3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO/CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302742/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Anna Corrado, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0007948 del 11.01.2022, notificato in data 18.2.2022 con il quale il Questore della Provincia di Milano ha respinto “l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione del permesso di soggiorno nr. I14635851” di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare dell'intimazione ad abbandonare il territorio nazionale di cui allo stesso provvedimento. sul ricorso numero di registro generale 773 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Francesca Pratelli e Benedetta Favazzo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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