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Sentenza n. 202302786/2023

Sentenza n. 202302786/2023

2G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI VARESE - SECONDA SEZIONE CIVILE - DECRETO INGIUNTIVO N. 893/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302786/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Varese nella Sezione Seconda civile, protocollato in data 15 settembre 2022 e depositato in cancelleria il 19 settembre dello stesso anno. Il provvedimento è stato munito di formula esecutiva successivamente, in data 21 febbraio 2023, e dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione attraverso decreto emesso dal medesimo tribunale in data 14 febbraio 2023. Una parte ricorrente, rappresentata dall'avvocato Massimo Berton, ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso il Consorzio per la Tutela e la Salvaguardia del Lago di Monate in liquidazione, costituito in giudizio tramite il suo legale rappresentante pro tempore e difeso dall'avvocato Francesco De Marini. La controversia originaria, come risulta dalla genealogia dei procedimenti, muove dall'istruttoria davanti al giudice civile di primo grado e si trasforma in sede amministrativa, verosimilmente per questioni inerenti all'esecuzione o al rapporto tra le parti nel contesto di una materia che coinvolge enti consortili.

Il quadro normativo

Il caso si colloca nell'ambito della disciplina sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati personali, come emerge chiaramente dall'ordinanza della sentenza che rinvia all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché agli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ossia il GDPR. Tali disposizioni normative sono state invocate dal collegio giudicante a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità delle parti nel provvedimento, al fine di tutelare i diritti e la dignità dei soggetti interessati. Il procedimento si inscrive altresì nel contesto della procedura di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, che consente l'esecuzione dei giudicati mediante le forme e i rimedi propri della giurisdizione amministrativa.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava l'esecuzione del decreto ingiuntivo formatosi a livello civile e la conseguente prosecuzione della controversia davanti al TAR. Nel corso del procedimento amministrativo, tuttavia, la fattispecie ha subito una evoluzione tale da determinare la perdita della giustificazione sostanziale della lite pendente. La questione giuridica si concentra sulla necessità di valutare se sussistessero ancora gli elementi costitutivi del giudizio e della contesa, ovvero se sopravvenimenti di fatto o di diritto avessero inciso sulla causalità e sulla utilità della pronuncia giudiziale.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dalla Presidente Maria Ada Russo, dal Consigliere Giovanni Zucchini e dal Consigliere Estensore Stefano Celeste Cozzi, ha proceduto all'esame del ricorso in camera di consiglio il 7 novembre 2023, ascoltando i difensori delle parti e acquisendo la documentazione processuale integrale. Il tribunale ha valutato se sussistessero ancora gli elementi per proseguire nella cognizione del ricorso e ha ritenuto che, nel corso del procedimento amministrativo, fossero intervenute circostanze tali da determinare la cessazione delle ragioni della controversia. Tale sopravvenienza potrebbe riferirsi sia a un'esecuzione nel frattempo avvenuta del decreto ingiuntivo, sia a un accordo tra le parti, sia a una mutazione della situazione fattuale che aveva originato il ricorso. Il giudice ha dunque ritenuto appropriato dichiarare cessata la materia del contendere, pronunciamento che non incide sul merito ma sulla continuità della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza proposto. Le spese sono state compensate, il che comporta che ciascuna parte rimane gravata delle proprie spese di giudizio senza che alcuna sia tenuta al versamento di contributi a favore dell'altra. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa secondo le modalità proprie della giurisdizione amministrativa. Inoltre, il collegio ha disposto, applicando le norme sulla privacy, l'oscuramento delle generalità delle parti nel provvedimento, al fine di tutelare i loro diritti e la loro dignità in conformità al decreto legislativo 196/2003 e al GDPR.

Massima

Quando nel corso di un procedimento amministrativo vengan meno per sopravvenienza le ragioni sostanziali della controversia, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere senza pronunciarsi sul merito, compensando le spese tra le parti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. -OMISSIS- del 15 settembre 2022 del Tribunale di Varese, Sezione Seconda civile, depositato in Cancelleria in data 19 settembre 2022, munito di formula esecutiva in data 21 febbraio 2023 e dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione con Decreto del Tribunale di Varese in data 14 febbraio 2023.
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Berton, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Carlo Giuseppe Merlo, n. 1;
CONSORZIO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DEL LAGO DI MONATE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via E. Visconti Venosta, n. 7;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per la Tutela e la Salvaguardia del Lago di Monate in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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