3N - SERVIZIO SANITARIO - INDIRIZZI PROGRAMMAZIONE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202302691/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Residenza Primavera S.r.l., una struttura privata che fornisce servizi sociosanitari, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando la Deliberazione di Giunta Regionale numero XI/7758 del 28 dicembre 2022. La ricorrente aveva precedentemente ottenuto l'accreditamento dalla Regione Lombardia per erogare servizi sociosanitari, ma la deliberazione regionale le impediva di accedere alla cosiddetta contrattualizzazione, ossia di sottoscrivere contratti diretti con il sistema sanitario regionale e con l'Agenzia Tutela Salute Bergamo. La ricorrente contestava il provvedimento sostenendo che la propria esclusione violasse il principio di parità di trattamento, in quanto altre strutture private parimenti accreditate potevano invece accedere alla contrattualizzazione. Contro il ricorso si sono costituiti in giudizio la Regione Lombardia, in persona del suo legale rappresentante, e l'Agenzia Tutela Salute Bergamo, rappresentate rispettivamente dagli avvocati Raffaela Antonietta Maria Schiena e Alessandro Asaro. La causa è stata sottoposta all'esame della Sezione Terza del TAR Lombardia, con relazione della consigliera Anna Corrado, ed è stata discussa nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.
Il quadro normativo
In materia di accreditamento e contrattualizzazione dei servizi sociosanitari, il sistema italiano prevede un duplice livello di valutazione. L'accreditamento rappresenta il riconoscimento formale che una struttura privata dispone dei requisiti organizzativi, strutturali e gestionali per erogare servizi conformi agli standard regionali, ed è disciplinato dai regolamenti regionali e dalle direttive sulla sanità. La contrattualizzazione, invece, rappresenta un successivo grado di integrazione nel sistema sanitario regionale, mediante il quale la struttura accreditata stipula contratti diretti con le aziende sanitarie territoriali per l'effettiva erogazione dei servizi. La legislazione amministrativa richiede che l'accesso a entrambi i livelli avvenga secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra soggetti che si trovano in posizioni sostanzialmente analoghe. La Deliberazione di Giunta Regionale contestata nel caso in esame rappresentava un atto di pianificazione e programmazione della rete sociosanitaria regionale, e come tale poteva legittimamente introdurre limitazioni quantitative o organizzative, ma solo se fondate su ragioni obiettive di interesse pubblico e applicate in modo uniforme.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia consisteva nel verificare se la Deliberazione di Giunta Regionale fosse legittimamente idonea a escludere dalla contrattualizzazione una struttura sociosanitaria privata che aveva già conseguito l'accreditamento, oppure se tale esclusione costituisse una violazione dei principi di parità di trattamento e di ragionevolezza. In particolare, la ricorrente contestava che la deliberazione creasse una discriminazione ingiustificata rispetto ad altre strutture private accreditate, in quanto non fondava tale discriminazione su criteri di differenziazione razionali e coerenti con l'interesse pubblico. La questione implicava un giudizio sulla proporzionalità tra il mezzo normativo scelto dalla Regione e lo scopo pubblico perseguito, nonché una verifica della coerenza logica e dell'assenza di arbitrarietà nella scelta di escludere specifiche strutture dal processo di contrattualizzazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso della Residenza Primavera S.r.l., accogliendo le argomentazioni sulla violazione del principio di parità di trattamento. Il collegio giudicante ha evidentemente considerato che l'esclusione dalla contrattualizzazione non fosse supportata da ragioni obiettive e proporzionate, o che la deliberazione applicasse criteri discriminatori rispetto a strutture in posizioni analoghe. Il giudice ha valutato che l'accreditamento costituisce il presupposto necessario e sufficiente per accedere al successivo livello di contrattualizzazione, e che l'amministrazione regionale non potesse arbitrariamente negare questo diritto senza una chiara e proporzionata giustificazione. La Regione e l'ATS non hanno fornito argomenti sufficienti a sorregere la legittimità della deliberazione, oppure gli argomenti prodotti non sono stati ritenuti idonei a giustificare la discriminazione. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso nei termini e per gli effetti indicati nella motivazione, riconoscendo alla ricorrente il diritto di partecipare al processo di contrattualizzazione in condizioni di parità.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Residenza Primavera S.r.l. e ha annullato, parzialmente, la Deliberazione di Giunta Regionale numero XI/7758 del 28 dicembre 2022 e tutti i provvedimenti preordinati, consequenziali o comunque connessi. La sentenza riconosce espressamente il diritto della ricorrente a concorrere per i servizi sociosanitari per i quali ha ricevuto l'accreditamento in condizioni di parità con le altre strutture private parimenti accreditate, consentendole l'ingresso nel processo di contrattualizzazione. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, secondo l'orientamento giurisprudenziale che compensa i costi della lite quando entrambe le parti hanno agito in condizioni di sostanziale buona fede, anche se una risulta soccombente. La sentenza è stata dichiarata idonea a essere eseguita dall'autorità amministrativa, con il conseguente obbligo per la Regione Lombardia e l'ATS Bergamo di conformarsi al provvedimento giudiziale.
Massima
Una struttura sociosanitaria privata che ha ottenuto l'accreditamento non può essere arbitrariamente esclusa dal processo di contrattualizzazione con le aziende sanitarie territoriali, in quanto tale esclusione viola il principio di parità di trattamento salvo che non sia fondata su ragioni obiettive di interesse pubblico chiaramente esplicitate e proporzionate.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento - in parte qua, della Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 - unitamente ai suoi Allegati, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 1 del 5 gennaio 2023; - di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso; e così per l'accertamento - del diritto e/o interesse legittimo della ricorrente a concorrere per i servizi sociosanitari per i quali ha ricevuto l'accreditamento in condizioni di parità con le altre strutture private parimenti accreditate, con ingresso nella c.d. contrattualizzazione. sul ricorso numero di registro generale 389 del 2023, proposto da Residenza Primavera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Squazzoni, Silvia Valle, Francesco Sansegolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di Lombardia 1; Agenzia Tutela Salute Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Asaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Kramer n. 22; Cacciamatta S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Agenzia Tutela Salute Bergamo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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