2C - EDILIZIA - SCIA - COMUNICAZIONE ANNULLAMENTO DELL'EFFICACIA - ORDINANZA DEMOLIZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202302675/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
IMMOBILIARE VERDI s.r.l. ha presentato una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 presso il Comune di Milano per la realizzazione di un intervento edilizio. Successivamente, il Comune ha emesso un provvedimento amministrativo con il quale ha annullato l'efficacia della SCIA già presentata e ha contestualmente ordinato la demolizione dell'intervento realizzato sulla base di questa comunicazione, fondandosi sulle disposizioni degli articoli 27 e 33 del medesimo decreto presidenziale. La società ricorrente ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento comunale, contestandone la legittimità sia dal profilo sostanziale che procedimentale e producendo successivamente ulteriori motivi aggiunti in risposta al diniego dell'istanza di riesame presentata al Comune.
Il quadro normativo
La disciplina della SCIA per attività edilizie è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, il quale prevede che determinati interventi possono essere comunicati al Comune tramite questa forma di autocertificazione che consente l'inizio immediato dei lavori, pur restando fermi i poteri di controllo dell'amministrazione comunale. Le norme sulla demolizione, di cui agli articoli 27 e 33 del medesimo decreto, consentono al Comune di ordinare la rimozione di costruzioni e interventi realizzati in difformità dalle normative vigenti, dalle autorizzazioni rilasciate o dalle comunicazioni presentate. Il regolamento edilizio comunale rappresenta inoltre il quadro normativo di riferimento per l'applicazione di tali disposizioni nel territorio del Comune di Milano.
La questione giuridica
La controversia ha riguardato la legittimità del provvedimento amministrativo con cui il Comune ha deciso di annullare una SCIA già presentata e in seguito ha ordinato la demolizione dell'intervento corrispondente, sollevando questioni relative sia ai presupposti sostanziali di tale annullamento che alle modalità procedimentali seguite dall'amministrazione. In particolare, era necessario valutare se il Comune fosse legittimato a revocare un'efficacia già acquisita della SCIA e se i vizi che giustificassero l'annullamento e la conseguente demolizione fossero stati correttamente identificati e motivati nel provvedimento impugnato. La ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse affetto da vizi procedurali e che l'intervento realizzato fosse conforme alle normative vigenti e alle comunicazioni presentate.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha valutato complessivamente la legittimità del provvedimento comunale, esaminando sia gli aspetti procedimentali che i vizi sostanziali dedotti dalla ricorrente. Il collegio ha ritenuto che il Comune avesse adeguatamente motivato le ragioni dell'annullamento della SCIA e della conseguente ordinanza di demolizione, accogliendo le argomentazioni difensive dell'amministrazione municipale e respingendo le contestazioni della società ricorrente. Il TAR ha evidentemente riconosciuto che sussistevano i presupposti normativi per l'esercizio del potere di controllo e di annullamento della SCIA da parte del Comune, nonché le fondamenta giuridiche per l'emanazione dell'ordinanza demolitoria. La decisione del Tribunale è stata supportata dalle considerazioni relative sia al rispetto delle procedure amministrative che alla conformità dell'intervento alle normative edilizie vigenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto da IMMOBILIARE VERDI s.r.l., confermando la legittimità del provvedimento comunale di annullamento della SCIA e dell'ordinanza di demolizione. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. Il TAR ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, lasciando quindi fermi gli effetti del provvedimento impugnato.
Massima
L'annullamento della SCIA già certificata e la conseguente ordinanza di demolizione sono legittimi quando il Comune motivi adeguatamente i vizi sostanziali o procedimentali che giustifichino la revoca dell'efficacia della comunicazione e l'ordine di rimozione dell'intervento realizzato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento del Provvedimento Prot. 21/01/2022.0035735.U. recante “comunicazione di annullamento dell’efficacia della scia art. 23 (p.g. n. 371322/2021) e contestuale ordinanza di demolizione ai sensi degli artt. 27 e 33 del d.p.r. n. 380/2001”, nonché di ogni atto presupposto e connesso; per quanto riguarda i motivi aggiunti dell'atto Prot. 08/04/2022.0203557.U. con cui il Comune ha dato riscontro negativo all'istanza di riesame P.G. n. 141118 del 10 marzo 2022, presentata dalla ricorrente; in via subordinata e per quanto possa occorrere, dell'articolo 114, comma 16, del regolamento edilizio. sul ricorso numero di registro generale 666 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da IMMOBILIARE VERDI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emiliano Fumagalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, in via Pisacane, n. 1; COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Elena Maria Ferradini, Maria Lodovica Bognetti, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura civica in Milano, Via della Guastalla, n. 6; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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