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Sentenza n. 202300274/2023

Sentenza n. 202300274/2023

2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 7/2022

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300274/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Adriana Regis ha presentato un ricorso per l'ottemperanza della sentenza numero 7/2022 emessa dal Tribunale di Monza in sezione Lavoro il 11 gennaio 2022 e notificata con formula esecutiva il 23 febbraio 2022. La ricorrente aveva già ottenuto una pronuncia favorevole nel giudizio ordinario avanti al Tribunale di Monza contro il Ministero dell'Istruzione, acquisendo dunque un titolo giudiziario esecutivo. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione, pur gravato dall'obbligo di esecuzione derivante dalla sentenza, non vi aveva ottemperato nei modi e nei termini previsti. Di fronte a questo persistente inadempimento, la ricorrente ha dovuto ricorrere in sede amministrativa presso il TAR Lombardia per ottenere una pronuncia che coercizzasse l'esecuzione della precedente sentenza già definitiva. La controversia si inserisce nella gestione della materia di pubblico impiego e diritti dei dipendenti nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Il quadro normativo

Il ricorso per l'ottemperanza è disciplinato dal codice del processo amministrativo, in particolare dagli articoli 114 e seguenti, che prevedono la possibilità per il ricorrente di rivolgersi nuovamente al giudice amministrativo quando una pubblica amministrazione non abbia dato esecuzione a un provvedimento giurisdizionale definitivo. La normativa consente al TAR di dichiarare formalmente l'obbligo di esecuzione e, nel caso di persistente inerzia amministrativa, di nominare un commissario ad acta quale figura destinata a compiere gli atti necessari in luogo dell'amministrazione inadempiente. Questo meccanismo rappresenta una tutela concreta del diritto a ottenere l'esecuzione di una sentenza e riflette il principio constituzionale della prevalenza del giudizio sulla discrezionalità amministrativa. Inoltre, la sentenza amministrativa deve essere eseguita dall'autorità amministrativa secondo i principi della legalità e della tempestività.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava il modo in cui costringere il Ministero dell'Istruzione a rispettare obblighi derivanti da una sentenza già passata in giudicato, quando l'amministrazione aveva omesso di farlo spontaneamente nei tempi dovuti. La questione non era astrattamente sulla legittimità della precedente sentenza del Tribunale di Monza, bensì sulla concretezza della tutela giurisdizionale nel momento in cui l'amministrazione rimane inerte rispetto a un provvedimento che le ordina di compiere determinati atti. Si poneva inoltre il tema dei poteri coercitivi del giudice amministrativo nei confronti della pubblica amministrazione quando questa non adempie ai propri obblighi legali. La risoluzione della controversia richiedeva di identificare gli strumenti concreti per assicurare l'esecuzione forzata della sentenza.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso della ricorrente e ha accertato che sussisteva effettivamente un obbligo del Ministero di eseguire la sentenza numero 7/2022 del Tribunale di Monza secondo i tempi e i modi che il giudice amministrativo avrebbe specificato in motivazione. Dinanzi all'inerzia amministrativa riscontrata, il collegio ha optato per l'esercizio dei poteri coercitivi propri del giudice amministrativo, nominando sin da allora un commissario ad acta quale organo destinato a provvedere al compimento degli atti necessari alla realizzazione concreta della sentenza. Questa scelta riflette la consapevolezza che talvolta la mera dichiarazione dell'obbligo non risulta sufficiente a vincere la resistenza amministrativa, per cui occorre introdurre una figura terza che agisca per conto della pubblica amministrazione inerte. Il giudice ha inoltre valutato opportuno escludere qualsiasi compenso per l'attività commissariale, evidenziando che essa rappresenta un dovere dell'amministrazione stato verso il giudice, non un servizio aggiuntivo meritevole di retribuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Istruzione di dare esecuzione alla sentenza numero 7/2022 del Tribunale di Monza nei modi e nei termini precisati nella motivazione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, il quale dovrà provvedere agli atti esecutivi richiesti dalla ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in millecinquecento euro, oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato. La sentenza è stata ordinata di essere eseguita dall'autorità amministrativa, sottolineando così il carattere vincolante e l'immediata efficacia esecutiva della pronuncia.

Massima

Quando una pubblica amministrazione non ottempora spontaneamente a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché provveda al compimento degli atti esecutivi necessari, garantendo così la concretezza della tutela giurisdizionale indipendentemente dall'inerzia amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza n. 7/2022 depositata in data 11 gennaio 2022 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro, notificata con formula esecutiva in data 23 febbraio 2022;
sul ricorso numero di registro generale 3126 del 2022, proposto da
Adriana Regis, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato pressi i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza n. 7/2022 depositata in data 11 gennaio 2022 del Tribunale di Monza-sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato) della “Direzione generale per le risorse umane e finanziarie” facente capo al “Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (nella misura effettivamente versata), da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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