2L - URBANISTICA - CONVENZIONE URBANISTICA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE - ISTANZA RIATTIVAZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300272/2023 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Andrea Fleischmann ed Elisa Fleischmann hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Bormio per contestare l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione locale in risposta a una comunicazione inviata per posta elettronica certificata in data 11 agosto 2021. Con tale comunicazione, i ricorrenti avevano chiesto la ripresa del procedimento amministrativo di approvazione del Piano esecutivo del lotto funzionale "C", un intervento che rientrava nel quadro normativo della legge regionale lombarda. Il Comune di Bormio non aveva fornito alcuna risposta alla richiesta dei ricorrenti, determinando quindi un silenzio amministrativo che essi ritenevano illegittimo e lesivo dei loro diritti. I ricorrenti hanno pertanto impugnato tale inerzia amministrativa chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere secondo quanto disposto dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo.
Il quadro normativo
La controversia si situa nell'ambito della disciplina del silenzio della pubblica amministrazione e dell'obbligo di provvedere, regolato dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, che consente al cittadino di ricorrere al giudice amministrativo quando l'amministrazione non risponda alle richieste nei termini di legge. La fattispecie specifica riguardava la ripresa di un procedimento di approvazione di uno strumento di pianificazione urbanistica, regolato dall'articolo 93, comma 1-ter, lettera b), della legge regionale della Lombardia numero 12 del 2005, che disciplina la materia dei piani e programmi di governo del territorio. Le norme richiamate presuppongono che l'amministrazione sia tenuta a esaminare formalmente le istanze presentate dai privati cittadini e a comunicare il proprio orientamento, non potendo restare inerte quando riceve richieste relative a procedimenti amministrativi pendenti.
La questione giuridica
Il punto di diritto in contestazione riguardava la sussistenza dell'obbligo per il Comune di Bormio di rispondere alla richiesta di ripresa del procedimento di approvazione del Piano esecutivo, nonché la qualificazione giuridica del silenzio serbato quale comportamento amministrativo illegittimo. La questione era complessa perché richiedeva di valutare se la semplice comunicazione inviata dai ricorrenti, pur non avendo ricevuto risposta formale, avesse attivato specifici obblighi procedurali gravanti sull'amministrazione e entro quali termini. Inoltre, era necessario accertare se il silenzio protratto dell'amministrazione integrasse effettivamente una violazione della normativa vigente in materia di procedimenti amministrativi.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha analizzato l'evoluzione della situazione amministrativa durante lo svolgimento del giudizio, riscontrando che la controversia è venuta meno nel corso del procedimento. Evidentemente, l'amministrazione comunale ha provveduto a eliminare il comportamento illegittimo che aveva originato il ricorso, riprendendo il procedimento amministrativo ovvero fornendo comunque una risposta che ha soddisfatto le istanze dei ricorrenti. Il giudice ha ritenuto che una volta venuta meno la causa petendi della controversia, non sussistessero più gli elementi per decidere il ricorso nel merito, rendendo inopportuno un pronunciamento sulla questione di fondo quando il rimedio richiesto era stato in concreto conseguito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il conflitto tra le parti fosse venuto meno per effetto del provvedimento adottato dall'amministrazione. Conseguentemente, il giudice ha compensato le spese processuali tra le parti, non ravvisando ragioni per addossare l'onere delle stesse integralmente a uno dei contendenti considerato che la lite si era risolta favorevolmente ai ricorrenti. Il tribunale ha inoltre ordinato l'esecuzione della presente sentenza da parte dell'autorità amministrativa, con conseguente obbligo per il Comune di Bormio di dare attuazione a quanto acquisito.
Massima
Quando l'amministrazione cessa la condotta illegittima durante il procedimento amministrativo giurisdizionale, provvedendo secondo le istanze del ricorrente, si determina la cessazione della materia del contendere che estingue il giudizio, compensando le spese tra le parti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario Per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere ex art. 31 c.p.a.; Per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione nel procedimento avviato a mezzo comunicazione p.e.c. in data 11.08.2021, con cui veniva chiesta la ripresa del procedimento di approvazione del Piano esecutivo del lotto funzionale “C” ai sensi dell'art. 93, comma 1-ter, lett. b), della l.r. n. 12/2005. sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2021, proposto da Andrea Fleischmann, Elisa Fleischmann, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Santamaria, Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Bormio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Tuttolomondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bormio; Vista la documentazione depositata in data 18.1.2023 e la memoria del 23.1.2023 di parte ricorrente; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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