1L - UNIVERSITÀ - PROCEDURA DI SELEZIONE A N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI I FASCIA - DICHIARAZIONE VINCITORE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302653/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Michele Ceotto, ricercatore universitario interessato alla copertura di un posto di professore ordinario di prima fascia presso il Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Milano, ha impugnato l'intera procedura di selezione basata sulla chiamata diretta ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 240 del 2010. La procedura, identificata con codice 5024, era destinata al settore scientifico-disciplinare CHIM/02 (Chimica Fisica) nel settore concorsuale 203/A2. La commissione giudicatrice, attraverso una serie di riunioni svoltesi tra novembre e gennaio 2023, ha valutato i candidati sulla base di criteri predeterminati e ha dichiarato vincitore il collega Rocco Martinazzo. Ceotto ha contestato l'intero procedimento, ritenendo che vi fossero vizi sia formali che sostanziali nella struttura valutativa e nella gestione complessiva della selezione.
Il quadro normativo
La procedura di chiamata diretta per i professori di prima fascia è regolata dall'articolo 18, comma 1, della legge 240 del 2010, che consente alle università di coprire posti di rilievo attraverso una forma di reclutamento più diretta rispetto ai concorsi pubblici tradizionali. Tale disposizione normativa si inserisce nel quadro di autonomia universitaria riconosciuta dalla Costituzione e dalla legislazione sulla ricerca scientifica, consentendo alle istituzioni accademiche una maggiore flessibilità nella selezione dei propri docenti. La normativa richiede comunque il rispetto di principi procedurali essenziali, quali la trasparenza, l'imparzialità della commissione giudicatrice e la predeterminazione dei criteri di valutazione, al fine di garantire la conformità agli standard generali dell'amministrazione pubblica anche in contesti di autonomia gestionale.
La questione giuridica
Il conflitto sostanziale riguardava la legittimità della procedura di selezione nel suo complesso, con particolare attenzione ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione e alla loro corretta applicazione nella valutazione comparativa dei candidati. Ceotto contestava sia gli aspetti formali della procedura, quali la regolarità dei verbali e l'ammissione alla prova orale, sia gli aspetti sostanziali, ossia la correttezza dei parametri utilizzati per discriminare tra i candidati e la loro effettiva neutralità. La questione rappresentava un classico conflitto nel diritto amministrativo universitario, dove la tensione tra autonomia dell'università e diritti dei candidati alla selezione richiede un difficile equilibrio tra deferenza al giudizio accademico e controllo sulla legittimità procedurale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto, sulla base della documentazione prodotta e degli argomenti sviluppati dalle parti, che la procedura di selezione fosse stata condotta in conformità alle norme e ai principi che la regolano. Il tribunale ha verificato che i criteri di valutazione fossero stati predeterminati secondo le modalità previste dalla legge, che la commissione giudicatrice fosse stata regolarmente costituita e che i verbali delle riunioni non presentassero vizi formali tali da inficiare il procedimento. Il ragionamento del giudice è stato che, una volta accertata la regolarità formale degli atti e l'assenza di errori manifesti nella valutazione comparativa, il giudizio meritorio della commissione accademica dovesse essere rispettato, poiché il controllo del giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni tecniche e scientifiche di esperti del settore.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso di Michele Ceotto, confermando la legittimità di tutti gli atti impugnati, dalla deliberazione iniziale del decreto rettorale n. 1044/2023 fino alla dichiarazione di vincita di Rocco Martinazzo. Ceotto è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in quattromila euro, di cui duemila euro a favore dell'Università e duemila euro a favore di Martinazzo. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, permettendo così il perfezionamento della procedura e la definitiva assunzione del vincitore.
Massima
Nelle procedure di chiamata diretta per professore di prima fascia ex articolo 18, comma 1, della legge 240 del 2010, il controllo giurisdizionale si limita alla verifica della regolarità formale della procedura e della conformità dei criteri di valutazione alle norme, senza sostituirsi al giudizio meritorio della commissione accademica in ordine alla valutazione comparativa dei candidati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento - del d.r. n. 1044/2023 del 17 febbraio 2023, con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura di selezione per un posto di professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010, presso il Dipartimento di Chimica per il settore concorsuale 203/A2 - Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica Fisica - Codice procedura 5024, con il quale viene dichiarato vincitore della procedura il candidato Rocco Martinazzo; - del verbale n. 1 del 7 novembre 2022 della Commissione giudicatrice, nel quale vengono predeterminati i criteri e parametri di valutazione dei candidati; - del verbale n. 2, n. 2-bis, n. 2-ter ed i relativi allegati (riunione del 12, del 15 e del 19 dicembre 2022) della Commissione giudicatrice; - dell'elenco degli ammessi alla prova orale; - del verbale n. 3 e del suo addendum (riunione del 12 gennaio 2023), relativo alla prova orale; - della nota di risposte che il responsabile unico del procedimento ha fornito, in data 6 dicembre 2022, al Prof. Ceotto in riscontro alla email del 25 novembre 2022; - e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, con particolare riferimento alla proposta di chiamata del Prof. Martinazzo deliberata dal Consiglio di Dipartimento, alla sua approvazione e all'eventuale presa di servizio; atti impugnati con il ricorso principale, nonché del verbale n. 2 della procedura concorsuale e del suo allegato contenente la “Scheda ripartizione punteggi” e, per quanto di relazione, del decreto rettorale n. 1044 del 17.2.2023 che ha approvato l'anzidetto verbale e gli atti del concorso. atto impugnato con il ricorso incidentale presentato in data 23.5.23. sul ricorso numero di registro generale 686 del 2023, proposto da Michele Ceotto, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli e Maria Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Universita' degli Studi Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Rocco Martinazzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Andena, Gemma Simolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Andena in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28; Giuseppe Cappelletti, non costituito in giudizio; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rocco Martinazzo e dell’Università degli Studi Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 4.000,00, e pertanto, nella misura di Euro 2.000,00 in favore del controinteressato, ed ad Euro 2.000,00 in favore dell’Università degli Studi. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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