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Sentenza n. 202302757/2023

Sentenza n. 202302757/2023

2D/M - INDUSTRIA/LAVORO - VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202302757/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona fisica ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il diniego di accesso agli atti emesso dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro-Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi il 19 luglio 2023. La ricorrente aveva presentato un'istanza di accesso alla documentazione amministrativa il 7 luglio 2023, ma l'amministrazione ha opposto un rifiuto nel fornire i documenti richiesti. Questo rifiuto ha motivato il ricorso nella forma del giudizio di ottemperanza avanti al TAR, nel quale la ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego e, consequenzialmente, il diritto di accedere alla documentazione desiderata. La controversia si inquadra nella materia del diritto d'accesso ai documenti amministrativi, che rappresenta uno dei pilastri della trasparenza amministrativa e del controllo democratico.

Il quadro normativo

La questione attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato primariamente dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivamente modificato da ulteriori interventi legislativi volti a rafforzare la trasparenza amministrativa. Il diritto di accesso è riconosciuto sia come strumento di tutela individuale che come presidio di trasparenza amministrativa nell'interesse generale. Oltre alla normativa sulla trasparenza amministrativa, la sentenza fa esplicito riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in quanto il diniego poteva essere stato motivato da esigenze di protezione dei dati personali. Pertanto, la questione si situa nell'intersezione tra il diritto di accesso e la protezione dei dati personali, due diritti fondamentali che richiedono un equilibrio delicato.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia consiste nella legittimità del diniego di accesso opposto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro. La questione centrale è se l'amministrazione abbia correttamente applicato le eccezioni al diritto di accesso previste dalla normativa, ovvero se il rifiuto sia stato fondato su ragioni valide come la protezione di dati personali, il segreto di ufficio, o altre ipotesi di esclusione normativa. Dalla struttura del ricorso emerge che la ricorrente contesta il diniego come illegittimo, ritenendo di avere diritto a conoscere la documentazione richiesta. La sentenza doveva valutare se l'amministrazione avesse correttamente motivato il rifiuto o se, al contrario, avesse negato l'accesso in modo illegittimo, violando il principio della trasparenza amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dalla Presidente Maria Ada Russo, dai Consiglieri Giovanni Zucchini e Stefano Celeste Cozzi (relatore), ha ritenuto fondato il ricorso della ricorrente accogliendo le ragioni portate avanti. Sebbene il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, il dispositivo di accoglimento del ricorso comporta una chiara valutazione: il giudice ha riconosciuto che l'Amministrazione resistente non ha correttamente motivato il diniego opposto, ovvero non ha fornito una giustificazione legittima per il rifiuto di accesso. Il TAR ha quindi concluso che la ricorrente aveva diritto a ricevere la documentazione richiesta secondo quanto previsto dal quadro normativo sulla trasparenza amministrativa. La decisione di accoglimento del ricorso rappresenta un'affermazione del principio per cui i dinieghi di accesso devono essere motivati in modo specifico e proporzionato, non potendo costituire un esercizio arbitrario del potere amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego di accesso del 19 luglio 2023 emesso dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi. Ha contemporaneamente accertato il diritto della ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con l'istanza del 7 luglio 2023. L'amministrazione è stata condannata a esibire la documentazione richiesta entro un congruo termine, con eventuale nomina di un commissario ad acta qualora l'amministrazione non adempisse spontaneamente. La sentenza condanna inoltre l'Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio nella misura di mille cinquecento euro, oltre accessori di legge. Per ragioni di tutela della dignità della ricorrente, il TAR ha ordinato l'oscuramento delle generalità della parte nel dispositivo pubblico, applicando le garanzie previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'Amministrazione Pubblica non può opporre un legittimo diniego al diritto di accesso ai documenti amministrativi senza fornire una specifica e proporzionata motivazione fondata su ipotesi di esclusione tassativamente previste dalla legge, e il giudice amministrativo annulla il diniego infondato condannando l'Ente all'esibizione della documentazione richiesta e al rimborso delle spese di giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro-Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi, prot. n.-OMISSIS--07-2023, del 19 luglio 2023, in relazione all'istanza di accesso atti proposta in data 7 luglio 2023;
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
nonché, per l'accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso della ricorrente alla documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 7 luglio 2023;
e per la conseguente condanna
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro-Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi all'esibizione in favore della ricorrente, ai sensi dell'art.116, comma 4, cod. proc. amm., di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso del 7 luglio 2023 entro congruo termine, se del caso disponendo sin d'ora la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art.34, comma 1, lett.e), cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carola Ragni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
I.T.L. - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO-LODI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
I.N.L. - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
I.N.P.S.-ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 1.500 (millecinquecento), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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