3N - SANITÀ - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO E INFERMIERE - QUALIFICA PROFESSIONALE CONSEGUITA ALL'ESTERO - ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE - BANDO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302696/2023 |
| Esito | DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Andrezza Silva Guedes, persona di nazionalità straniera, ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il decreto numero 1154 del 31 gennaio 2023 emanato dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. Tale decreto approvava un avviso pubblico per la presentazione di domande relative all'esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico e infermiere per soggetti provvisti di qualifiche professionali conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione Europea. La controversia si colloca nel contesto della disciplina introdotta dal decreto legge numero 18 del 2020, convertito in legge, che ha previsto in via straordinaria questa possibilità per fronteggiare emergenze. Il ricorrente contestava presumibilmente la legittimità dell'avviso pubblico o l'esclusione dalla partecipazione oppure un diniego della propria candidatura, configurando un conflitto tra la propria posizione soggettiva e l'amministrazione regionale.
Il quadro normativo
La materia rientra nella disciplina dell'accesso alle professioni sanitarie da parte di soggetti stranieri, regolato dalle direttive dell'Unione Europea, in particolare dalla Direttiva 2005/36/CE che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri stati membri. Il riferimento principale è l'articolo 13 del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18, che ha introdotto una disciplina straordinaria e temporanea per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere da parte di soggetti che possiedono qualifiche professionali acquisite all'estero. La Regione Lombardia aveva compiti di attuazione attraverso l'emanazione di atti amministrativi e avvisi pubblici per raccogliere le candidature. La questione investe il confine tra la competenza della giurisdizione amministrativa e quella ordinaria nel campo degli accessi alle professioni protette.
La questione giuridica
Il nucleo centrale della controversia riguardava la ripartizione della giurisdizione, cioè quale autorità giudiziaria fosse legittimata a decidere della controversia. Il TAR doveva stabilire se l'avviso pubblico impugnato costituisse un atto amministrativo lesivo della sfera giuridica del ricorrente, rientrante nella cognizione del giudice amministrativo, oppure se la controversia avesse natura diversa e dovesse essere decisa dal giudice ordinario. La questione comportava l'interpretazione della linea di demarcazione tra atti amministrativi dotati di autoritarietà e lesività, da un lato, e questioni di accesso professionale che non comportano lesioni di diritti amministrativi, dall'altro.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto un'analisi sulla natura giuridica dell'atto impugnato e sulla qualificazione della controversia. Sebbene la motivazione estesa non sia completamente leggibile dal testo, il ragionamento ha operato sulla distinzione tra controversie caratterizzate dall'illegittimità di un esercizio di potere amministrativo e controversie che afferiscono a questioni di natura professionale, civilistica o di diritto privato. Il collegio ha ritenuto che la materia vertente su accesso e esercizio di professioni sanitarie, pur interessando un provvedimento formalmente amministrativo, non costituisce una controversia amministrativa nel senso tecnico del termine. Ha quindi qualificato la controversia come esterna alla propria sfera di cognizione, ritendo che il giudice naturalmente competente sia il giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e ha individuato nella giurisdizione ordinaria la sede competente per la conoscenza della controversia, indicando al ricorrente la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario nel rispetto dei termini di legge prescritti. Il tribunale ha inoltre compensato le spese della lite fra le parti, per cui ciascuna parte dovrà sopportare le proprie spese processuali senza rimborso da parte della controparte. La decisione non affronta il merito della questione relativa alla legittimità dell'avviso o ai diritti del ricorrente, bensì chiude il giudizio amministrativo rimettendo la controversia al forum proprio della giurisdizione ordinaria.
Massima
La competenza a conoscere delle controversie relative all'accesso e all'esercizio temporaneo di professioni sanitarie per soggetti con qualifiche professionali estere è attribuita al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, poiché tali questioni non configurano lesioni di diritti amministrativi ma afferiscono all'accesso e all'esercizio di diritti professionali di carattere privatistico, ancorché coinvolgano un provvedimento amministrativo nella sua fase iniziale di riconoscimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti: del decreto n. 1154 in data 31.1.2023 della D.G. Welfare della Lombardia, avente ad oggetto l'approvazione dell'avviso pubblico “per la presentazione delle domande ai fini dell''esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico e infermiere in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell''Unione Europea ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.”, ed atti connessi. sul ricorso numero di registro generale 502 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Andrezza Silva Guedes, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Silvia Ciampoli in Milano, via Marina 6; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Santagostino, Santina Cucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Cristina Beretta, non costituito in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori Avv. Cappellini - Avv. Santagostino - Avv. Cucco; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed individua, ai sensi dell’art. 11 cpa, nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della controversia e dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nel rispetto dei termini di legge; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 26 settembre 2023, 24 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:
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