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Sentenza n. 202302741/2023

Sentenza n. 202302741/2023

3H - SOCIETÀ PARTECIPATE/FARMACIE - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE SOCIETÀ MISTA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302741/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto da Farmacia Pasubio S.a.s. di Cristina Tosi & C. avverso una serie di delibere adottate dal Consiglio comunale di Vittuone, in provincia di Milano, culminate con la delibera numero 37 del 15 novembre 2022, con la quale l'ente locale ha disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l., una società mista a partecipazione pubblica. Il ricorso comprende inoltre contestazioni verso atti presupposti e connessi, tra cui una delibera precedente del 28 dicembre 2021, le richieste di chiarimenti sulla approvazione del bilancio 2019 della società farmaceutica e le note del sindaco dell'ottobre e dicembre 2022. La ricorrente ha successivamente integrato il ricorso con motivi aggiunti il 22 marzo 2023, contestando inoltre una delibera consiliare del 20 febbraio 2023 accompagnata da uno studio di fattibilità e una nota comunale con la quale il comune ha notificato il recesso dal contratto di servizio. La controversia riguarda quindi la legittimità di una decisione amministrativa che ha inciso sulla continuità di un servizio di farmacia gestito come ente municipale.

Il quadro normativo

La materia delle società partecipate da comuni e della loro gestione è disciplinata da molteplici fonti normative che includono il codice civile per quanto riguarda la disciplina della liquidazione delle società di capitali, il testo unico sugli enti locali e la legislazione nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e sanità. Le delibere di consiglio comunale relative allo scioglimento di società miste costituiscono atti amministrativi sottoponibili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, il quale verifica la legittimità sotto il profilo della procedura adottata, del rispetto della normativa di settore e della coerenza con i principi di trasparenza, economicità e interesse pubblico. In particolare, lo scioglimento di una società partecipata che gestisce un servizio pubblico deve essere accompagnato da adeguate motivazioni e da una verifica della continuità del servizio stesso, nonché da una corretta gestione del procedimento amministrativo preliminare. Le sentenze amministrative che respingono ricorsi contro delibere di questo tipo danno indicazione circa il margine di discrezionalità riconosciuto agli enti locali nella gestione delle proprie partecipazioni societarie e nella scelta di modelli di servizio diversi.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguarda se il Comune di Vittuone avesse il potere e i presupposti legittimi per disporre lo scioglimento e la liquidazione della Farmacia Comunale mediante le delibere impugnate, e se l'adozione di tali atti sia avvenuta nel rispetto delle procedure obbligatorie, dei principi di correttezza amministrativa e della normativa di settore. La ricorrente contestava presumibilmente la violazione di diritti acquisiti, la carenza di motivazione adeguata, oppure vizi di procedura nella gestione della decisione che interessava un servizio pubblico essenziale e una struttura economica consolidata nel territorio. La rilevanza della questione era amplificata dal fatto che la decisione incideva potenzialmente sulla continuità di un servizio farmaceutico nel comune e sulla tutela degli interessi sia della struttura municipale sia degli operatori privati concorrenti, rappresentati dalla ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo, composto dai magistrati Marco Bignami, Fabrizio Fornataro e Anna Corrado, ha concluso che il ricorso non poteva essere accolto, ritenendo presumibilmente che le delibere contestate fossero state legittimamente adottate dal Consiglio comunale nel rispetto dei presupposti normativi e della discrezionalità amministrativa assegnata agli enti locali nella gestione delle proprie partecipazioni societarie. Il collegio ha valutato che i motivi dedotti dalla ricorrente, quali la dedotta illegittimità procedimentale o la violazione di principi di corretta gestione amministrativa, non fossero tali da inficiare la legittimità degli atti impugnati. Inoltre, il tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso relativo ai motivi aggiunti, probabilmente riscontrando uno dei motivi tipici di inammissibilità, quali la tardività della presentazione, la carenza di interesse legittimo della ricorrente nei confronti degli atti integrativi, oppure vizi procedurali nella loro proposizione. L'ordine di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa sotteso alla sentenza indica che il giudice ha confermato in via definitiva la validità e vincolatività delle delibere comunali.

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso principale proposto da Farmacia Pasubio S.a.s. e ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, confermando così la piena legittimità delle delibere del Consiglio comunale di Vittuone relative allo scioglimento della Farmacia Comunale. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura di tremila euro oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento dei costi sostenuti dal Comune per la difesa in giudizio. La sentenza è stata emessa nella camera di consiglio di Milano il 24 ottobre 2023 ed è divenuta definitiva per il settore di giurisdizione del TAR della Lombardia, obbligando l'amministrazione comunale a dare esecuzione ai provvedimenti precedentemente adottati.

Massima

Rientra nella discrezionalità amministrativa dell'ente locale, in assenza di violazione di specifiche norme di legge o di fondamentali principi di correttezza amministrativa, la deliberazione dello scioglimento e della liquidazione di una società mista che gestisca un servizio pubblico, qualora l'ente stesso valuti opportuno modificare il modello di erogazione del servizio medesimo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della delibera del C.C. di Vittuone (MI) n. 37, del 15.11.2022, avente ad oggetto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società mista Farmacia Comunale di Vittuone s.r.l.;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tra cui:
b1) la delibera di C.C. n. 38, del 28.12.2021;
b2) la richiesta di chiarimenti in vista dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2019 della Farmacia Comunale di Vittuone;
b3) le note del Sindaco del Comune di Vittuone in data 12.12.2022 e 16.12.2022;
b4) per quanto occorra, la determina n. 263 del 6.07.2022, di contenuto ignoto alla ricorrente.
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Farmacia Pasubio S.a.s. di Cristina Tosi & C. il 22/3/2023:
- della delibera assunta dal Consiglio comunale in data 20.02.2023;
- dello studio di fattibilità del dr. D’Aries costituente atto presupposto di detta delibera,
- della nota comunale 17.01.2023 recante recesso dal contratto di servizio.
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Farmacia Pasubio S.a.s. di Cristina Tosi & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Ferola, Filippo Pingue, Renato Ferola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Ferola in Milano, via Vivaio n. 22;
Comune di Vittuone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Tricamo, Angelo Annibali, Antonietta Favale, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vittuone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) Respinge il ricorso principale;
2) Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
3) Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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