1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE SANITARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202302670/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un medico ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando la deliberazione numero 301 adottata il 12 aprile 2022 dall'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, mediante la quale l'Ordine ha sospeso il ricorrente dall'esercizio della professione medica. La sospensione è stata disposta in forma totale e senza limitazioni temporali specifiche alle sole prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano rischio di diffusione del virus SarsCov-2, e l'Ordine ha proceduto all'annotazione della sospensione nel relativo Albo professionale nonché ha comunicato il provvedimento alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici per l'iscrizione nell'Albo unico nazionale. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare contestando sia il merito della decisione dell'Ordine che le modalità della sospensione, ritenendo che l'Ordine avrebbe dovuto limitare il provvedimento sanzionatorio alle sole attività professionali a rischio di contagio anziché sospenderlo completamente dall'esercizio della professione. La controversia nasce nel contesto dell'emergenza pandemica da Covid-19, quando gli Ordini Professionali furono chiamati a disciplinare la posizione dei propri iscritti in relazione ai rischi epidemiologici.
Il quadro normativo
Gli Ordini Professionali sono enti di diritto privato che svolgono però funzioni di rilevanza pubblicistica e di ordine pubblico nel regolamentare e disciplinare l'esercizio delle professioni regolamentate secondo quanto disposto dalle norme che li istituiscono. I provvedimenti disciplinari adottati dagli Ordini Professionali, come le sospensioni dall'esercizio della professione, sono soggetti a revisione giurisdizionale secondo le regole ordinarie del diritto civile processuale e non secondo le regole del diritto amministrativo. La contrapposizione tra la natura pubblica di alcuni compiti svolti dagli Ordini e la loro qualificazione giuridica come enti di diritto privato crea frequenti questioni di competenza giurisdizionale, dal momento che la legge affida la tutela degli interessi dei professionisti sanzionati al giudice civile ordinario e non al giudice amministrativo. Il Codice del Processo Amministrativo disciplina con chiarezza quale sia l'ambito di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale, escludendo espressamente da tale competenza gli atti degli Ordini Professionali inerenti alla disciplina dei propri iscritti.
La questione giuridica
La questione giuridica principale sottesa al ricorso non attiene al merito della sospensione, ma alla competenza giurisdizionale a decidere della controversia e cioè se il Tribunale Amministrativo Regionale fosse il giudice competente a conoscere del ricorso oppure se la competenza appartenesse al giudice ordinario civile. Se la questione fosse stata decisa sul merito, il collegio avrebbe dovuto valutare se la sospensione totale dal'esercizio della professione fosse proporzionata rispetto alle ragioni epidemiologiche che l'avevano determinata e se la limitazione a sole prestazioni a rischio avrebbe rappresentato una misura meno restrittiva e comunque idonea a raggiungere l'obiettivo sanitario. Tuttavia, prima di affrontare il merito della controversia, il TAR ha dovuto risolvere la questione preliminare della propria competenza, dal momento che decidere di atti rispetto ai quali il TAR non ha giurisdizione comporterebbe una pronuncia che non avrebbe alcun effetto legale.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché il Tribunale Amministrativo Regionale manca di giurisdizione sulla materia controversa, dal momento che l'atto impugnato proviene dall'Ordine Professionale e non da un'amministrazione pubblica nel senso proprio del Codice del Processo Amministrativo. Sebbene gli Ordini Professionali svolgano compiti di interesse pubblico e le loro funzioni disciplinari implichino limitazioni a diritti fondamentali come la libertà di esercitare una professione, la giurisprudenza consolidata ritiene che gli atti di disciplina adottati dagli Ordini Professionali non rientrino nella categoria degli atti amministrativi sottoposti al contenzioso amministrativo. La decisione riflette un consolidato orientamento giuridico secondo il quale la natura privatistica degli Ordini Professionali determina che la revisione dei loro atti disciplinari spetti al giudice ordinario civile piuttosto che al giudice amministrativo, anche nei casi in cui tali atti incidono fortemente su diritti di rilievo costituzionale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e rimanda il ricorrente a riproporre la medesima controversia davanti al giudice ordinario civile secondo le modalità indicate nell'articolo 11 del Codice del Processo Amministrativo, il quale consente al ricorrente che ha erroneamente proposto ricorso al TAR di non perdere i propri diritti a condizione che riproponga tempestivamente la causa dinanzi al giudice civile competente. Le spese sono compensate tra le parti, comportando una distribuzione equa dei costi processuali secondo il principio di ragionevolezza. Il Tribunale Amministrativo ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa cui spetta eventualmente il compito di comunicare al ricorrente le modalità di ripresa della controversia.
Massima
Gli atti disciplinari degli Ordini Professionali relativi alla sospensione dall'esercizio della professione non rientrano nella giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale ma nella competenza del giudice ordinario civile, indipendentemente dalla rilevanza pubblica dei compiti svolti dagli Ordini stessi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento adottato con deliberazione in data 12 aprile 2022, n. 301, e comunicato mediante PEC del 22 aprile 2022 (prot. n. 16631/2022), con il quale l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano ha sospeso il ricorrente dall'esercizio della professione, senza limitare la sospensione alle prestazioni od alle mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SarsCov-2, ed ha quindi provveduto ad annotare la sospensione nel rispettivo Albo professionale, nonché a trasmettere la deliberazione medesima alla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) ai fini dell'annotazione nell'Albo unico nazionale; - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale a quello suindicato, anteriore e/o conseguente, ivi compresa la proroga del provvedimento di sospensione tout court comunicata a mezzo PEC con prot. 24092 del 14.06.2022, nei termini ed entro i limiti di cui in ricorso, in quanto atto meramente consequenziale al provvedimento impugnato in via principale. sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Rita D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Pennasilico e Nicolò Spizzico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, Via Fontana 25; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Vista l’ordinanza cautelare n. 833/2022 del 18/07/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima); Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di riproporre la controversia innanzi al giudice ordinario nei termini e con le modalità indicati dall'art. 11 c.p.a... Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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