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Sentenza n. 202300265/2023

Sentenza n. 202300265/2023

3C - VIABILITÀ - ISTANZA AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE PARACARRI IN ACCIAIO INOX - AUTORIZZAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300265/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Diversi residenti o proprietari del territorio circostante hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando un provvedimento del Comune di Milano relativo all'autorizzazione concessa al Condominio di Via Canova 9 per l'installazione di sei paracarri in acciaio inox sul suolo pubblico antistante il palazzo. Il provvedimento impugnato era stato emanato dalla Direzione Bilancio e Partecipate, Area Pubblicità e Occupazione Suolo, ed è stato conosciuto dai ricorrenti in data 7 settembre 2021, a seguito di una regolare richiesta di accesso agli atti presentata il 6 luglio 2021. La controversia rientra nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico e della gestione della viabilità urbana, materie che vedono il coinvolgimento di più organi amministrativi comunali: oltre all'Area Pubblicità e Occupazione Suolo, vi è stato un parere favorevole della Direzione Mobilità e Trasporti, Area Pianificazione e Programmazione Mobilità, espresso il 9 dicembre 2020. Ai paracarri era collegata anche l'autorizzazione per un passo carraio, già precedentemente rilasciato al medesimo condominio con numero 7238/022/95. I ricorrenti contestavano la legittimità di questo insieme di provvedimenti come incompatibile con i diritti e gli interessi collettivi della zona.

Il quadro normativo

La fattispecie rientra nella normativa in materia di occupazione del suolo pubblico e di viabilità urbana, dove il Comune esercita funzioni di polizia amministrativa e di gestione del territorio pubblico. Le autorizzazioni per l'installazione di strutture su suolo pubblico sono subordinate al rispetto di procedimenti amministrativi che prevedono l'acquisizione di pareri tecnici da parte degli uffici competenti in materia di viabilità, accessibilità e sicurezza stradale. Il provvedimento qui impugnato doveva rispondere ai principi generali del procedimento amministrativo, in particolare ai requisiti di motivazione, competenza e rispetto dei vincoli di legge. L'esame del ricorso ha richiesto di verificare se il Comune avesse agito legittimamente nell'esercizio di questa funzione discrezionale, se avesse acquisito i pareri necessari e se il provvedimento fosse stato adeguatamente motivato e coerente con la disciplina vigente.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nella legittimità dell'autorizzazione all'installazione dei paracarri sotto il profilo della corretta procedimentalizzazione e del rispetto della disciplina sull'occupazione del suolo pubblico, nonché nella compatibilità di tale installazione con l'interesse generale e con gli equilibri della viabilità urbana. I ricorrenti presumibilmente lamentavano che l'installazione dei paracarri potesse determinare inconvenienti per la circolazione, ostacoli visivi, violazione di diritti di terzi o comunque incompatibilità con l'uso pubblico del suolo. Particolare rilevanza rivestiva il rapporto tra l'autorizzazione al passo carraio già concessa e l'installazione dei paracarri: era necessario verificare se i due provvedimenti fossero coerenti fra loro e se la loro combinazione violasse norme procedurali o sostanziali. La questione toccava dunque la legittimità nel merito del provvedimento amministrativo, nonché aspetti procedurali connessi all'acquisizione dei pareri tecnici delle direzioni competenti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse infondato e ha riconosciuto la legittimità del provvedimento del Comune. Il collegio giudicante ha valutato positivamente l'acquisizione del parere tecnico favorevole espresso dalla Direzione Mobilità e Trasporti il 9 dicembre 2020: tale parere rappresenta un elemento proceduralmente rilevante che attesta come gli uffici comunali competenti in materia viabilistica abbiano verificato l'assenza di profili di criticità per la circolazione stradale e per la sicurezza. Il Tribunale ha inoltre considerato che l'autorizzazione per l'installazione dei paracarri e l'autorizzazione per il passo carraio erano coerenti fra loro e che l'esercizio della discrezionalità amministrativa da parte del Comune non poteva dirsi viziato da difetti di procedura o da eccesso di potere. Gli elementi fattuali e procedurali acquisiti agli atti non hanno dimostrato alcuna violazione delle norme applicabili in materia di occupazione del suolo pubblico, né alcun danno agli interessi collettivi che giustificasse l'annullamento dei provvedimenti. Il giudice ha quindi concluso che i ricorrenti non avevano fornito una base giuridica sufficiente per ottenere l'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto completamente il ricorso presentato dai ricorrenti, rigettando la domanda di annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, inclusi l'autorizzazione all'installazione dei paracarri, il precedente rilascio del passo carraio e il parere favorevole della Direzione Mobilità e Trasporti. Il giudice ha inoltre condannato in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi duemila euro a favore del Comune di Milano e duemila euro a favore del Condominio di Via Canova 9 quale controinteressato, oltre ai relativi accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva per ordine dell'autorità amministrativa.

Massima

Il Comune agisce legittimamente nel rilasciare autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico quando acquisisce i pareri tecnici favorevoli degli uffici competenti in materia di viabilità e quando il provvedimento risulta coerente con la normativa vigente e con i precedenti atti amministrativi collegati, sicché il ricorso privo di fondamento in fatto e in diritto deve essere respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Milano – Direzione Bilancio e Partecipate – Area Pubblicità e Occupazione Suolo, conosciuto il 7 settembre 2021 a seguito di regolare richiesta di accesso del 6 luglio 2021 ed avente per oggetto l'autorizzazione in favore del Condominio di Via Canova 9 alla installazione, di fronte allo stabile di Via Canova 9, di n. 6 paracarri in acciaio inox;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusi:
a) l'autorizzazione ottenuta dal Condominio per il passo carraio n. 7238/022/95;
b) il parere positivo espresso dalla Direzione Mobilità e Trasporti – Area Pianificazione e Programmazione Mobilità – Unità Provvedimenti Viabilistici e Segnaletica in data 9 dicembre 2020.
sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Beatrice Zammit, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6
Condominio di via Canova 9, Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Boccardi e Federico Cozzi, con domicilio digitale come da PEC indicati in atti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Condominio di via Canova 9, Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale e vista la richiesta di passaggio in decisione dei ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna in solido i ricorrenti a rifondere le spese processuali sostenute dalle controparti costituite in giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Milano, e complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Condominio controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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