1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ISTANZA REVISIONE PREZZI - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302705/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La ditta Pellegrini S.p.a., presumibilmente affidataria di un appalto pubblico presso il Comune di Assago, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro tre provvedimenti comunali successivi che rigettavano altrettante richieste di revisione dei prezzi. La prima richiesta è stata avanzata dalla Pellegrini in data 18 gennaio 2023 e rigettata dal Comune il 27 marzo 2023. Successivamente, l'impresa ha presentato una seconda richiesta il 7 aprile 2023, anch'essa respinta il 18 aprile 2023, seguita da una terza istanza del 21 aprile 2023 rigettata il 3 maggio 2023. Pellegrini ha impugnato l'intero corso dei provvedimenti, nonché il Capitolato speciale di appalto, ritenendo illegittime le ragioni per le quali le sue richieste di adeguamento economico erano state sistematicamente negate dal Comune.
Il quadro normativo
In materia di appalti pubblici, la revisione dei prezzi rappresenta uno strumento disciplinato dalla normativa vigente al fine di adeguare il valore economico delle prestazioni a sopravvenute modificazioni del costo dei fattori produttivi. Il Codice dei Contratti Pubblici e le relative disposizioni attuative prevedono specifiche ipotesi in cui l'appaltatore può avanzare rivendicazioni per l'aumento dei costi, in particolare nel caso di variazione significativa dei prezzi delle materie prime, delle forniture o della manodopera. Le condizioni e i presupposti per accogliere tali richieste sono solitamente definiti dalle clausole contrattuali e dal Capitolato speciale, i quali fissano i criteri di calcolo, le soglie di applicazione e i meccanismi procedurali per l'esame delle istanze di revisione.
La questione giuridica
Il punto controverso della fattispecie attiene alla legittimità dei rifiuti opposti dal Comune alle ripetute domande di revisione dei prezzi presentate da Pellegrini. La questione implicava l'esame della correttezza procedimentale e della congruità motivazionale dei provvedimenti di rigetto, nonché la verifica del rispetto delle clausole contrattuali che disciplinano il diritto alla revisione economica. Pellegrini contestava presumibilmente che i rifiuti fossero stati basati su motivazioni insufficienti o non aderenti alle previsioni del Capitolato, oppure che il Comune avesse violato l'obbligo di valutazione seria e ponderata delle documentazioni e delle rivendicazioni economiche presentate dall'impresa appaltatrice.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha esaminato le doglianze dell'impresa ricorrente e, valutatone il merito, ha ritenuto che i provvedimenti del Comune di Assago fossero legittimi sotto il profilo sia procedimentale che sostanziale. La magistratura ha accertato che le clausole contrattuali del Capitolato speciale non davano diritto all'impresa di vantare revisioni dei prezzi nelle circostanze concrete dedotte, oppure che le istanze di Pellegrini non soddisfacevano i presupposti fattuali e documentali richiesti dal contratto per l'accoglimento. Il collegio giudicante ha ritenuto che il Comune aveva correttamente motivato i propri rifiuti secondo i criteri di legge e contrattuali, respingendo così sia le censure di illegittimità procedurale quanto quelle di carenza di idonea motivazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Pellegrini S.p.a., confermando la legittimità di tutti e tre i provvedimenti impugnati del Comune di Assago e del Capitolato speciale. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, per cui ciascuna sostiene le proprie spese legali senza obbligo dell'una verso l'altra. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dalla pubblica amministrazione a decorrere dalla data della pronuncia del 8 novembre 2023.
Massima
Il Comune non è tenuto ad accogliere le richieste di revisione dei prezzi avanzate da un appaltatore quando le condizioni contrattuali e la documentazione prodotta non soddisfano i presupposti normativi e negoziali previsti dal Capitolato speciale per la concessione dell'adeguamento economico.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Assago del 27 marzo 2023, col quale è stata rigettata la richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla Pellegrini in data 18 gennaio 2023; - del provvedimento del Comune di Assago del 18 aprile 2023 col quale è stata rigettata la nuova richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla Pellegrini in data 7 aprile 2023; -del provvedimento del Comune di Assago del 3 maggio 2023 col quale è stata rigettata l'ultima richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla Pellegrini in data 21 aprile 2023; -del Capitolato speciale nelle parti meglio indicate in “diritto”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 958 del 2023, proposto da Pellegrini S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini e Paolo Provenzano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazzale Lavater 5; Comune di Assago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via E. Visconti Venosta, 7; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Assago; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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