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Sentenza n. 202302750/2023

Sentenza n. 202302750/2023

1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202302750/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un carabiniere in servizio presso la Legione Carabinieri Lombardia è stato sospeso dal lavoro con decreto del 30 dicembre 2021 in base all'articolo 4 ter del decreto legge 44 del 2021, convertito in legge, che introduceva l'obbligo vaccinale per il personale della Difesa. Il ricorrente ha impugnato tale sospensione e successivamente una serie di atti amministrativi conseguenti: la revoca del congedo già fruito, la riammissione in servizio con decorrenza 4 marzo 2022, la modifica del periodo di sospensione, e infine, nel maggio 2023, un decreto ministeriale che disponeva la detrazione di dieci giorni di anzianità di grado per il periodo di sospensione. La controversia nasce dalla pretesa dell'Amministrazione Militare di applicare sanzioni e decurtazioni retributive a fronte della non ottemperanza all'obbligo vaccinale, mentre il ricorrente contesta la legittimità di tali provvedimenti anche sotto il profilo della proporzionalità e della tutela dei diritti fondamentali.

Il quadro normativo

La fattispecie è regolata dal decreto legge 44 del 2021, convertito in legge, che nel corso della pandemia da COVID-19 ha introdotto l'obbligo vaccinale per il personale del comparto Difesa e Sicurezza. L'articolo 4 ter del decreto disciplina le modalità di sospensione dal servizio per coloro che non ottemperano all'obbligo, prevedendo che la sospensione non è retribuita e che durante tale periodo non maturano diritti economici né anzianità di servizio. Tuttavia, la normativa non esplicita se il periodo di sospensione possa essere ulteriormente sanzionato con la detrazione dell'anzianità di grado, creando una zona grigia interpretativa fra la sospensione nel senso proprio e le ulteriori penalizzazioni che l'Amministrazione intende applicare. La materia rientra altresì nel campo di applicazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e tutela della dignità della persona.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità della detrazione dell'anzianità di grado quale conseguenza ulteriore e aggiuntiva rispetto alla sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale. Se la sospensione costituisce già una misura punitiva che interrompe maturazione di diritti e stipendi, la questione è se l'Amministrazione potesse cumulare a tale sanzione primaria un'ulteriore decurtazione dell'anzianità di grado. Emerge un conflitto fra il potere amministrativo di gestire il personale militare e il principio di proporzionalità della pena amministrativa, nonché il diritto della persona a non subire una duplicazione di sanzioni per il medesimo fatto. Il ricorrente sostiene che tale cumulo determina una compressione sproporzionata dei diritti professionali acquisiti, mentre l'Amministrazione ritiene di agire nel suo ambito di discrezionalità gestionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur riconoscendo in parte la legittimità dello strumento della sospensione previsto dalla legge, ha ritenuto illegittima la detrazione dell'anzianità come atto separato e successivo. Il colleggio ha valutato che la sospensione dal servizio rappresenta già una sanzione sostanziale che priva il lavoratore della retribuzione e del progredire in anzianità durante il periodo di stop, e che applicare ulteriormente una decurtazione dell'anzianità medesima configura una duplicazione sanzionatoria non prevista dalla legge e sproporzionata rispetto al comportamento ascritto. Il TAR ha applicato il principio di proporzionalità, principe cardine della legalità amministrativa, verificando se la misura ultra sospensiva fosse ragionevole e necessaria. Ha ritenuto che il decreto ministeriale del 19 maggio 2023 eccedesse i confini della discrezionalità amministrativa, violando il divieto di cumulazione di sanzioni per il medesimo inadempimento.

La decisione

Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso, annullando il decreto ministeriale del 19 maggio 2023 che disponeva la detrazione di dieci giorni di anzianità di grado per il periodo di sospensione dovuto all'inosservanza dell'obbligo vaccinale. Nel resto, il Tribunale ha respinto gli altri gravami proposti dal ricorrente, con la conseguenza che la sospensione stessa e gli altri atti amministrativi mantengono validità. Le spese processuali sono state compensate fra le parti. La sentenza è stata eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa, comportando il ripristino dell'anzianità detratta presso il fascicolo personale del ricorrente.

Massima

Nel settore militare, la sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale già comporta interruzione della retribuzione e mancata maturazione di anzianità, per cui l'applicazione di una ulteriore detrazione dell'anzianità di grado costituisce una duplicazione sanzionatoria non prevista dalla legge e contraria al principio di proporzionalità amministrativa. Testo integrale completo della sentenza TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZIONE QUINTA Presidente: Daniele Dongiovanni Consigliere: Silvana Bini Referendario Estensore: Martina Arrivi SENTENZA Nel ricorso numero 473 del 2022, il ricorrente, difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, ha impugnato vari atti amministrativi della Legione Carabinieri Lombardia e del Ministero della Difesa relativi a sospensione dal servizio, revoca di congedo, riammissione e detrazione di anzianità di grado, tutti conseguenti alla non ottemperanza dell'obbligo vaccinale introdotto dal decreto legge 44 del 2021. Il Ministero della Difesa, rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha costituito giudizio in difesa dei propri atti. Nella camera di consiglio del 16 novembre 2023, sentiti i difensori delle parti, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che, sebbene la sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale sia legittima in base alla norma di legge che l'autorizza, la successiva detrazione dell'anzianità di grado costituisce una misura aggiuntiva non prevista espressamente dalla legge e che determina un cumulo irragionevole di sanzioni. Il decreto ministeriale del 19 maggio 2023, che disponeva la detrazione di dieci giorni di anzianità, è stato valutato come eccedente i confini della discrezionalità amministrativa e contrastante con il principio di proporzionalità. Il Tribunale ha applicato la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui l'Amministrazione non può cumulare più sanzioni per il medesimo comportamento quando il loro effetto risulta manifestamente sproporzionato. Per contro, i motivi aggiunti relativi ai provvedimenti di sospensione e riammissione non hanno trovato accoglimento, poiché il Tribunale ha ritenuto che la sospensione stessa rappresenti già una misura sufficientemente grave e prevista dalla legge, e che la successiva riammissione in servizio costituisca il ripristino dello status quo. Le spese processuali sono state compensate in quanto entrambe le parti hanno avuto parte della loro posizione accolta. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa. Il Tribunale ha inoltre ordinato, su richiesta della parte, l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a identificarlo, a tutela della sua dignità e dei diritti personali, in conformità all'articolo 52 del decreto legislativo 196 del 2003. DISPOSITIVO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, così provvede: in parziale accoglimento dei motivi aggiunti presentati il 26 luglio 2023, annulla il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0301413 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, emesso in data 19 maggio 2023 e notificato il 26 giugno 2023, recante la detrazione dell'anzianità di grado di giorni 10 per il periodo di sospensione dal servizio dovuto all'inosservanza dell'obbligo vaccinale; nel resto respinge tutti i ricorsi e i motivi aggiunti; compensa le spese processuali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Deciso in Milano il 16 novembre 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
I. per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'atto avente protocollo 25/42-1/2022, emesso dal Comando Legione Carabinieri "Lombardia" – SM – Ufficio Personale il 30 dicembre 2021 e notificato al ricorrente in data 1° gennaio 2022, recante la sospensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 4 ter, co. 3, d.l. 44/2021;
II. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 9 maggio 2022:
- dell'atto avente protocollo n. 39/40-11-2016 del Comando Legione Carabinieri "Lombardia" – SM – Ufficio Personale, emesso il 14 febbraio 2022 e notificato in data 24 febbraio 2022, recante la revoca del congedo di cui all'art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001;
- dell'atto avente protocollo n. 10/179-8-2022 del 3 marzo 2022, notificato in pari data, con il quale la Legione Carabinieri "Lombardia" – Compagnia di Rho ha disposto la riammissione in servizio del ricorrente con decorrenza dal 4 marzo 2022;
III. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 26 luglio 2022:
dell'atto avente protocollo n. 25/42-8/2022 del Comando Legione Carabinieri "Lombardia" – SM – Ufficio Personale, adottato il 16 maggio 2022 e notificato al ricorrente il 18 maggio 2022, recante la modifica del periodo di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 4 ter, d.l. 44/2021;
IV. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 26 luglio 2023:
del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2023 0301413 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, emesso in data 19 maggio 2023 e notificato in data 26 giugno 2023, recante la detrazione dell'anzianità di grado di giorni 10.
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio "Selene Josephine Gaia Maiella" in Milano, corso Lodi n. 19;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- in parziale accoglimento del terzo atto di motivi aggiunti, annulla il decreto ministeriale del 19 maggio 2022 di detrazione dell'anzianità di grado per il periodo di sospensione del lavoratore per inosservanza dell'obbligo vaccinale;
- nel resto, respinge i gravami;
- compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1, d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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