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Sentenza n. 202302747/2023

Sentenza n. 202302747/2023

3N - SANITÀ - SERVIZIO SANITARIO - D.G.R. LOMBARDIA N. XI/4232/2021 - GESTIONE ESERCIZIO 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202302747/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da Ospedale San Raffaele s.r.l. contro la delibera della giunta regionale della Lombardia numero XI/4232 del 29 gennaio 2021, che conteneva le determinazioni sulla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'anno 2021 dal punto di vista del quadro economico programmatorio. L'ospedale ricorrente lamentava l'illegittimità della modalità secondo cui la Regione aveva parametrato il budget sanitario per il 2021, facendo riferimento ai finanziamenti dell'anno precedente, anziché utilizzare un criterio diverso. In parallelo, contestava anche la storicizzazione di un abbattimento di risorse che l'ospedale aveva subito a titolo di saldo delle prestazioni erogate nel 2014, ritenendo ingiusta la perpetuazione nel tempo di questo decurtamento. Durante il corso del processo, tuttavia, la Regione adottò una nuova delibera, la DGR XI/4773/2021, che modificò il sistema di assegnazione dei budget per il 2021, stabilendo che questi fossero calcolati sulla base di quanto finanziato ai singoli erogatori nel 2019. Con questa modifica, la Regione accolse sostanzialmente la prima censura sollevata dall'ospedale ricorrente.

Il quadro normativo

La controversia riguarda l'esercizio del potere discrezionale amministrativo della Regione Lombardia in materia di programmazione del servizio sanitario e sociosanitario, settore nel quale la Regione gode di ampia autonomia gestionale sia per quanto concerne l'allocazione delle risorse che la definizione dei criteri di finanziamento dei singoli erogatori. Le delibere della giunta regionale in materia rappresentano atti amministrativi generali e programmatori, soggetti al controllo del giudice amministrativo quanto alla loro legittimità formale e sostanziale, inclusa la correttezza logica e la proporzionality delle scelte effettuate. Il ricorso al TAR costituisce lo strumento ordinario con cui gli erogatori di prestazioni sanitarie possono far valere i propri diritti e interessi legittimi quando ritengono che le scelte regionali di programmazione finanziaria ledano la loro posizione giuridica. La sentenza di cessazione della materia del contendere, disciplinata dall'articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, rappresenta uno degli esiti possibili di una controversia amministrativa.

La questione giuridica

Il punto giuridicamente rilevante riguardava la corretta qualificazione della situazione processuale venutasi a creare nella presente causa, considerato che la Regione aveva parzialmente conformato i propri comportamenti a quanto dedotto in ricorso attraverso l'emanazione di un nuovo provvedimento. La questione centrale consisteva nel determinare se tale conformazione parziale dovesse costituire cessazione della materia del contendere, con effetti di definizione della lite nel merito, oppure se l'interesse della ricorrente fosse stato comunque compromesso dalla persistente illegittimità su altri aspetti della delibera impugnata e, in assenza di interesse a continuare a contraddittare su tali aspetti, dovesse dichiararsi l'improcedibilità del ricorso. Inoltre, era rilevante comprendere la distinzione tra la dichiarazione di cessazione della materia, che presuppone una soddisfazione piena e irretrattabile dell'interesse azionato, e la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che consiste in una diversa dinamica processuale con effetti e presupposti distinti.

La motivazione del giudice

Il TAR ha osservato con precisione che l'elisione di un unico profilo di illegittimità della delibera XI/4232/2021 non poteva condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere nella misura in cui il provvedimento era rimasto lesivo per la ricorrente sotto il profilo dell'abbattimento del 2014 ancora non risolto. Di conseguenza, l'interesse legittimo fatto valere in ricorso non era stato pienamente soddisfatto dalla sopraggiunta DGR XI/4773/2021, poiché questa aveva affrontato soltanto il primo motivo di censura. Il collegio ha quindi correttamente sottolineato che la situazione della ricorrente restava ancora lesiva e che essa conservava teoricamente interesse a proseguire la controversia. Tuttavia, il TAR ha rilevato che la ricorrente stessa aveva espressamente dichiarato di non aver più interesse alla decisione del secondo motivo, cosa che, in combinazione con la sopravvenuta attività amministrativa parzialmente satisfattiva, conduceva al difetto di interesse per la prosecuzione della causa. La logica del giudice è stata quella di accordare rilievo alla volontà espressa della parte, ritenendo che l'improcedibilità fosse la consequenziale soluzione processuale, piuttosto che forzare una decisione su questioni che la parte non intendeva più coltivare.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, ha dichiarato il ricorso improcedibile in relazione al difetto di interesse sopraggiunto, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo. Di conseguenza, non è stata pronunciata né una sentenza di annullamento della delibera XI/4232/2021 né una sua disapplicazione, ma semplicemente la dichiarazione di improcedibilità come esito della fattispecie processuale verificatasi. Il TAR ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, ritenendo tale compensazione appropriata data la particolarità e la complessità della vicenda processuale che si era venuta a creare. La sentenza è stata dettata nella camera di consiglio del 16 novembre 2023 dai magistrati Daniele Dongiovanni, presidente, Silvana Bini, consigliere, e Martina Arrivi, referendario estensore.

Massima

Quando una delibera amministrativa viene parzialmente conformata a seguito di una nuova attività della pubblica amministrazione durante il corso del giudizio, ma la ricorrente non coltiva più l'interesse rispetto agli altri profili ancora potenzialmente lesivi, la causa deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non già per cessazione della materia del contendere.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della delibera della giunta regionale (DGR) della Lombardia n. XI/4232 del 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L.  S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio".
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2021, proposto da
Ospedale San Raffaele s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio e Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Maria Silvia Ciampoli in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Maria Emilia Moretti in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1;
dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano e della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente ha impugnato la DGR XI/4232/2021 lamentando, per un verso, l'illegittimità della parametrazione del budget sanitario del 2021 al finanziato dell'anno precedente (primo motivo) e, per altro verso, l'illegittimità della storicizzazione dell'abbattimento subito a saldo delle prestazioni del 2014 (secondo motivo);
Rilevato che, in vista della discussione della causa, parte ricorrente:
- ha istato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul primo motivo di ricorso, in quanto, nelle more del processo, la Regione Lombardia ha adottato la DGR XI/4773/2021, con cui ha stabilito – in senso conforme a quanto auspicato dalla ricorrente con tale censura – che il budget del 2021 venisse assegnato sulla base di quanto finanziato a ciascun erogatore nel 2019;
- ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del secondo motivo di ricorso, in quanto, con varie pronunce di questo T.A.R., confermate dal Consiglio di Stato, era stata attestata la legittimità della storicizzazione dell'abbattimento subito a saldo delle prestazioni del 2014;
Considerato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere, di cui all'art. 34, co. 5, cod. proc. amm., definisce la controversia nel merito accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato e, pertanto, presuppone che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, mentre la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse segue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo ma tale da rendere comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 23 settembre 2022, n. 8176; Id., Sez. V, 10 gennaio 2023, n. 302);
Osservato che l'elisione, per effetto della sopraggiunta DGR XI/4773/2021, di un solo profilo di addotta illegittimità della DGR XI/4232/2021 non può condurre alla declaratoria di "parziale" cessazione della materia del contendere, in quanto il provvedimento avversato è rimasto, per altro aspetto, lesivo per la ricorrente, sicché l'interesse legittimo fatto valere con il ricorso non è stato pienamente soddisfatto;
Ritenuto che, nel complesso, sia per effetto della sopravvenienza processuale, sia per via della declaratoria espressa di non aver più interesse alla coltivazione del gravame, il ricorso sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ex art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Ritenuto di compensare le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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