2G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI PAVIA - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302787/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Linda Capriolo aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Pavia in data 16 marzo 2021, con la quale le erano state assegnate determinate somme di denaro. Destinatario di tale sentenza era l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale aveva l'obbligo giuridico di ottemperarvi mediante il pagamento delle somme dovute. Tuttavia, l'INPS non provvide al pagamento spontaneo entro i termini idonei, costringendo la ricorrente a ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione coattiva della sentenza favorevole. Linda Capriolo ha quindi presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella sessione agostana del 2023, chiedendo che il giudice amministrativo ordinasse all'INPS il pagamento delle somme originariamente assegnate dal Tribunale di Pavia. Nel corso dei procedimenti dinanzi al TAR, la situazione fattuale ha subito modificazioni, come si evince dall'esito finale della sentenza.
Il quadro normativo
I ricorsi di ottemperanza si collocano nel sistema della tutela giurisdizionale amministrativa e sono disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo, decreto legislativo numero 104 del 2010, nonché dai principi generali della responsabilità amministrativa e dall'obbligo delle pubbliche amministrazioni di eseguire i provvedimenti giudiziali. Le sentenze emanate nei confronti della pubblica amministrazione, in particolare quando contengono condanne al pagamento di somme di denaro, costituiscono titoli esecutivi di cui l'amministrazione destinataria non può legittimamente rifiutare l'adempimento. Nel caso in cui l'amministrazione non ottemperante spontaneamente, il cittadino può rivolgersi nuovamente al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione coattiva mediante condanna al pagamento e, in caso di gravissimo inadempimento, anche mediante altre misure coercitive previste dalla legge.
La questione giuridica
La controversia ruotava intorno al mancato adempimento da parte dell'INPS dell'obbligo di pagamento imposto dalla sentenza del Tribunale di Pavia del 16 marzo 2021. La ricorrente contestava l'inerzia dell'INPS e ne chiedeva la condanna al pagamento delle somme dovute, nonché il riconoscimento del danno derivante dal ritardo e dall'omissione. L'INPS, dal canto suo, era convenuto come amministrazione inadempiente e la causa affrontava il tema della responsabilità della pubblica amministrazione nella esecuzione delle sentenze giudiziali e dei rimedi azionabili quando l'amministrazione stessa non adempie spontaneamente.
La motivazione del giudice
Nel corso dell'istruttoria della causa, il collegio giudicante ha riscontrato che la situazione di fatto si era modificata. Nel frattempo, nel corso della pendenza del ricorso, l'INPS ha provveduto al pagamento delle somme dovute oppure comunque la questione ha perso la sua urgenza e la sua attualità pratica per le parti. Il TAR ha quindi ritenuto opportuno considerare come cessata la materia del contendere, vale a dire che non sussisteva più un interesse concreto e attuale a pronunciarsi nel merito della controversia. Tuttavia, il collegio giudicante non ha archiviato la causa senza conseguenze, ma ha inteso evidenziare, attraverso la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite, che il ricorso della ricorrente era sostanzialmente fondato e che l'INPS era stato comunque responsabile dell'inadempimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara cessata la materia del contendere, estinguendo così il giudizio di ottemperanza senza pronunciarsi nel merito sulla fondatezza della pretesa originaria della ricorrente. Condanna tuttavia l'INPS al pagamento a favore di Linda Capriolo delle spese di lite, liquidate in euro millecinquecento più accessori di legge, inclusa l'IVA, il contributo professionale aggiuntivo nella misura del quindici per cento e il contributo unificato dovuto secondo le disposizioni di legge. Ordina altresì che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, cristallizzando definitivamente la responsabilità dell'INPS nella controversia.
Massima
L'amministrazione che rimane inerte dinanzi all'obbligo di ottemperanza di una sentenza giudiziale rimane responsabile delle spese di lite nel successivo giudizio di ottemperanza promosso dal ricorrente, indipendentemente dal venir meno della materia del contendere nel corso del processo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha pronunciato la presente Sentenza. Presidente Maria Ada Russo, Consigliere Estensore Giovanni Zucchini, Primo Referendario Laura Patelli. Per l'ottemperanza della assegnazione somme da parte del Tribunale di Pavia datata 16 marzo 2021 sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2023, proposto da Linda Capriolo, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Olivieri e Riccardo Maria Zanchetta, con domicilio digitale come da Pubblico Elenco dei Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Francesco De Sanctis, numero 33. Contro INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da Pubblico Elenco dei Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l'Avvocatura Distrettuale dell'INPS in Milano, via M. e G. Savarè, numero 1. Non costituito in giudizio Ermenegildo Scalera. Visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio dell'INPS e tutti gli atti della causa. Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 il dottore Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l'INPS al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro millecinquecento/00 oltre accessori di legge, inclusi l'IVA, il contributo professionale aggiuntivo nella misura del quindici per cento e l'onere del contributo unificato ai sensi di legge, articolo 13 comma 6bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 115/2002. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati sopra indicati. Esito: Dichiara cessata materia del contendere. Tribunale: TAR Lombardia, Milano. Sezione: Sezione Seconda.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'ottemperanza della assegnazione somme da parte del Tribunale di Pavia datata 16.03.2021 sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2023, proposto da Linda Capriolo, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Olivieri e Riccardo Maria Zanchetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il loro studio in Milano, via Francesco De Sanctis, 33; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’Avvocatura Distrettuale dell’Inps in Milano, via M. e G. Savarè, 1; Ermenegildo Scalera, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l’Inps al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →