3G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - DECRETO INGIUNTIVO N. 17575
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302692/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Manpower S.r.l. ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottemperare al decreto ingiuntivo n. 17575/2020, emesso dal Tribunale civile di Milano in data 6 novembre 2020, munito di formula esecutiva il 26 aprile 2021 e notificato in forma esecutiva il 2 dicembre 2021 nei confronti del Comune di Casapesenna. Il ricorso per ottemperanza (numero 963 del 2023) veniva depositato dalla società nel corso dell'anno 2023, verosimilmente per contestare il mancato adempimento da parte dell'ente comunale a quanto prescritto nel decreto ingiuntivo civile precedentemente pronunciato dalla magistratura ordinaria. Il Comune di Casapesenna, costituitosi regolarmente in giudizio, si opponeva alle pretese della ricorrente.
Il quadro normativo
Le questioni di improcedibilità sopravvenuta per carenza di interesse sono disciplinate dal Codice del Processo Amministrativo, in particolare dagli articoli relativi alle condizioni di ricevibilità del ricorso amministrativo. L'articolo 84 del CPA disciplina specificamente i requisiti formali della rinuncia al ricorso, prevedendo che essa debba essere sottoscritta con procura speciale dal difensore. La giurisprudenza amministrativa riconosce che quando sopravviene una carenza di interesse durante il corso del giudizio, per ragioni di economia processuale e di corretta gestione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile anche se formalmente regolare.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la questione della procedibilità del ricorso per ottemperanza alla luce di una dichiarazione di rinuncia depositata dalla ricorrente il 10 novembre 2023. La questione tecnica rilevante consisteva nel determinare se l'assenza di una formale procura speciale, come previsto dall'articolo 84 CPA, comportasse l'invalidità della rinuncia e quindi la permanenza della procedibilità del giudizio, oppure se il contenuto inequivoco della nota fosse sufficiente a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse. La valutazione della correttezza formale della rinuncia si intrecciava con il principio di sostanza della manifestazione di volontà processuale della parte.
La motivazione del giudice
Il collegio ha affrontato inizialmente la questione formale della rinuncia, osservando come la nota depositata dalla ricorrente sia sottoscritta unicamente dal difensore senza la necessaria procura speciale richiesta dall'articolo 84 del CPA, elemento che tecnicamente farebbe difettare il requisito formale essenziale. Tuttavia, il tribunale ha ritenuto che nonostante tale difetto di forma, il contenuto inequivocabile della nota depositata comunichi chiaramente e senza possibilità di fraintendimento l'intenzione della ricorrente di rinunciare al ricorso in ragione di una sopravvenuta carenza di interesse nella prosecuzione del giudizio. Questa valutazione ha condotto il collegio a considerare effettivamente acquisita la sopravvenuta impossibilità di prosecuzione per mancanza di interesse, dichiarando perciò improcedibile il ricorso a prescindere dal difetto formale. Il tribunale ha inoltre riconosciuto che le spese della lite potessero essere equamente compensate fra le parti, data l'adesione del Comune alla richiesta di compensazione avanzata dalla ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato definitivamente improcedibile il ricorso, riconoscendo la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha altresì disposto la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, senza condanna di alcuna parte al pagamento dell'altra. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 14 novembre 2023 dalla sezione terza del tribunale.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse nella prosecuzione del ricorso amministrativo comporta l'improcedibilità della causa anche in presenza di un difetto formale nella dichiarazione di rinuncia, purché il suo contenuto manifesti in modo inequivocabile la volontà della parte di interrompere il giudizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 17575/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 06.11.2020, munito di formula esecutiva 647 cpc in data 26.04.2021 e notificato in forma esecutiva in data 02.12.2021; sul ricorso numero di registro generale 963 del 2023, proposto da Manpower S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Finocchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Casapesenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo D'Onofrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casapesenna; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; In via preliminare, il Tribunale evidenzia che la ricorrente ha depositato in data 10.11.2023 una nota con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate per sopravvenuta carenza di interesse. La nota, pur notificata, non riflette il paradigma di cui all’art. 84 cpa, atteso che è sottoscritta dal solo difensore ma non risulta conferita la procura speciale necessaria ai fini della rinuncia. Nondimeno il suo inequivoco contenuto evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, che pertanto risulta improcedibile. Le spese di lite possono essere compensate stante l’adesione del Comune alla richiesta avanzata dalla ricorrente in ordine alla loro compensazione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) dichiara improcedibile il ricorso; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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