2E/M - EDILIZIA - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALAZZINA RESIDENZIALE - SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE - DIFFIDA - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302708/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso presentato dalla società BCM s.r.l. e da alcuni soci (Saibene, Maccari, Palmitesta, Manzini, Scarani e Scarani) contro il silenzio serbato dal Comune di Milano in relazione a diffide inviate sulla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) alternativa al permesso di costruire numero PG425243. Tale SCIA era stata presentata dalla controinteressata Fauchè 9 s.r.l. per un intervento edilizio presso via Fauchè numero 9 a Milano, consistente nella demolizione di un fabbricato ad uso deposito e nella realizzazione di una nuova palazzina residenziale moderna a due piani fuori terra oltre seminterrato in una corte interna. I ricorrenti, presumibilmente operanti nella zona interessata dall'intervento, avevano inoltrato diffide al Comune contestando l'intervento e chiedendo risposte circa la legittimità della SCIA presentata dalla società proponente. Di fronte al perdurare del silenzio amministrativo, i ricorrenti hanno deciso di proporre ricorso al tribunale amministrativo al fine di ottenere l'annullamento del silenzio stesso.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nel contesto della disciplina della SCIA e dei principi generali del procedimento amministrativo, in particolare degli articoli 7 e 8 della legge numero 241 del 1990 (Procedimento amministrativo), che regolano i termini entro cui l'amministrazione deve pronunciarsi sui progetti sottoposti. La SCIA è uno strumento procedurale introdotto dal codice delle costruzioni che consente a chi realizza determinate tipologie di interventi di iniziare i lavori con una segnalazione al Comune, in luogo della tradizionale concessione edilizia o del permesso di costruire. In caso di silenzio dell'amministrazione sulla SCIA, la legge prevede specifiche modalità procedurali per far valere i propri diritti e per sollecitare la conclusione del procedimento. Il silenzio significativo dell'amministrazione consente al ricorrente di contestarlo mediante impugnazione giurisdizionale al TAR, a condizione che sussistano determinate condizioni processuali.
La questione giuridica
La questione centrale è stata quella di verificare se il ricorso avverso il silenzio del Comune sulla SCIA fosse ancora proponibile al momento della decisione, ossia se il silenzio serbato costituisse ancora un atto impugnabile dinanzi al tribunale amministrativo. Nel corso del procedimento, infatti, il Comune di Milano aveva emanato un provvedimento datato 17 ottobre 2023 (prot. 0526135.U) denominato "Conclusione del procedimento amministrativo", nel quale comunicava espressamente "la conformità edilizia ed urbanistica del progetto di cui alla SCIA in esame, con conseguente conclusione del procedimento amministrativo avviato in data 8 settembre 2023". Tale provvedimento aveva quindi posto fine al silenzio amministrativo, determinando una situazione processuale mutata rispetto al momento della proposizione del ricorso.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha considerato che, con l'emanazione del provvedimento di conclusione del procedimento da parte del Comune, il silenzio su cui il ricorso era incentrato aveva cessato di esistere. La sentenza riconosciuti come fatto notorio e rilevante ai fini della decisione la circostanza che il Comune aveva concluso il procedimento amministrativo comunicando conformità al progetto, provvedimento questo sopravvenuto durante lo svolgimento del giudizio e quindi costituente una circostanza processuale di rilievo decisivo. Il TAR ha quindi ritenuto che, a fronte di tale mutamento della situazione processuale, l'azione contro il silenzio fosse divenuta improcedibile, poiché l'oggetto del ricorso non esisteva più e quindi non era possibile pronunciarsi su di esso. L'improcedibilità non costituisce un merito sfavorevole ai ricorrenti, ma piuttosto l'estinzione del processo per venir meno delle condizioni essenziali per la prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara improcedibile l'azione sul silenzio, disponendo che le spese della causa rimangono fissate al definitivo, il che significa che esse saranno liquidate al momento della conclusione definitiva di eventuali ulteriori gradi di giudizio. Il giudice ordina l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa. L'improcedibilità della azione comporta l'estinzione del processo senza che sia necessario pronunciarsi nel merito sulla legittimità della SCIA e sul progetto sotteso, poiché il vizio processuale (mancanza di un atto impugnabile) impedisce di procedere.
Massima
La proposizione di ricorso avverso il silenzio amministrativo diviene improcedibile qualora il silenzio sia stato eliminato mediante un provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento sopravvenuto durante il giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento del silenzio serbato dal Comune di Milano sulle diffide aventi ad oggetto la SCIA alternativa al permesso di costruire n. PG425243 presentata dalla controinteressata Fauchè 9 s.r.l. per pretesa “ristrutturazione edilizia” di un fabbricato ad uso deposito e vari annessi pertinenziali ad uso depositi e tettoie, tutti costituiti dal solo piano terra, e tutti già esistenti e già demoliti in Milano in una corte interna con accesso dalla via Fauchè n. 9, per la realizzazione di una nuova palazzina residenziale moderna a due piani fuori terra oltre seminterrato; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento del sopravvenuto provvedimento del Comune di Milano prot. 17/10/2023. 0526135.U denominato “Conclusione del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 inerenti l’intervento edilizio sito in via Fauchè 9, atti PG 425249/2022 del 05/08/2022, WF 3694/2022, avviata in data 08/09/2023 con atti PG 459280/2023”, con il quale l’Amministrazione comunale comunica “la conformità edilizia ed urbanistica del progetto di cui alla SCIA in esame, con conseguente conclusione del procedimento amministrativo avviato in data 8 settembre 2023 con atti PG 459280/2023”; del provvedimento denominato “Istruttoria tecnica” PG n. 425249 datata 10 ottobre 2023 allegato al provvedimento di cui sopra. sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da BCM s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, PIETRO SAIBENE, FLAVIA MACCARI, GERARDO PALMITESTA, NICOLETTA MANZINI, ALESSANDRO SCARANI e GIULIA SCARANI, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Wanda Mastrojanni e Carlo Mastrojanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Wanda Mastrojanni in Milano, Via Ariosto, n. 20; COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Maria Giulia Schiavelli, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani Amendolea, Elena Maria Ferradini, Anna Maria Pavin e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6; FAUCHÈ 9 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Alessandra Bazzani e Giulio Politeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Alessandra Bazzani in Milano, Via Visconti di Modrone, n. 12; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Fauchè 9 s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l’azione sul silenzio. Spese al definitivo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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