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Sentenza n. 202302744/2023

Sentenza n. 202302744/2023

1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INTERDITTIVA ANTIMAFIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302744/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società individuale, operante nel territorio dell'Amministrazione comunale ricorrente, ha ricevuto il 11 dicembre 2019 un'informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto ai sensi dell'articolo 89 bis del decreto legislativo 159/2011. Tale informazione si fondava su molteplici note informative acquisite da autorità di sicurezza e investigative, tra cui la Guardia di Finanza, la Questura, la Direzione Investigativa Antimafia, il Comando dell'Arma dei Carabinieri e altre divisioni di polizia, redatte nel periodo ottobre-novembre 2019. In conseguenza di questa informazione interdittiva, il Comune ha adottato un provvedimento il 13 dicembre 2019 dichiarando la decadenza della SCIA relativa all'esercizio dell'attività a carico del legale rappresentante dell'impresa, imponendo l'immediato divieto di prosecuzione della stessa. La ricorrente, ritenendo illegittime entrambe le decisioni amministrative, ha proposto ricorso al TAR per ottenere l'annullamento sia dell'informazione interdittiva che del provvedimento comunale di decadenza, nonché il risarcimento dei danni derivati dall'esecuzione di tali atti amministrativi.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel complesso quadro normativo relativo alla prevenzione della mafia e al contrasto dell'infiltrazione di soggetti legati alla criminalità organizzata nelle attività economiche. L'articolo 89 bis del decreto legislativo 159/2011, noto come "Codice Antimafia", attribuisce ai Prefetti il potere di emettere informazioni interdittive quando sussistono elementi concreti e specifici dai quali emergano indizi di infiltrazione mafiosa nell'impresa. Tale provvedimento rappresenta uno strumento di prevenzione destinato a far scattare automaticamente la decadenza di autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi presso le amministrazioni competenti. Il procedimento si basa sulla acquisizione di informazioni da parte di forze di polizia e servizi investigativi, secondo protocolli stabiliti dal Ministero dell'Interno, allo scopo di garantire l'efficacia dell'azione preventiva contro il crimine organizzato. Le amministrazioni comunali sono obbligate a dare esecuzione all'informazione interdittiva mediante l'adozione di provvedimenti di decadenza entro termini specifici.

La questione giuridica

La controversia riguarda la legittimità dei presupposti utilizzati dal Prefetto per l'emissione dell'informazione interdittiva e, conseguentemente, la correttezza della decadenza della SCIA disposta dal Comune in ottemperanza al provvedimento prefettizio. La ricorrente contestava, implicitamente, che le note informative acquisite dalle autorità di sicurezza fossero sufficientemente fondate e che gli indizi di infiltrazione mafiosa risultassero adeguatamente provati. Inoltre, la questione giuridica sottesa riguardava il bilanciamento tra il diritto dell'impresa all'esercizio dell'attività economica e il diritto della collettività alla difesa da infiltrazioni criminali, nonché il grado di cognizione che il giudice amministrativo dovrebbe esercitare sul contenuto delle informazioni antimafia acquisite da organi investigativi.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non rechi una motivazione estesa, dalla struttura del provvedimento e dalla pronuncia di rigetto si desume che il collegio giudicante abbia ritenuto corretti i presupposti dell'azione amministrativa prefettizia e comunale. Il TAR ha verosimilmente accolto le argomentazioni sostenute dal Ministero dell'Interno, ritenendo che le informazioni acquisite dalle autorità competenti fornissero una base idonea per l'emissione dell'informazione interdittiva. Il giudice amministrativo ha ragionevolmente esercitato un controllo sulla legittimità formale e sulla congruità della procedura, senza sindacare nel merito le scelte discrezionali delle autorità investigative, in coerenza con la giurisprudenza consolidata in materia antimafia. La decisione riflette l'orientamento secondo cui le amministrazioni devono disporre della massima trasparenza e correttezza nel procedimento, ma non consente al giudice di sostituirsi alle valutazioni tecniche delle autorità di sicurezza. Il collegio ha concluso che neppure gli ulteriori profili dedotti dalla ricorrente erano idonei a inficiare la validità dei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso della società ricorrente in tutte le sue parti, confermando sia l'informazione interdittiva antimafia del Prefetto che il provvedimento di decadenza della SCIA adottato dal Comune. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali nella misura di duemila euro in favore del Ministero dell'Interno. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte delle autorità amministrative, con conseguente consolidamento della decadenza dell'attività economica e del divieto di prosecuzione della stessa. Infine, il collegio ha disposto l'oscuramento dei dati personali e delle generalità delle parti, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e al Regolamento europeo sulla privacy.

Massima

L'informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto sulla base di informazioni acquisite da autorità investigative costituisce un atto legittimo quando sia rispettata la procedura di acquisizione dei dati secondo i protocolli del Ministero dell'Interno, e la conseguente decadenza della SCIA disposta dal Comune non è sindacabile nel merito circa la valutazione degli indizi di infiltrazione mafiosa effettuata dalle autorità di sicurezza competenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fabrizio Fornataro,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario
per l'annullamento
- dell’informazione interdittiva antimafia del Prefetto di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 89 bis del D.lgs. 159/2011, prot. n. -OMISSIS-, dell'11 dicembre 2019, e di tutte le note informative ivi richiamate ed in particolare: 1) nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2019 e prot. n. -OMISSIS- del 2 di-cembre 2019; 2) nota della Questura di -OMISSIS- – Divisione Anti-crimine prot. n. -OMISSIS- del 22 ottobre 2019; 3) nota della DIAdi -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 25 novembre 2019; 4) nota del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 3 dicembre 2019; 5) della nota della Questura di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 22 novembre 2019;
- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2019 con cui l’Amministrazione ha disposto la decadenza del titolo abilitativo (SCIA) relativa all’esercizio dell’attività a carico del Sig. -OMISSIS- in qualità di legale rappresentante dell’impresa individuale ricorrente; nonché il divieto immediato di prosecuzione dell’attività, e di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti;
nonché per la condanna delle Amministrazioni odierne intimate al risarcimento del danno derivante alla ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Catalano e Fabrizio Negrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Fatebenefratelli 15;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di -OMISSIS-; non costituito in giudizio;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Interno, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 2.000,00,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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