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Sentenza n. 202302745/2023

Sentenza n. 202302745/2023

3N - SANITÀ - SERVIZIO SANITARIO - D.G.R. LOMBARDIA N. XI/4232/2021 - GESTIONE ESERCIZIO 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202302745/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Congregazione Suore Misericordine di San Gerardo, ente gestore di servizi sanitari e sociosanitari in Lombardia, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia contro la delibera della giunta regionale numero XI/4232 del 29 gennaio 2021, che stabiliva il quadro economico programmatorio per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021. Il ricorso si incentrava sulla modalità con cui la Regione aveva determinato il tetto della spesa sanitaria per il 2021, ancorandolo genericamente a ciò che era stato finanziato negli anni precedenti, senza però chiarire con precisione su quale annualità fare riferimento. La ricorrente contestava l'illegittimità di tale determinazione perché creava incertezza sulla quantificazione effettiva del budget a essa destinato. Nel corso del procedimento giudiziale, prima della discussione della causa, la Regione Lombardia adottava una nuova delibera, la numero XI/4773/2021, mediante la quale stabiliva più chiaramente che il budget del 2021 sarebbe stato assegnato sulla base di quanto finanziato nel 2019. Di fronte a questa nuova determinazione, la ricorrente modificava la propria posizione processuale, dichiarando di non avere più interesse per i primi due motivi di ricorso ma insistendo sul terzo, ritenendo che la nuova delibera fosse meramente confermativa della precedente. Infine, all'udienza di discussione, a seguito della dichiarazione della difesa regionale che la nuova delibera era sostitutiva e non confermativa della precedente, la ricorrente abbandonava completamente la causa, dichiarando di aver perso interesse anche al terzo motivo di gravame.

Il quadro normativo

La materia riguardava l'esercizio della potestà amministrativa della Regione Lombardia nella programmazione sanitaria e nella distribuzione delle risorse finanziarie agli enti erogatori di servizi sanitari e sociosanitari, in conformità ai principi stabiliti dal Servizio Sanitario Nazionale e dalle normative sul finanziamento della sanità. Le delibere della giunta regionale costituiscono atti amministrativi vincolanti nell'ambito dell'esercizio della funzione amministrativa regionale e sono soggette al controllo di legittimità del giudice amministrativo. La determinazione del budget sanitario rappresenta un atto di natura programmatoria che deve rispettare i principi di chiarezza, trasparenza e non arbitrarietà nella sua formulazione, affinché gli enti destinatari possano comprendere esattamente le risorse loro assegnate e programmare i loro servizi conseguentemente.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia era duplice: in primo luogo, se il criterio adottato dalla Regione per ancorare il budget del 2021 ai finanziamenti precedenti fosse sufficientemente chiaro e certo, ovvero se configurasse una violazione del principio di trasparenza amministrativa. In secondo luogo, la questione rilevante nel corso del giudizio è divenuta se la sopravvenuta adozione di una delibera nuova e sostitutiva della precedente, con la quale l'amministrazione regionale eliminava l'incertezza interpretativa originaria, fosse idonea a determinare l'estinzione del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse, considerato che la ricorrente non aveva più ragione di chiedere l'annullamento di un atto ormai sostituito da uno nuovo contenente una regolamentazione più favorevole.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che la circostanza della sopravvenuta adozione della delibera XI/4773/2021, qualificata esplicitamente dalla difesa regionale e condivisa dal Tribunale come atto sostitutivo e non meramente confermativo della delibera originaria, fosse determinante ai fini della valutazione della persistenza dell'interesse ad agire della parte ricorrente. Accertato che la nuova delibera aveva modificato effettivamente il regime di determinazione del budget per il 2021, fissandolo con precisione sul finanziamento del 2019 anziché su un riferimento generico e ambiguo, il Tribunale ha osservato che la ricorrente non aveva più alcun interesse giuridicamente rilevante nel proseguire il giudizio per ottenere l'annullamento della delibera precedente. La dichiarazione stessa della ricorrente di aver perso interesse sia ai primi due motivi che al terzo motivo di ricorso confermava l'assenza di una utilità concreta della continuazione del giudizio. Di conseguenza, il Tribunale ha applicato il principio secondo il quale il ricorso diviene improcedibile quando viene a mancare il requisito fondamentale della capacità di agire, determinato appunto dalla persistenza di un interesse attuale e concreto alla soccombenza dell'amministrazione convenuta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse della parte ricorrente. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale, nella quale la circostanza della sopravvenuta adozione di un atto sostitutivo ha determinato il venir meno dell'interesse della ricorrente nel proseguire il giudizio. La compensazione delle spese costituisce una deroga al principio ordinario per il quale la soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese, operando in questo caso in virtù della particolarità dei presupposti fattuali sottostanti la decisione.

Massima

La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo sostitutivo del precedente atto impugnato determina l'improcedibilità del ricorso per venir meno del requisito dell'interesse ad agire della parte ricorrente, qualora la nuova regolamentazione renda superflua l'istanza di annullamento del provvedimento originario.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
della delibera della giunta regionale (DGR) della Lombardia n. XI/4232 del 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio".
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2021, proposto da
Congregazione Suore Misericordine di San Gerardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Maria Silvia Ciampoli in Milano, via Marina n. 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato la DGR XI/4232/2021, nella parte in cui ha determinato il tetto della spesa sanitaria per l'anno 2021 ancorandolo a «ciò che è stabilito nelle determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti»;
- nei primi due motivi di ricorso, l'esponente ha lamentato l'illegittimità del suddetto passaggio della delibera, ove da interpretare nel senso di determinare il budget del 2021 sulla base del finanziato dell'anno precedente, ossia del 2020;
- nel terzo motivo di ricorso, l'esponente ha avversato la previsione programmatoria anche laddove dovesse essere intesa nel senso di ancorare il budget del 2021 al finanziato dell'anno 2019;
Rilevato che, nelle more del giudizio, la Regione Lombardia ha adottato la DGR XI/4773/2021, con cui ha stabilito che il budget del 2021 venisse assegnato sulla base di quanto finanziato a ciascun erogatore nel 2019;
Osservato che, in conseguenza della sopravvenienza processuale, parte ricorrente, con una memoria depositata in vista della decisione della causa:
- ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione dei primi due motivi di ricorso, formulati sul presupposto interpretativo che la DGR XI/4232/2021 ancorasse il budget del 2021 al finanziato del 2020;
- ha, per converso, insistito per l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, ritenendo che, ove la DGR XI/4232/2021 fosse da interpretare nel senso di legare ab origine il budget del 2021 al finanziato del 2019, la sopraggiunta DGR XI/4773/2021 sarebbe meramente confermativa della prima;
Rilevato che, all'udienza di discussione della causa – a seguito dell'espressa attestazione, da parte della difesa regionale, che la DGR XI/4773/2021 costituisce atto sostitutivo e non meramente confermativo di quello avversato, qualificazione che il Collegio condivide – parte ricorrente ha dichiarato di aver perso interesse anche alla coltivazione del terzo motivo di gravame;
Ritenuto:
- che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse;
- di compensare le spese di lite, in ragione della particolarità della vicenda processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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