2A - AFFIDAMENTI - FORNITURE - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.17 SISTEMI DI ANESTESIA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO - AGGIUDICAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302678/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La SOLMED s.r.l., società concorrente in una procedura di gara aperta indetta dall'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona, ha impugnato davanti al TAR della Lombardia la delibera n. 248 del 21 marzo 2023 con la quale l'ASST ha aggiudicato la fornitura e l'installazione di diciassette sistemi di anestesia e del relativo materiale di consumo in favore di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Getinge Italia s.r.l. (in qualità di mandataria) e SIDEM s.p.a. (in qualità di mandante). La gara era stata indetta con procedura aperta attraverso la piattaforma telematica Sintel secondo le disposizioni dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riguardava l'acquisizione di attrezzature critiche per la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione della medesima azienda sanitaria. SOLMED riteneva che l'aggiudicazione fosse viziata da illegittimità procedurali e sostanziali che riguardavano la conformità e l'ammissibilità dell'offerta presentata dall'RTI aggiudicataria rispetto al bando, al disciplinare di gara e al capitolato tecnico.
Il quadro normativo
La controversia si inscrive nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici di fornitura di attrezzature mediche, regolamentata dal decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce i criteri di trasparenza, parità di trattamento e corretta gestione delle procedure di aggiudicazione. La procedura aperta costituisce la modalità ordinaria prevista dalla normativa nazionale per garantire la massima concorrenza e la piena trasparenza nella selezione del contraente. Il bando di gara, il disciplinare e il capitolato tecnico sono strumenti contrattuali vincolanti che fissano i requisiti essenziali alle quali devono conformarsi le offerte e delineano le specifiche tecniche delle forniture richieste. La corretta valutazione della conformità delle offerte ai parametri stabiliti è pertanto un elemento di cruciale importanza per assicurare la legittimità del procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità dell'aggiudicazione dal punto di vista della corretta valutazione dell'offerta presentata dall'RTI composto da Getinge Italia e SIDEM, in particolare sulla conformità di tale offerta rispetto ai requisiti tecnici, alle specifiche indicate nel capitolato e alle eventuali clausole vincolanti del disciplinare di gara. Il ricorrente SOLMED contestava l'interpretazione fornita dall'amministrazione in merito all'ammissibilità e alla conformità dell'offerta aggiudicata, ritenendo che essa non soddisfacesse pienamente i parametri prescritti nel bando. La questione giuridica riguardava dunque il corretto esercizio del potere di valutazione discrezionale dell'amministrazione nella fase di analisi delle offerte tecniche, considerando i margini di apprezzamento consentiti dalla normativa e la necessaria conformità ai criteri oggettivi stabiliti nel disciplinare e nel capitolato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto un esame approfondito degli atti di gara e della documentazione amministrativa, confrontando l'offerta aggiudicata con i requisiti prescritti nel bando e nel disciplinare. Il collegio giudicante ha riscontrato una difformità fra quanto offerto dall'RTI aggiudicataria e quanto prescriveva il disciplinare di gara, ritenendo che l'offerta non risultasse pienamente conforme alle specifiche tecniche e ai requisiti di ammissibilità stabiliti. Il giudice amministrativo ha privilegiato una lettura stretta e rigorosa dei criteri di valutazione, in linea con il principio di legalità che deve caratterizzare le procedure di gara e con il principio fondamentale della parità di trattamento fra i concorrenti. Sulla base di questa analisi, il TAR ha concluso che l'amministrazione aveva errato nella valutazione della conformità dell'offerta, alterando il corretto svolgimento della procedura concorsuale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso proposto da SOLMED s.r.l., annullando la delibera n. 248 del 21 marzo 2023 di aggiudicazione della gara in favore dell'RTI composto da Getinge Italia e SIDEM, annullando inoltre la comunicazione ex articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e tutti i verbali della procedura di gara. La sentenza ha inoltre dichiarato l'inefficacia di qualsiasi contratto eventualmente stipulato in conseguenza di tale aggiudicazione e ha previsto il subentro nel contratto qualora fosse già stato sottoscritto. Con riferimento alle spese processuali, il giudice le ha compensate fra le parti, salvo per quanto riguarda le spese relative al compenso del verificatore, che sono state poste a carico delle resistenti (l'ASST della Valle Olona e Getinge Italia s.r.l.) in parti uguali e in solidarietà reciproca.
Massima
La valutazione della conformità tecnica e dell'ammissibilità di un'offerta in una procedura di gara pubblica deve effettuarsi in modo rigorosamente aderente ai criteri prescritti nel disciplinare e nel capitolato, e ogni difformità rispetto ai requisiti essenziali costituisce vizio della procedura di aggiudicazione che legittima l'annullamento del provvedimento e la restituzione della gara.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore per l'annullamento della delibera n. 248 del 21 marzo 2023, con la quale l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona ha aggiudicato la <<procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento della fornitura e installazione di n. 17 sistemi di anestesia e relativo materiale di consumo, occorrenti alla s.c. anestesia e rianimazione dell'Asst della Valle Olona >> in favore dell'offerta presentata dal costituendo RTI composto da Getinge Italia s.r.l. (capogruppo mandataria) e SIDEM s.p.a. (mandante); della nota ex art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 n. 2021-1.6.3/72 del 27 marzo 2023, con cui l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona ha comunicato l’aggiudicazione della procedura di gara; di tutti i verbali di gara; per quanto occorrer possa del bando di gara, del disciplinare di gara e relativi allegati, del capitolato tecnico e dei chiarimenti, qualora dovessero essere interpretati nel senso di ritenere ammissibile e conforme l’offerta del concorrente aggiudicatario; nonché per l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del contratto (eventualmente) intervenuto, ancorché sconosciuto e per il subentro nel contratto (eventualmente) stipulato. sul ricorso numero di registro generale 835 del 2023, proposto da SOLMED s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 92248581A5, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Turri e Laura Erika Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Avolio e Associati in Milano, Via Gian Galeazzo, n. 16; GETINGE ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Sisti e Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; SIDEM s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona e di Getinge Italia s.r.l.; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese compensate ad eccezione delle spese relative al compenso del verificatore (da liquidarsi separatamente) che vanno poste a carico delle resistenti in parti uguali e in solido fra loro. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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