4A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO SETTENNALE DEI SERVIZI DI GESTIONE COORDINATA SU BASE CONVENZIONALE DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI ANNESSI - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302762/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso la determinazione del Comune di aggiudicazione di una gara per i servizi di gestione coordinata su base convenzionale dei rifiuti urbani destinati a una pluralità di comuni convenzionati, inclusa la comunicazione di aggiudicazione e relativi verbali di gara del 12 aprile 2023. La ricorrente contestava altresì il contratto eventualmente stipulato in conseguenza di tale aggiudicazione e richiedeva il proprio subentro nell'esecuzione delle prestazioni già avviate. Parallelamente, la società aveva presentato un'istanza di accesso ai documenti amministrativi della gara, alla quale l'amministrazione aveva fornito risposta solo parziale tramite nota del 5 maggio 2023, motivo per cui la ricorrente lamentava una violazione del diritto di accesso integrale ai documenti della procedura. Tale controversia rappresentava un classico conflitto tra ricorrente esclusa da aggiudicazione e amministrazione aggiudicatrice, complicato dalla questione della trasparenza documentale e dalla necessità di valutare la regolarità della procedura stessa.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel sistema normativo dei contratti pubblici disciplinato dal Decreto Legislativo 50 del 2016, che regolamenta le procedure di gara e stabilisce i criteri di aggiudicazione dei servizi pubblici. Rilevante è altresì la Legge 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa e accesso ai documenti, che conferisce ai soggetti interessati il diritto di accedere alla documentazione amministrativa, fatte salve le limitazioni previste dalla legge per motivi di riservatezza. Il Codice del Processo Amministrativo disciplina le modalità di ricorso dinanzi al giudice amministrativo e stabilisce i presupposti procedurali per la ricevibilità delle istanze. La sentenza deve essere valutata alla luce di questi tre pilastri normativi: la regolarità della procedura di gara, il diritto di accesso trasparente ai documenti, e la corretta instaurazione del giudizio amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso attorno al quale ruota la sentenza è articolato su due fronti paralleli. Da un lato, la ricorrente contestava la legittimità della determinazione di aggiudicazione, presumably sulla base di eventuali vizi procedurali o di valutazione del preventivo economico, richiedendo l'annullamento e il proprio subentro nell'esecuzione del servizio. Dall'altro lato, la ricorrente lamentava un'evasione parziale della propria istanza di accesso ai documenti di gara, asserendo che il Comune aveva illegittimamente omesso di fornire l'intera documentazione richiesta, in violazione del diritto costituzionale e normativo alla trasparenza amministrativa. La complessità giuridica derivava dalla necessità di coordinare il controllo sulla regolarità della gara con il simultaneo accertamento del diritto di accesso documentale, quest'ultimo presupposto logico per una corretta valutazione dei vizi della procedura stessa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto preliminarmente che l'istanza relativa all'accesso ai documenti fosse improcedibile ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, motivo per il quale ha dichiarato tale domanda inammissibile per mancata integrale ostensione della documentazione di gara già in primo ricorso. Questa pronuncia ordinatoria ha reso impossibile al collegio giudicante effettuare una valutazione completa e comparata dei vizi contestati alla procedura, poiché privo della documentazione integrale. Nel merito del ricorso principale, il Tribunale ha valutato i motivi proposti dalla ricorrente e, pur in assenza di una motivazione espressa nel testo della sentenza, ha ritenuto che gli stessi non fossero idonei a fondare l'annullamento della determinazione di aggiudicazione né a giustificare il subentro della ricorrente nell'esecuzione del servizio. L'amministrazione aveva presumibilmente proceduto in conformità alle norme di gara e secondo le valutazioni tecniche e economiche prefigurate nel bando e nel disciplinare. Il Tribunale ha dunque respinto la pretesa della ricorrente, confermando implicitamente la correttezza procedimentale e sostanziale della gara.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso nella sua interezza, sia quanto alla domanda di annullamento della determinazione di aggiudicazione che quanto alla domanda di accesso integrale ai documenti. Di conseguenza, l'aggiudicazione rimane pienamente efficace e il contratto stipulato sulla sua base resta valido e vincolante. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro a favore di ciascuno dei comuni costituiti in giudizio, per un totale complessivo di quattromila euro, oltre agli oneri e alle spese generali, laddove le parti non costituite non sono destrutarie né creditrici di compenso. La sentenza costituisce pronuncia definitiva che acquista efficacia esecutiva sull'ordinamento amministrativo nel senso di consolidare l'aggiudicazione già concretizzatasi.
Massima
La mancata allegazione integrale della documentazione di gara nel ricorso introduttivo comporta l'improcedibilità della domanda di accesso ai documenti amministrativi ex articolo 116, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, rendendo impossibile al giudice amministrativo di valutare completamente i vizi sostanziali e procedurali della procedura di gara impugnata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’annullamento - della determinazione del Comune di -OMISSIS- dell’11 aprile 2023, -OMISSIS-, di “aggiudicazione” a -OMISSIS- dei “servizi di gestione coordinata su base convenzionale dei rifiuti urbani e servizi annessi per i Comuni convenzionati di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-” (CIG -OMISSIS-); - della nota del Comune di -OMISSIS- datata 12 aprile 2023, prot. n. -OMISSIS-, di comunicazione dell’aggiudicazione; - dei verbali di gara e dei loro allegati; - nonché di tutti gli altri provvedimenti, ignoti alla ricorrente, afferenti a ogni operazione di gara, oltre a tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi, in quanto occorra e se reputati da intendere come legittimanti l’aggiudicazione, con i loro rispettivi allegati, il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto; - nonché per la caducazione ex tunc, o in subordine ex nunc, del contratto che fosse stato frattanto stipulato, con richiesta di esecuzione integrale del servizio, o in subordine, di subentro nell’esecuzione contrattuale che fosse frattanto avviata, fatta salva ogni ulteriore domanda, anche risarcitoria per equivalente, che potrà essere proposta entro il termine ex art. 30, comma 5, cod. proc. amm.; - e per l’accertamento e la declaratoria ex artt. 116 cod. proc. amm., 53 e 76 del D. Lgs. n. 50 del 2016, 10 e 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 del diritto di -OMISSIS-a ottenere piena evasione della sua istanza di accesso; - e, in quanto occorra, per l’annullamento della nota comunale del 5 maggio 2023, prot. -OMISSIS-, e delle p.e.c. di sua trasmissione, che ha illegittimamente solo in parte evaso l’istanza di accesso attorea; - oltre che di ogni provvedimento presupposto, connesso o consequenziale; - e per la conseguente condanna dei resistenti a rilasciare i documenti amministrativi richiesti. sul ricorso numero di registro generale 850 del 2023, proposto da - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Invernizzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Via Vincenzo Monti n. 41; - il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Adavastro e Paolo Re ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Via Donizetti n. 47; - la Centrale di Committenza – Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; - il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio; - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-; Vista l’ordinanza n. 480/2023 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia; Vista l’ordinanza n. 1537/2023 con cui è stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. formulata nel ricorso introduttivo del giudizio, in seguito alla mancata integrale ostensione della documentazione di gara; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 9 novembre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS- nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuna (€ 4.000,00 complessivi), oltre oneri e spese generali; si compensano nei confronti delle parti non costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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