3F - OTTEMPERANZA - TAR LOMBARDIA - TERZA SEZIONE - SENTENZA N. 496/2018
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202300278/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un procedimento di ottemperanza promosso da Iole Patrizia Badoni e Anna Bertoli nei confronti del Ministero della Cultura al fine di verificare l'esecuzione di una precedente sentenza del medesimo Tribunale (sentenza numero 496/2018 del 12 gennaio 2018, passata in giudicato il 22 novembre 2022). Le ricorrenti avevano originariamente impugnato un provvedimento amministrativo del Ministero della Cultura ritenuto illegittimo. La sentenza del 2018 aveva accolto il ricorso e annullato il provvedimento contestato. Nel procedimento di ottemperanza, iniziato nel 2022, le ricorrenti hanno controllato che il Ministero adempisse correttamente agli obblighi derivanti dal giudicato, verificando se fossero stati adottati i provvedimenti dovuti per conformarsi alla decisione del Tribunale. Durante il corso di questo procedimento, la situazione fattuale si è evoluta in modo tale da rendere sopravvenutamente non più controversa la questione originaria.
Il quadro normativo
Il procedimento di ottemperanza si colloca nel contesto della giustizia amministrativa secondo le norme contenute nel Codice del Processo Amministrativo (decreto legislativo numero 104 del 2010), che disciplina le modalità di esecuzione dei giudicati amministrativi quando le amministrazioni non vi si conformano spontaneamente. L'articolo 117 del Codice prevede che chiunque abbia interesse a verificare l'esecuzione di una sentenza amministrativa passata in giudicato possa ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. La struttura ordinamentale che regola i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione comporta che una sentenza che annulli un provvedimento amministrativo obbliga l'amministrazione a pronunciarsi di nuovo secondo diritto, oppure a emanare il provvedimento dovuto. Nel caso in questione, il Ministero della Cultura come organo della pubblica amministrazione era tenuto al rispetto della sentenza di merito ormai divenuta irrevocabile.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consisteva nel verificare se il Ministero della Cultura avesse effettivamente e correttamente eseguito la sentenza numero 496/2018, cioè se avesse adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al giudicato. Implicito nel ricorso era il diritto delle ricorrenti a ottenere che l'amministrazione non rimanesse inerte rispetto all'obbligo imposto dalla sentenza passata in giudicato. La questione era anche di principio, riguardante l'effettività della tutela giurisdizionale amministrativa e il vincolo dell'amministrazione al rispetto dei giudicati, principio cardine dello stato di diritto. Durante il procedimento di ottemperanza, tuttavia, la situazione si è modificata in modo tale da rendere la controversia priva di oggetto, secondo una dinamica che il processo amministrativo conosce quando gli effetti utili della decisione diventano non più perseguibili.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha esaminato lo stato di esecuzione della sentenza numero 496/2018 e ha constatato che nel corso del procedimento di ottemperanza la materia della controversia è venuta meno. Ciò significa che il Ministero della Cultura, nel periodo tra l'inizio del ricorso per ottemperanza (gennaio 2023) e la discussione della causa, ha adottato i provvedimenti dovuti per conformarsi al giudicato, oppure la situazione fattuale si è evoluta in modo tale che il ricorso avrebbe perso qualsiasi utilità pratica. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è la conseguenza di questa perdita sopravvenuta dell'interesse a ricorrere, non imputabile a negligenza o inerzia amministrativa al momento della pronuncia del giudice. Il Collegio non ha ritenuto necessario affrontare nel merito l'esecuzione della sentenza precedente, poiché questa verifica sarebbe divenuta priva di effetti utili una volta accertato che la controversia non sussisteva più nel momento della decisione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara cessata la materia del contendere, estinguendo il ricorso per ottemperanza. Compensa le spese di giudizio tra le parti, così che ciascuna sopporta le proprie spese legali senza condanne reciproche. Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie. Sebbene il ricorso sia formalmente estinto senza un provvedimento nel merito, la sentenza consente alle ricorrenti di avere conferma che la loro azione giudiziaria ha sortito effetto, posto che la materia non sarebbe cessata se il Ministero non avesse infine ottemperato.
Massima
La cessazione della materia del contendere in un procedimento di ottemperanza estingue il giudizio quando, nel corso del processo, la situazione fattuale si evolve in modo da rendere sopravvenutamente non controversa la controversia originaria, indipendentemente dal raggiungimento di una pronuncia nel merito sulla corretta esecuzione della sentenza precedente. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza numero 496/2018 del 12 gennaio 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, pubblicata in data 21 febbraio 2018, munita di formula esecutiva in data 27 settembre 2018 e passata in giudicato come da certificazione rilasciata dalla competente Segreteria in data 22 novembre 2022. Il ricorso numero di registro generale 3201 del 2022 è stato proposto da Iole Patrizia Badoni e Anna Bertoli, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Berton con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Convenuto è il Ministero della Cultura in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano via Freguglia numero 1. Il Tribunale ha esaminato il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e tutti gli atti della causa. La discussione si è tenuta in camera di consiglio il giorno 31 gennaio 2023 davanti alla dott.ssa Anna Corrado quale relatore e con l'intervento dei difensori delle parti. Dopo aver considerato tutti i fatti e il diritto applicabile, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto dichiara cessata la materia del contendere. Le spese di giudizio sono compensate. La sentenza viene ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati Marco Bignami (Presidente), Concetta Plantamura (Consigliere) e Anna Corrado (Consigliere Estensore).
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 496/2018 del 12 gennaio 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, pubblicata in data 21 febbraio 2018, munita di formula esecutiva in data 27 settembre 2018 e passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dalla competente Segreteria in data 22 novembre 2022; sul ricorso numero di registro generale 3201 del 2022, proposto da Iole Patrizia Badoni, Anna Bertoli, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Berton, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →