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Sentenza n. 202302711/2023

Sentenza n. 202302711/2023

1F - MISURE AMMINISTRATIVE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - INTERDITTIVA ANTIMAFIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302711/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fabrizio Fornataro,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2020 con il quale il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza ha disposto l'interdizione della -OMISSIS- – odierna ricorrente - ai sensi degli artt. 84, comma 4, 91, comma 6 e 48 comma 15 del D.Lgs. n. 159/2011;
- dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 3 luglio 2020 con la quale la Città di -OMISSIS- ha dichiarato l'inefficacia della comunicazione di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso il pubblico esercizio sito in -OMISSIS- -presso il -OMISSIS- - presentata il 26 novembre 2019 dal sig. -OMISSIS- in qualità di L.R. della -OMISSIS- e disponendo il divieto, immediatamente esecutivo, di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno del predetto locale;
- del provvedimento assunto dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. -OMISSIS- con il quale è stata data comunicazione dell'avvenuta segnalazione e dell'inserimento nel Casellario della relativa annotazione con riferimento al suddetto provvedimento interdittivo emesso dal Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Clerici e Thomas Marco Fiamingo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Thomas Marco Flamingo in Milano, via Boschetti, 6;
Ministero dell'Interno e Anac, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Festucci e Lucilla Lo Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefania Festucci in Sesto San Giovanni, piazza della Resistenza n. 20;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Anac e del Comune di -OMISSIS-;
Vista la nota depositata il 16 ottobre 2023 con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che con nota del 16 ottobre 2023, parte ricorrente ha dichiarato che è «venuto meno l’interesse alla prosecuzione del presente giudizio» e ha quindi chiesto a questo Tribunale di «dichiarare improcedibile il ricorso per carenza di interesse»;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, «in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati» (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto, infine, che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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