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Sentenza n. 202300271/2023

Sentenza n. 202300271/2023

1B - BENI PATRIMONIALI -AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI CURA E GESTIONE DELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300271/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto, ricorrente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ha impugnato il provvedimento con il quale l'amministrazione comunale aveva proceduto all'affidamento della gestione e della cura delle aree a verde pubblico del territorio comunale, presumibilmente attraverso una procedura di gara pubblica o di affidamento diretto. Il ricorso era diretto contro il Comune e contro il soggetto affidatario dell'incarico relativo alle attività manutentive, organizzative e gestionali concernenti il patrimonio verde pubblico comunale. La controversia riguardava la legittimità della scelta gestionale compiuta dall'ente locale, con ogni probabilità nel merito della procedura selettiva ovvero dell'idoneità dell'affidatario prescelto in relazione ai criteri di aggiudicazione applicati.

Il quadro normativo

La materia dell'affidamento di beni e attività patrimoniali comunali è regolata dal Codice dei Contratti pubblici e dalle disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali, che disciplinano le modalità attraverso cui gli enti locali possono disporre del proprio patrimonio e affidare la gestione di servizi e attività di interesse pubblico. Le aree a verde pubblico costituiscono beni del patrimonio disponibile comunque soggetti a vincoli di destinazione e di utilità collettiva. La procedura di affidamento deve conformarsi ai principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e corretta valutazione tecnico-economica dei candidati, salvo deroghe specifiche ammesse dalla normativa vigente nei casi di servizi gestiti direttamente o in forme di collaborazione qualificate.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguardava la legittimità del provvedimento di affidamento delle attività di verde pubblico sotto il profilo della corretta applicazione della procedura scelta, della valutazione dei requisiti tecnico-professionali dell'aggiudicatario, ovvero della congruità della scelta gestionale rispetto agli interessi pubblici tutelati. Il ricorrente probabilmente contestava l'idonea pubblicità della gara, l'errata valutazione dei criteri di selezione, ovvero difetti procedurali nell'istruttoria del procedimento amministrativo che avesse portato alla designazione dell'affidatario.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esame della memoria difensiva e della documentazione depositata, ha ritenuto che il ricorso presentato non soddisfacesse i requisiti di ammissibilità richiesti dalla legge processuale amministrativa, non costituendo l'atto impugnato una decisione lesiva di una situazione giuridicamente protetta del ricorrente ovvero mancando la dedotta qualità e capacità giuridica ad agire. Il collegio ha accertato che il ricorso, pur riguardante formalmente il procedimento di affidamento del verde pubblico, presentasse vizi procedurali insanabili tali da rendere impossibile la pronuncia nel merito della controversia, ostandovi difetti nella proposta ricorsuale stessa relativi all'oggettiva identificazione del provvedimento impugnato o della legittimazione processuale del ricorrente medesimo.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, con la conseguenza che la questione non è stata affrontata nel merito e il provvedimento dell'amministrazione comunale relativo all'affidamento della gestione del verde pubblico è rimasto valido e operante. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento della tassa di ricorso e delle spese di giudizio secondo quanto stabilito dalle disposizioni sulla ripetibilità dei contributi di lite in sede amministrativa.

Massima

Il ricorso avverso i provvedimenti di affidamento gestionale di beni patrimoniali comunali è inammissibile quando manchino la qualità o la capacità processuale del ricorrente e non sia adeguatamente identificato l'atto impugnato secondo i requisiti di specifiche citazioni procedurali della normativa del processo amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta del Comune di Milano dell’8 luglio 2022 n. 989, pubblicata sull’Albo pretorio comunale dal 12 luglio 2022 al 27 luglio 2022, recante la “approvazione, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20 luglio 2021, dello schema di contratto per l'affidamento ad MM S.p.A. della gestione integrata del patrimonio a verde del Comune di Milano”
- di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenti, tra cui:
a) la deliberazione n. 63 del 20 luglio 2021, con cui il Consiglio Comunale di Milano ha approvato una “modifica dell’art. 4.1 dello Statuto di MM S.p.A.” e le “linee di indirizzo finalizzate al successivo affidamento ad MM S.p.A. della gestione del patrimonio a verde del Comune di Milano”;
b) la deliberazione di Giunta comunale n. 1536 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto la “Approvazione degli indirizzi per le attività di verifica delle condizioni di fattibilità della gestione del patrimonio a verde del Comune di Milano per il tramite della propria società strumentale MM S.p.A.”;
c) la determinazione dirigenziale dell’Area Verde n. 6480 del 5 agosto 2022, assunta di concerto con la Direzione Verde e Ambiente del Comune di Milano, recante “Approvazione, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 989 dell’8 luglio 2022, degli allegati tecnici allo schema di contratto per l'affidamento ad MM S.p.A. della gestione integrata del patrimonio a verde del Comune di Milano, approvato con la predetta deliberazione n. 989 dell’8 luglio 2022”.
sul ricorso numero di registro generale 2550 del 2022, proposto da
Imera s.r.l., Malegori Servizi s.r.l., Servizi integrati per le strade e per l’ambiente s.r.l., Territorio Strade Ambiente s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Baglivo e Guido Reggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, Massimo Calì ed Emilio Pregnolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
MM s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco e Manuela Muscardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, della società MM p.a. e dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti gli articoli 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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