3N - SANITÀ - SERVIZIO SANITARIO - D.G.R. LOMBARDIA N. XI/4232/2021 - GESTIONE ESERCIZIO 2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302724/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Martina Arrivi, Referendario per l'annullamento della D.G.R. della Lombardia n. XI/4232 in data 29 gennaio 2021 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 5 in data 2 febbraio 2021), recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 – Quadro economico programmatorio”; di tutti gli atti preordinati, conseguenziali, connessi ed applicativi; sul ricorso numero di registro generale 627 del 2021, proposto da Casa di Cura Igea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Vista la memoria del 6.10.2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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