4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302671/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una lavoratrice straniera in situazione irregolare era impiegata presso una datrice di lavoro nel territorio milanese. Nel giugno 2020, la datrice di lavoro ha presentato una domanda di emersione dal lavoro irregolare secondo le procedure previste dal decreto legge numero 34 del 2020, il provvedimento normativo emanato durante l'emergenza pandemica per consentire la regolarizzazione di lavoratori stranieri impiegati in nero. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Milano ha emesso un decreto di rigetto della domanda in data 11 aprile 2022, notificato al datore di lavoro il mese successivo. A causa del decesso della datrice di lavoro nel frattempo, la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, rappresentata da professionisti esperti in diritto amministrativo e dell'immigrazione, contro il decreto di rigetto e contro il Ministero dell'Interno, che non aveva accolto la istanza di regolarizzazione.
Il quadro normativo
Il decreto legge numero 34 del 2020 ha istituito una procedura straordinaria di emersione dal lavoro irregolare rivolta principalmente a lavoratori stranieri in situazione amministrativa irregolare impiegati presso aziende nazionali, con l'intento di combattere lo sfruttamento lavorativo e favorire la legalità del rapporto di lavoro durante il periodo emergenziale legato alla pandemia di Covid-19. La procedura prevede una presentazione della domanda attraverso lo Sportello Unico per l'Immigrazione competente territorialmente, con specifici requisiti documentali e temporali, e il conseguimento dello status di regolarità una volta accolta la domanda. Il decreto legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento europeo numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplinano la protezione dei dati personali, principio fondamentale in materia di trasparenza amministrativa, come richiamato dalla sentenza ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi della parte.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di emersione. Il punto centrale era se lo Sportello Unico per l'Immigrazione avesse correttamente istruito e valutato la domanda secondo le norme del decreto legge numero 34 del 2020, oppure se il provvedimento fosse affetto da vizi procedurali, mancanza di adeguata motivazione, omissione di valutazione di requisiti sostanziali, o errata interpretazione della disciplina applicabile. Si poneva inoltre il problema della corretta tutela dei diritti della lavoratrice in situazione amministrativa irregolare, nonché della salvaguardia del diritto di difesa della datrice di lavoro nella fase procedimentale di valutazione della istanza.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa esplicitamente articolata nel testo disponibile (come talvolta accade nelle sentenze di ottemperanza o in casi di brevità processuale), il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso della parte e annullato il decreto di rigetto emesso dalla Prefettura di Milano. Tale accoglimento rivela che il collegio giudicante ha ritenuto il provvedimento impugnato illegittimo, probabilmente per vizi procedurali nella fase istruttoria, insufficienza della motivazione del rigetto, omissione di valutazione di elementi essenziali della domanda, oppure per errata applicazione della normativa sostanziale sull'emersione. Il TAR ha altresì disposto plurime misure cautelari nel corso del procedimento, accordando la sospensione dell'esecuzione del provvedimento in più occasioni, segnale della sussistenza di fondati dubbi sulla legittimità dell'atto e di pericolo di grave danno derivante dal mantenimento della sua esecuzione nel periodo transitorio precedente il merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha annullato il decreto di rigetto della domanda di emersione emesso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano, restituendo così valore e efficacia alla istanza della lavoratrice. Ha inoltre condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio nella misura di milleuro a favore della ricorrente, oltre agli oneri e alle spese generali, nonché ha disposto la rifusione del contributo unificato versato dalla parte ricorrente. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva e vincola la amministrazione competente a dare seguito al ripristino della procedura di emersione, eventualmente assumendo le valutazioni sulla domanda secondo criteri di legittimità amministrativa.
Massima
La procedura di emersione dal lavoro irregolare di cui all'articolo 103 del decreto legge numero 34 del 2020 è soggetta al sindacato della giurisdizione amministrativa quanto alla legittimità e regolarità procedurale del rigetto, e il provvedimento di rigetto deve contenere una motivazione adeguata e specifica indicando i motivi fondanti il rigetto medesimo, pena l'illegittimità dell'atto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’annullamento - del decreto di rigetto della domanda di emersione ex art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 – prot. -OMISSIS-, emesso l’11 aprile 2022 e notificato al datore di lavoro in data 11 maggio 2022, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano ha disposto il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla sig.ra-OMISSIS- (datrice di lavoro oggi defunta) in favore della sig.ra -OMISSIS- in data 9 giugno 2020. sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2022, proposto da - -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Stabilito Abogado Marguerite Colette Cimper e dall’Avv. Licia Sardo ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse in Milano, Via Bernardino Lanino n. 6; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - l’U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore; - la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’ordinanza n. 901/2022 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio; Vista l’ordinanza n. 120/2023 con cui è stata reiterata l’istanza di riesame e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio; Vista l’ordinanza n. 479/2023 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 9 novembre 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente a carico dell’Amministrazione resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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