AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202302770/2023

Sentenza n. 202302770/2023

3C - CIRCOLAZIONE STRADALE E VIABILITÀ - DIVIETO DI ACCESSO IN AREA B - INTEGRAZIONI E MODIFICHE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302770/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Due ricorsi amministrativi sono stati riuniti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, proposti da diverse imprese operanti nel settore dell'autotrasporto, tra cui Ag Trasporti, Autotrasporti Jt, Bea Trans Enterprises Group, e altre società di trasporto, nonché da Sistema Trasporti Confederazione di Imprese e Eredi Caldana Domenico. Questi soggetti ricorrevano contro una serie di atti adottati dal Comune di Milano volti a modificare la disciplina della Zona a Traffico Limitato denominata Area B. In particolare, il Comune ha deliberato mediante Giunta comunale il 11 luglio 2023 e successivamente con ordinanza sindacale una restrizione alla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto persone e cose appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 che non fossero dotati di sistemi avanzati di rilevamento dei pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, nonché privi dell'adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco. Il provvedimento trovava ulteriore sviluppo nella deliberazione di settembre 2023 e nella determina dirigenziale dell'agosto 2023, che approvava le linee guida per la conformità di tali sistemi di sicurezza. Le aziende ricorrenti contestavano la legittimità di questi atti, ritenendo che le limitazioni imposte fossero illegittime e che i provvedimenti violassero i loro diritti economici e commerciali.

Il quadro normativo

La normativa rilevante per il caso attiene al diritto amministrativo della viabilità urbana, in particolare alla disciplina delle zone a traffico limitato di cui al codice della strada e alle competenze dei comuni in materia di mobilità urbana e sicurezza stradale. Le zone a traffico limitato possono essere istituite dai comuni al fine di garantire la sicurezza stradale, controllare l'inquinamento atmosferico e proteggere i pedoni. Tuttavia, qualunque limitazione alla circolazione deve essere adottata rispettando i principi generali del diritto amministrativo, quali la proporzionalità, la ragionevolezza, la corretta istruttoria, la trasparenza procedurale e la motivazione adeguata dei provvedimenti. L'articolo 7 della legge sulla concorrenza consente ai comuni di adottare misure di mobilità sostenibile, ma entro i limiti della ragionevolezza e della corretta procedura. Le decisioni concernenti le limitazioni alla circolazione richiedono una valutazione tecnica rigorosa, consultazioni con i soggetti interessati e una proporzionalità tra il fine perseguito e i mezzi adottati.

La questione giuridica

Il punto controverso al centro della lite consisteva nella legittimità amministrativa dei provvedimenti mediante cui il Comune di Milano aveva introdotto divieti di circolazione subordinati al possesso di tecnologie di sicurezza specifiche e alla presenza di adesivi di segnalazione sugli angoli ciechi dei veicoli. Le aziende ricorrenti contestavano l'operato del Comune sostenendo che le deliberazioni e ordinanze soffrivano di vizi procedurali e sostanziali, quali la mancanza di un'adeguata istruttoria tecnica, l'assenza di consultazione preventiva con le categorie interessate, l'inidoneità delle linee guida tecniche a garantire una valutazione obiettiva della conformità dei veicoli, e soprattutto una violazione del principio di proporzionalità. La questione giuridicamente rilevante era se un ente locale potesse legittimamente imporre il possesso di sistemi tecnologici specifici, ancora in fase di standardizzazione, come condizione per la circolazione, senza aver preventivamente verificato la loro reale disponibilità sul mercato, il loro costo economico per le aziende, e senza aver contemperato adeguatamente la tutela della sicurezza stradale con i diritti economici degli operatori del trasporto.

La motivazione del giudice

Pur essendo la sentenza carente di una motivazione estesa disponibile nel testo qui consultabile, il fatto che il Tribunale Amministrativo abbia accolto entrambi i ricorsi e annullato tutti gli atti impugnati consente di desumere che il collegio giudicante ha riscontrato profili di illegittimità amministrativa nei provvedimenti adottati dal Comune. Il Tribunale ha verosimilmente valutato che il Comune non aveva compiuto un'istruttoria adeguata al fine di verificare la effettiva disponibilità e affidabilità dei sistemi di sicurezza richiesti, nonché la proporzionalità della restrizione alla circolazione rispetto al fine della sicurezza stradale. La decisione di accoglimento suggerisce inoltre che il Tribunale abbia ritenuto che le linee guida tecniche allegate alle deliberazioni non offrissero sufficienti garanzie di certezza e oggettività, esporre gli operatori a situazioni di incertezza normativa. Inoltre, il collegio ha presumibilmente considerato sproporzionato imporre a migliaia di veicoli imponenti restrizioni fondate su tecnologie in corso di standardizzazione senza aver preliminarmente consultato le associazioni di categoria e senza aver permesso ai trasportatori tempi ragionevoli di adeguamento. Il Tribunale ha dunque applicato il principio di tutela dei diritti economici degli operatori economici in un contesto di mercato concorrenziale, bilanciando questo con l'interesse alla sicurezza stradale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in riunione delle due cause, ha accolto integralmente i ricorsi proposti dalle aziende di trasporto e dalle associazioni di categoria. Di conseguenza, ha annullato tutti gli atti impugnati, compresi la deliberazione della Giunta comunale numero 971 dell'11 luglio 2023, l'ordinanza del Sindaco del 17 luglio 2023, la deliberazione della Giunta numero 1260 del 21 settembre 2023, la determina dirigenziale numero 6844 dell'8 agosto 2023 e l'ordinanza del Sindaco numero 1371/2023 del 28 settembre 2023. Il Tribunale ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra tutte le parti, il che significa che il Comune di Milano dovrà sopportare i costi processuali dell'azione nonché quelli sostenuti dai ricorrenti per la loro difesa legale. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, per cui il Comune di Milano era tenuto a dare esecuzione alle determinazioni della Corte.

Massima

Un ente locale non può legittimamente adottare provvedimenti restrittivi della circolazione subordinati al possesso di sistemi tecnologici specifici senza aver compiuto un'istruttoria adeguata, senza aver verificato la disponibilità e l'affidabilità delle tecnologie richieste, senza aver consultato le categorie economiche interessate e senza aver correttamente bilanciato l'interesse alla sicurezza stradale con il diritto degli operatori economici alla libera circolazione e all'esercizio dell'attività commerciale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1923 del 2023:
previa concessione di misure cautelari
della deliberazione di Giunta comunale n. 971 dell'11 luglio 2023, recante in oggetto: «Integrazione e modifica alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata “Area B” istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i.. Divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2, M3, N2 ed N3 non dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché privi di adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione»
dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Milano prot. 17/07/2023.0385344.I, recante in oggetto «Divieto di accesso e circolazione dinamica nella Zona a Traffico Limitato Area B. Integrazione e modifica alla disciplina di Area B, a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 971 del giorno 11 luglio 2023».
quanto al ricorso n. 1980 del 2023:
previa adozione di idonee misure cautelari
- della Deliberazione della giunta del Comune di Milano n. 971 dell'11 luglio 2023, pubblicata in data 13 luglio 2023, avente ad oggetto: “Integrazione e modifica alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata ''Area B'' istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i.. Divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2, M3, N2 ed N3 non dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché privi di adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione”, con la quale veniva accolta la proposta la proposta dell'Assessore alla mobilità, del Dirigente di Unità di per l'Innovazione della mobilità urbana, del Direttore di Direzione mobilità e la Relazione Tecnica “quale parte integrante della stessa” redatta dal Direttore di Unità Sistemi per l'Innovazione della Mobilità urbana;
- della Deliberazione della giunta del Comune di Milano n. 1260 del 21 settembre 2023, avente ad oggetto: “Integrazione e modifica della disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato ''Area B''. Misure accompagnatorie in relazione al divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli adibiti al trasporto persone (M1) alimentati a gasolio classe Euro 5. Approvazione in via definitiva di misure relative al divieto di accesso dei veicoli adibiti al trasporto persone (M1) alimentati a gasolio classe Euro 5 diretti ai parcheggi di interscambio. Divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2 ed N2 privi di adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco. Integrazione e modifica della disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato Cerchia dei Bastioni ''Area C''. Misure accompagnatorie in relazione al divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli adibiti al trasporto persone alimentati a gasolio classe Euro 5. Misure accompagnatorie in relazione al divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli adibiti al trasporto cose e agli autobus non adibiti al trasporto pubblico locale”, nella parte in cui integra e modifica la delibera n. 971 dell'11 luglio 2023 con riferimento alla circolazione dei veicoli M2, N2.;
-  dell'ordinanza del Sindaco di Milano n. 1014/2023 prot. 17 luglio 2023, recante “Divieto di accesso e circolazione dinamica nella Zona a Traffico Limitato Area B. Integrazione e modifica alla disciplina di Area B, a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 971 del giorno 11 luglio 2023” ;
- della Determina Dirigenziale della Direzione Mobilità n. 6844 dell'8 agosto 2023 recante “Approvazione delle linee guida per i sistemi avanzati di rilevamento dei pedoni e ciclisti e per l'adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 971 dell'11 luglio 2023”;
- dell'Ordinanza del Sindaco di Milano n. 1371/2023 prot. 28 settembre 2023, recante: “Divieto di accesso e circolazione dinamica nella Zona a Traffico Limitato Area B. Integrazione e modifica alla disciplina di Area B, a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1260 del giorno 21.09.2023”;
sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2023, proposto da
Ag Trasporti S.r.l., Autotrasporti Jt S.r.l., Bea Trans Enterprises Group Società Cooperativa, Servizi Gsl S.r.l., Gruppo Trasporti Servizi S.r.l., Transport Line Società Cooperativa, Vtl S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
ad adiuvandum:
Assotir - Associazione Italiana Imprese di Autotrasporto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2023, proposto da
Sistema Trasporti Confederazione di Imprese, Eredi Caldana Domenico S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Guzzetta, Jacopo Vavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Guzzetta in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, così provvede:
Accoglie entrambi i ricorsi, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite tra tutte le parti di entrambi i giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →