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Sentenza n. 202300266/2023

Sentenza n. 202300266/2023

3G - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 2003/2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300266/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, la cui identità è stata oscurata per ragioni di protezione della privacy, aveva ottenuto una sentenza favorevole presso il Tribunale di Milano, sezione lavoro, pubblicata il 27 luglio 2021 (sentenza numero 2003), passata in giudicato contro il Ministero dell'Istruzione. Tale sentenza accoglieva presumibilmente una pretesa del ricorrente, probabilmente relativa a questioni di diritto del lavoro nel settore dell'istruzione pubblica, quali benefici economici, riconoscimento di diritti contrattuali, o rivendicazioni di natura previdenziale. Tuttavia, il Ministero non ha ottemperato tempestivamente al giudicato, omettendo o ritardando gli adempimenti dovuti. Per questa ragione il ricorrente è stato costretto a proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere l'esecuzione coatta della sentenza precedente. La controversia quindi non verte sul merito della questione originaria, già definitivamente risolta, bensì sulla necessità di assicurare che il Ministero compisse gli atti dovuti per dare concreta attuazione alla decisione passata in giudicato.

Il quadro normativo

La procedura di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo e dalle norme generali sull'esecuzione dei giudicati. In particolare, la sentenza fa riferimento all'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 (Codice della privacy) e agli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per quanto riguarda la protezione dei dati personali e l'oscuramento delle generalità. Tali norme costituiscono il fondamento sia per il procedimento di ottemperanza che per le misure cautelari volte a proteggere il ricorrente. La sentenza originaria del Tribunale di Milano, in quanto passata in giudicato, acquista l'autorità della cosa giudicata, divenendo titolo idoneo all'esecuzione coatta nei confronti della amministrazione pubblica.

La questione giuridica

Il punto centrale era se il Ministero dell'Istruzione avesse correttamente e tempestivamente ottemperato alla sentenza del 2021 ovvero se continuasse a persistere un inadempimento tale da giustificare un intervento del giudice amministrativo. In termini più generali, si trattava di verificare il grado di conformità dell'amministrazione alla decisione giurisdizionale definitiva e di stabilire se fossero necessari provvedimenti coercitivi per assicurare l'esecuzione. La questione riveste rilevanza costituzionale poiché attiene al principio fondamentale dell'effettività della tutela giurisdizionale e del diritto dell'interessato a vedere pienamente soddisfatta la propria pretesa riconosciuta dal giudice.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha accolto favorevolmente il ricorso, dichiarando cessata la materia del contendere, il che significa che il collegio ha ritenuto che la questione non presentasse più carattere di attualità alla data della decisione. Tale pronuncia si configura come una forma di dismissione che presuppone l'avvenuta ottemperanza o un impegno definitivo del Ministero a provvedere agli adempimenti dovuti. Tuttavia, il fatto che il TAR condanni il Ministero al pagamento delle spese processuali nella misura di millecinquecento euro rivela che l'amministrazione non aveva agito con la prontezza e la diligenza richiesta, causando al ricorrente la necessità di attivare ulteriormente il giudizio amministrativo. Questa conclusione è implicita ma inequivocabile nella motivazione dispositiva: il Tribunale non avrebbe inflitto una condanna economica se l'inadempimento non fosse stato configurabile come atto di ritardo ingiustificato. La scelta di oscurare le generalità della ricorrente rappresenta inoltre un'attenta bilanciamento tra il principio di trasparenza e il diritto alla riservatezza, dato il contesto sensibile della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo così la dismissione del giudizio di ottemperanza perché il Ministero ha compiuto o si è irrevocabilmente impegnato a compiere gli adempimenti necessari. Ha tuttavia condannato il Ministero dell'Istruzione a rifondere integralmente le spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi millecinquecento euro oltre gli accessori di legge, da corrispondere al difensore della ricorrente. Ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della sentenza e ha disposto il totale oscuramento delle generalità della ricorrente dai pubblici registri per tutelare la riservatezza della persona interessata secondo la normativa sulla privacy.

Massima

L'amministrazione pubblica che non ottempera tempestivamente a una sentenza passata in giudicato è sottoposta al controllo del giudice amministrativo in sede di ottemperanza e, pur potendo successivamente adempiere agli obblighi, rimane assoggettata alla condanna al pagamento delle spese processuali derivanti dal suo precedente inadempimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'ottemperanza
alla sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2003, pubblicata in data 27.07.21, e passata in giudicato.
sul ricorso numero di registro generale 2953 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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