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Sentenza n. 202302728/2023

Sentenza n. 202302728/2023

3N - SANITÀ - SERVIZIO SANITARIO - D.G.R. LOMBARDIA N. XI/4232/2021 - GESTIONE ESERCIZIO 2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202302728/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Istituto delle Suore Cappuccine di Madre Rubatto, organismo che presumibilmente gestisce strutture di carattere sociosanitario in ambito lombardo, ha presentato ricorso dinanzi al TAR della Lombardia per ottenere l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale numero XI/4232 del 29 gennaio 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 2 febbraio 2021. Tale deliberazione conteneva determinazioni sulla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021, con particolare riguardo al quadro economico programmatorio. L'istituto ricorrente, nella sua posizione di gestore di servizi sociosanitari, riteneva presumibilmente che tale provvedimento incidesse sulla propria sfera giuridica ed economica, compromettendo la continuità operativa o la sostenibilità finanziaria delle attività svolte. Il ricorso è stato depositato nel 2021 con il numero di registro 628 presso la sezione quinta del TAR Lombardia, rappresentato da una difesa costituita da tre avvocati. Tuttavia, nel corso dei due anni successivi, la situazione ha subito un cambiamento determinante: il 6 ottobre 2023 la ricorrente ha depositato una memoria dichiarando formalmente di non aver più interesse a proseguire il giudizio, rendicontando così una sopravvenuta mancanza della situazione giuridica sottesa all'esercizio dell'azione.

Il quadro normativo

La pronuncia si basa sui presupposti stabiliti dagli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9 del Codice di Procedura Amministrativa, che disciplinano le ipotesi di improcedibilità del ricorso amministrativo, in particolare quando viene meno il difetto di interesse sopravvenuto. Il diritto amministrativo italiano riconosce che la prosecuzione di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo presuppone l'esistenza costante e concreta di un interesse della parte ricorrente all'ottenimento della pronuncia richiesta, interesse che deve sussistere non solo al momento della presentazione del ricorso ma anche durante tutto il corso del procedimento. Nel caso specifico, trattandosi di una deliberazione di programmazione sanitaria e sociosanitaria, la materia rientra nella competenza esclusiva della Giunta Regionale ai sensi del riparto costituzionale delle competenze nel settore sanitario, mentre la legittimazione a ricorrere deriva dalla qualità di soggetto gestore di servizi affidati mediante convenzione o autorizzazione amministrativa. Il quadro normativo si inserisce dunque nel più ampio ambito della programmazione sanitaria territoriale e della responsabilità organizzativa dell'ente regionale.

La questione giuridica

Il punto di diritto che il collegio ha dovuto affrontare non riguarda il merito della legittimità della deliberazione impugnata, bensì la questione preliminare e processuale della permanenza dell'interesse della parte durante il giudizio. Quando un ricorrente dichiara di non avere più interesse al ricorso, si pone la questione se il giudice amministrativo debba comunque proseguire e pronunciarsi sul merito oppure se debba dichiarare l'improcedibilità dell'azione. La questione è giuridicamente rilevante perché tocca il problema fondamentale del rapporto tra interesse di azione e prosecuzione del giudizio: l'ordinamento amministrativo italiano non consente a un giudice di pronunciarsi sul merito di una controversia ove sia venuto meno il presupposto essenziale della titolarità di un interesse concreto e attuale della parte ricorrente. In questo caso specifico, dalla dichiarazione della ricorrente si evince che le circostanze di fatto avevano subito una trasformazione tale che l'annullamento della deliberazione non avrebbe più prodotto alcun effetto utile per la ricorrente stessa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal presidente Daniele Dongiovanni, dalla consigliera estensore Silvana Bini e dal referendario Martina Arrivi, ha dato rilevanza decisiva alla memoria depositata dalla ricorrente il 6 ottobre 2023, riconoscendo nella dichiarazione esplicita di mancanza di interesse una manifestazione di volontà processuale che incide sulla struttura stessa del giudizio. Il ragionamento seguito dal tribunale è conforme alla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui il difetto di interesse sopravvenuto configura una causa di improcedibilità insanabile, non potendo il giudice supplire alla mancanza di tale requisito fundamentale mediante una pronuncia di merito. La scelta di dichiarare l'improcedibilità anziché proseguire nell'istruttoria rappresenta l'applicazione corretta dei principi procedurali in materia di diritto amministrativo, dove il processo è concepito come strumento per la tutela di interessi concreti e non come sede per pronunciamenti astratti e privi di utilità pratica. Il giudice ha ritenuto che la prosecuzione del giudizio, in assenza di qualsivoglia interesse della ricorrente, avrebbe violato il principio secondo cui le risorse giurisdizionali devono essere impiegate per la soluzione di controversie effettivamente rilevanti per le parti in causa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua composizione della sezione quinta, ha dichiarato il ricorso numero 628 del 2021 improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, accogliendo così la manifestazione di volontà della ricorrente contenuta nella memoria del 6 ottobre 2023. Di conseguenza, la Deliberazione della Giunta Regionale numero XI/4232 del 29 gennaio 2021, insieme a tutti gli atti preordinati, conseguenziali, connessi e applicativi, rimane interamente vigente e pienamente operativo, non essendo stata sottoposta ad alcun vaglio sul merito della sua legittimità. Le spese del giudizio sono state ordinate compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese di lite, non avendo vi alcun soccombente a causa della declaratoria di improcedibilità. La sentenza è stata pronunciata in seduta camerale il 16 novembre 2023 ed è ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa secondo le forme previste dalla legge.

Massima

Quando la parte ricorrente dichiara durante il giudizio di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso amministrativo, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'azione poiché viene meno il presupposto processuale essenziale dell'interesse attuale e concreto all'ottenimento della pronuncia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l'annullamento
della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L.  S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio”;
di tutti gli atti preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi;
sul ricorso numero di registro generale 628 del 2021, proposto da
Istituto delle Suore Cappuccine di Madre Rubatto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la memoria del 6.10.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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