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Sentenza n. 202302655/2023

Sentenza n. 202302655/2023

1 - ALTRE MATERIE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202302655/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Sanjeev Gupta ha presentato istanza di accesso agli atti e documenti presso AIGIS BANCA S.p.A., soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, inoltrata il 14 giugno 2023. L'istanza era diretta alla banca, allora gestita dal Commissario Liquidatore. A fronte di questa richiesta, il Commissario Liquidatore ha frapposto un diniego il 4 luglio 2023, respingendo l'accesso alle documentazioni richieste. Gupta, ritenendo il diniego ingiustificato e lesivo del suo diritto di accesso agli atti, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel settembre 2023 con ricorso iscritto al numero 1560 del 2023. La controversia si inserisce nel complesso contesto delle dinamiche amministrative che circondano una banca in crisi sistemica e la relativa procedura di liquidazione gestita dall'autorità amministrativa.

Il quadro normativo

La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dalla Legge 241 del 1990 (Procedimento amministrativo), dalla Legge 33 del 2013 (Trasparenza amministrativa) e dalle relative disposizioni applicabili ai soggetti che esercitano funzioni amministrative. Le banche in liquidazione coatta amministrativa occupano una posizione particolare nell'ordinamento, poiché, pur mantenendo la natura giuridica di soggetti privati, sono sottoposte a un procedimento di amministrazione forzata gestito dall'autorità competente. La questione concerne l'applicabilità della disciplina sulla trasparenza e sull'accesso ai documenti a una banca in crisi sottoposta a gestione amministrativa. La giurisdizione contenzioso-amministrativa trova fondamento nell'esercizio di funzioni amministrative e nella determinazione del perimetro di soggetti obbligati al rispetto dei principi di trasparenza.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguarda la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale rispetto a ricorsi concernenti l'accesso agli atti di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e gestita da un Commissario Liquidatore nominato dall'amministrazione. In particolare, era necessario determinare se il diniego di accesso formulato dal Commissario Liquidatore costituisse un provvedimento amministrativo impugnabile secondo le modalità del contenzioso amministrativo, oppure se la materia rientrasse nella giurisdizione ordinaria poiché concernente una controversia tra privati. La questione toccava il confine delicato tra il carattere amministrativo della procedura di liquidazione coatta e il carattere essenzialmente privatistico della relazione giuridica tra il ricorrente e la banca. Inoltre, si poneva il problema dell'estensione della trasparenza amministrativa e del diritto di accesso ai documenti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha affrontato la questione della giurisdizione suddividendo il ricorso in più capi. Per taluni profili, il collegio ha ritenuto di non essere competente per difetto di giurisdizione, respingendo la ricezione del ricorso limitatamente a quegli aspetti che rientravano esclusivamente nella sfera civilistica e contrattuale, estranei all'esercizio di poteri amministrativi. Per altri profili, invece, il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione, ravvisando elementi amministrativi nella gestione della procedura di liquidazione coatta e nei principi di trasparenza applicabili al Commissario Liquidatore in quanto organo amministrativo di fatto. Il collegio ha quindi proceduto a un esame selettivo delle richieste di accesso, valutando per ciascuna di esse se sussistessero validi motivi di esclusione ex lege, quali la riservatezza, il segreto commerciale, o altre cause di impedimento normative. Infine, il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, annullando il diniego per talune categorie documentali, mentre ne ha mantenuto la validità per altre, sulla base di una valutazione dei bilanciamenti normativi richiesti dalla materia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha pronunciato una sentenza articolata, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione per la parte concernente questioni di natura esclusivamente civilistica, accogliendo invece il ricorso per la parte relativa agli atti amministrativi soggetti ai principi di trasparenza, e respingendo il ricorso per la parte in cui il diniego risultava fondato su limitazioni normative legittime. Il provvedimento ha comportato l'annullamento parziale del diniego e l'obbligo per la banca di comunicare i documenti amministrativamente rilevanti e non esclusi da specifiche cause di esclusione. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, come è frequente nei giudizi in cui entrambe le parti trovano parziale accoglimento delle loro pretese. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 8 novembre 2023 dai magistrati Antonio Vinciguerra, Mauro Gatti ed Enrico Iera.

Massima

Il diniego di accesso ai documenti da parte del Commissario Liquidatore di una banca in liquidazione coatta amministrativa è impugnabile dinanzi al TAR limitatamente agli atti sottoposti ai principi di trasparenza amministrativa, fermi restando i limiti legali di esclusione del diritto di accesso.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
Luca Iera,	Referendario
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti e documenti richiesti con istanza del 14 giugno 2023, frapposto con nota del 4 luglio 2023, a firma del Commissario Liquidatore di AIGIS BANCA S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2023, proposto da
Sanjeev Gupta, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gaudiello e Melissa Cusinatti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Galleria Passarella n. 1;
Aigis Banca S.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Zanchi, Cristiano Antonini, Michele Odello e Marcello Paduano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aigis Banca S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte lo accoglie, ed in parte lo respinge, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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