4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302766/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, è stato chiamato a decidere su un ricorso proposto dall'Impresa Sangalli Giancarlo e Compagnia S.r.l., quale capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) costituito insieme a Idealservice Società Cooperativa, contro la determinazione di aggiudicazione di un servizio pubblico di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ad opera di Teknoservice S.r.l. La procedura di gara, identificata dal codice CIG 9438194414, riguardava la gestione di tali servizi in un bacino territoriale comprendente dieci comuni della provincia di Pavia con Gambolò quale capofila. L'aggiudicazione è stata comunicata dal Comune di Gambolò il 15 febbraio 2023 mediante determinazione numero 6 del 2023, mentre la nota di comunicazione ufficiale porta protocollo numero 3836. Oltre a contestare la legittimità della procedura gara e il provvedimento di aggiudicazione, la ricorrente ha dedotto anche l'illegittimità della gestione delle istanze di accesso ai documenti amministrativi, lamentando che il Comune aveva soltanto parzialmente evaso la richiesta di consulta della documentazione relativa al procedimento. La ricorrente ha inoltre chiesto il subentro nell'esecuzione contrattuale qualora il ricorso fosse stato accolto dal giudice amministrativo.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel sistema normativo disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo numero 50 del 2016, in particolare gli articoli 116, 53 e 76 che regolano le procedure di aggiudicazione, le modalità della trasparenza amministrativa e le regole di accesso agli atti. Rilevante è anche la Legge sulla trasparenza amministrativa numero 241 del 1990, segnatamente gli articoli 10 e 22, che sanciscono il diritto fondamentale di accesso ai documenti amministrativi e disciplinano le procedure e i termini per l'esercitazione di tale diritto. Il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani costituisce un'attività di interesse pubblico di carattere essenziale destinata a garantire funzioni elementari della comunità amministrata, per la quale l'ordinamento giuridico prescrive procedure di affidamento improntate a massima trasparenza, eguaglianza di opportunità tra i concorrenti, e puntuale osservanza dei principi di corretta gestione della cosa pubblica. Le norme richiedono inoltre che la documentazione inerente alle procedure di gara sia completamente disponibile alle imprese partecipanti o ricorrenti, secondo modalità definite dalla legge sulla trasparenza.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo doveva risolvere due questioni fondamentali, strettamente connesse tra loro. In primo luogo, se la procedura di gara fosse stata condotta in conformità alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, e cioè se l'aggiudicazione a Teknoservice S.r.l. fosse stata effettuata legittimamente, rispettando i criteri di selezione, le modalità di gara, e i principi di trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti. In secondo luogo, se il Comune di Gambolò, quale ente aggiudicante, avesse correttamente assolto all'obbligo di consentire pieno accesso ai documenti della procedura gara, oppure se avesse illegittimamente negato o limitato la comunicazione della documentazione richiesta dalla ricorrente. Entrambe le questioni investivano direttamente l'osservanza di principi cardine del diritto amministrativo quali la trasparenza, la par condicio tra le imprese, il diritto soggettivo di accesso ai documenti amministrativi, e la legittimazione della ricorrente a far valere dette pretese nel processo amministrativo.
La motivazione del giudice
Benché la sentenza, nella forma qui conservata e trasmessa, non contenga una trattazione analitica e puntuale della motivazione del collegio giudicante, dal dispositivo di respingimento integrale del ricorso è possibile desumere che il Tribunale ha ritenuto fondatamente legittima la procedura di gara e la conseguente aggiudicazione a Teknoservice S.r.l., concludendo che nessuno dei vizi dedotti dalla ricorrente integra violazioni delle norme che disciplinano le procedure pubbliche di affidamento. Il giudice ha quindi accolto le difese del Comune di Gambolò e della Teknoservice S.r.l., determinando che anche la questione concernente l'accesso ai documenti della procedura era stata gestita correttamente dall'amministrazione comunale, senza eccessi di riservatezza o ingiustificati dinieghi. La condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con parziale compensazione tra i contendenti (duemila euro in favore del Comune di Gambolò e duemila euro in favore di Teknoservice S.r.l.), rappresenta l'inequivoco segnale che il collegio ha qualificato la ricorrente quale soccombente totale del giudizio, in quanto alcuno dei suoi motivi di ricorso ha ottenuto accoglimento presso il Tribunale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha definitivamente respinto il ricorso integrato da motivi aggiunti proposto dall'Impresa Sangalli Giancarlo e Compagnia S.r.l. e dal suo raggruppamento temporaneo di imprese in relazione a ogni aspetto dedotto nella causa, sia per quanto riguarda la legittimità della procedura di gara sia per quanto concerne l'accesso ai documenti amministrativi. Il Tribunale ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio complessivamente quantificate in quattromila euro, suddivisa tra il Comune di Gambolò e la Teknoservice S.r.l. secondo la misura di duemila euro per ciascuno, previa parziale compensazione degli oneri sostenuti. La ricorrente non ha conseguito alcuno dei risultati perseguiti con il ricorso, incluso il diritto al subentro nell'esecuzione del contratto, e quindi il contratto sottoscritto tra il Comune di Gambolò e Teknoservice S.r.l. per il servizio di gestione rifiuti urbani ha potuto continuare la sua esecuzione senza interruzioni o modificazioni derivanti dal giudizio amministrativo.
Massima
In una procedura di aggiudicazione di un servizio pubblico essenziale come la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani, l'aggiudicazione è legittima quando condotta secondo le norme del Codice dei Contratti Pubblici e le relative normative sulla trasparenza amministrativa, e l'impresa ricorrente non ha diritto al subentro nell'esecuzione contrattuale qualora i vizi denunciati risultino del tutto infondati alla valutazione del giudice amministrativo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti della "determinazione n.int. 6 del 15/02/2023" di aggiudicazione alla Teknoservice s.r.l. del "servizio di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana a ridotto impatto ambientale" nei "Comuni di Gambolò (capofila), Alagna L., Breme, Cergnago, Cozzo, Mezzana Bigli, Palestro, Semiana, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina (PV)" (CIG 9438194414), della nota comunale 15.2.2023 prot. n. 3836 di comunicazione dell'aggiudicazione, dei verbali di gara e dei loro allegati nonché di tutti gli altri provvedimenti, ignoti alla ricorrente, afferenti a ogni operazione di gara, oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi, con i loro rispettivi allegati, il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto; nonché per la caducazione del contratto che fosse stato stipulato e con richiesta di subentro nell'esecuzione contrattuale; e per l'accertamento ex art. 116 cpa, 53 e 76 dlgs 50/2016, 10 e 22 ss. l. 241/1990 del diritto all'accesso e per l'annullamento della nota comunale 9.3.2023 prot. n. 5677, della p.e.c. di sua trasmissione con cui il Comune ha illegittimamente solo in parte evaso l'istanza d'accesso, oltre che di ogni provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, incluse le note comunali 17.3.2023 prot. n. 6386 e 29.3.2023 prot. n. 7441 di conferma del diniego d'accesso; sul ricorso numero di registro generale 594 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., in proprio e quale Capogruppo Mandataria del RTI con Idealservice Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9438194414, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi e Carlo Iacobellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Vincenzo Monti n. 41; Comune di Gambolò, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Adavastro, Paolo Re, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Donizetti 47; Comune di Alagna Lomellina, Comune di Breme, Comune di Cergnago, Comune di Cozzo, Comune di Mezzana Bigli, Comune di Palestro, Comune di Semiana, Comune di Valle Lomellina, Comune di Velezzo Lomellina, non costituiti in giudizio; Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gambolò e della Teknoservice S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, previa parziale compensazione, in euro 4.000,00 (quattromila/00) di cui 2.000,00 a favore del Comune di Gambolò e 2.000,00 (duemila/00) a favore della Teknoservice s.r.l. oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE. Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO. Sezione: SEZIONE QUARTA. Data: 9 novembre 2023.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti della “determinazione n.int. 6 del 15/02/2023” di aggiudicazione alla Teknoservice s.r.l. del “servizio di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana a ridotto impatto ambientale” nei “Comuni di Gambolò (capofila), Alagna L., Breme, Cergnago, Cozzo, Mezzana Bigli, Palestro, Semiana, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina (PV)” (CIG 9438194414), della nota comunale 15.2.2023 prot. n. 3836 di comunicazione dell'aggiudicazione, dei verbali di gara e dei loro allegati nonché di tutti gli altri provvedimenti, ignoti alla ricorrente, afferenti a ogni operazione di gara, oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi, con i loro rispettivi allegati, il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto; nonché per la caducazione del contratto che fosse stato stipulato e con richiesta di subentro nell'esecuzione contrattuale; e per l'accertamento ex art. 116 cpa, 53 e 76 dlgs 50/2016, 10 e 22 ss. l. 241/1990 del diritto all'accesso e per l'annullamento della nota comunale 9.3.2023 prot. n. 5677, della p.e.c. di sua trasmissione con cui il Comune ha illegittimamente solo in parte evaso l'istanza d'accesso, oltre che di ogni provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, incluse le note comunali 17.3.2023 prot. n. 6386 e 29.3.2023 prot. n. 7441 di conferma del diniego d'accesso; sul ricorso numero di registro generale 594 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., in proprio e quale Capogruppo Mandataria del RTI con Idealservice Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9438194414, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi e Carlo Iacobellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Vincenzo Monti n. 41; Comune di Gambolò, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Adavastro, Paolo Re, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Donizetti 47; Comune di Alagna Lomellina, Comune di Breme, Comune di Cergnago, Comune di Cozzo, Comune di Mezzana Bigli, Comune di Palestro, Comune di Semiana, Comune di Valle Lomellina, Comune di Velezzo Lomellina, non costituiti in giudizio; Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gambolò e della Teknoservice S.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, previa parziale compensazione, in euro 4.000,00 (quattromila/00) – di cui 2.000,00 a favore del Comune di Gambolò e 2.000,00 (duemila/00) a favore della Teknoservice s.r.l. - oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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