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Sentenza n. 202302649/2023

Sentenza n. 202302649/2023

1G - PROVVEDIMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EMERGENZA - COVID-19 - OBBLIGO VACCINALE - INADEMPIMENTO - SOSPENSIONE ESERCIZIO PROFESSIONE SANITARIA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202302649/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un medico ha impugnato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia una serie di provvedimenti consecutivi relativi al mancato adempimento dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari secondo il decreto legge 1 aprile 2021 numero 44, convertito in legge 28 maggio 2021 numero 76. In particolare, il ricorrente aveva ricevuto nel novembre 2021 un provvedimento dell'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano che accertava formalmente il suo inadempimento e una successiva ordinanza del Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano che disponeva la sospensione dall'esercizio della professione medica. Successivamente, nel dicembre 2021, l'Ordine aveva dichiarato la proroga automatica della sospensione. Il ricorso era stato proposto nel febbraio 2022 avanti al TAR per ottenere l'annullamento di questi provvedimenti ritenuti illegittimi o proceduralmente irregolari. Tuttavia, durante lo sviluppo del giudizio, precisamente il 4 settembre 2023, il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse a proseguire il ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Il quadro normativo

La materia dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari era disciplinata dall'articolo 4 del decreto legge 44 del 2021, successivamente convertito con modificazioni nella legge 76 del 2021, che rappresentava la normativa emergenziale relativa all'obbligo vaccinale anti-COVID per chi esercitava attività sanitaria. Le conseguenze dell'inadempimento a tale obbligo erano disciplinate dalle norme sull'esercizio della professione medica e dalle regole deontologiche degli Ordini professionali. Il procedimento amministrativo era soggetto alle norme del codice di procedura amministrativa, in particolare agli articoli 35 comma 1 lettera c e 85 comma 9, che disciplinano la sopravvenienza di vizi che rendono il ricorso improcedibile e la carenza di interesse ad agire.

La questione giuridica

La questione sottesa al ricorso era se l'accertamento di inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dell'ATS fosse stato effettuato legittimamente e se la conseguente sospensione dall'esercizio della professione medica, disposta dall'Ordine professionale, fosse stata adottata correttamente sul piano procedurale e sostanziale. Il ricorrente contestava implicitamente sia la legittimità del provvedimento amministrativo sia la proporzionalità della sanzione professionale che era seguita all'accertamento. Tuttavia, la questione non ha potuto trovare una soluzione nel merito della causa poiché il presupposto stesso per proseguire il giudizio è venuto meno nel corso del procedimento.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, nel prendere in considerazione la dichiarazione di mancanza di interesse resa dalla parte ricorrente nella seduta del 4 settembre 2023, ha applicato il principio consolidato secondo il quale il ricorso amministrativo presuppone l'esistenza di un interesse attuale e concreto a ottenere il provvedimento sollecitato dal ricorrente. Quando tale interesse viene meno durante il procedimento, il ricorso diviene improcedibile perché perde la sua ragion d'essere. Il giudice amministrativo non può infatti pronunciarsi su questioni divenute inesistenti dal punto di vista della situazione di fatto e di diritto che le ha originate. La dichiarazione del ricorrente di non aver più interesse al ricorso rappresenta un fatto sopravvenuto durante il giudizio che elimina uno dei presupposti essenziali per la prosecuzione del procedimento stesso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato definitivamente il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rinunciando così a pronunciarsi nel merito sulla legittimità dei provvedimenti impugnati. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, nel senso che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese, non essendo stato riconosciuto che una parte abbia totalmente torto. Il giudice ha infine ordinato all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione della sentenza secondo le forme previste dalla legge e ha disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati personali relativi alla salute del ricorrente per il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

Quando il ricorrente dichiara nel corso del processo amministrativo di non aver più interesse al ricorso, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché viene meno la situazione di fatto e di diritto che costituisce il presupposto essenziale per la prosecuzione del giudizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Giuseppe Nicastro,	Referendario, Estensore
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento n. prot. 184376 del 9 novembre 2021, notificato in pari data, con il quale l’ATS Milano ha accertato l'inadempimento del ricorrente all'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto a quello impugnato, fra cui, in particolare, la comunicazione dell’ATS prot. n. 128352 del 9 agosto 2021;
- dell’ordinanza del Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano del 12 novembre 2021, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. 839/2021, con la quale il ricorrente è stato sospeso dall’esercizio della professione;
- del provvedimento del 28 dicembre 2021, con il quale l'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano ha dichiarato la proroga ope legis della precedente sospensione del ricorrente dall’esercizio della professione.
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Vigni, Riccardo Bianchini e Antonella De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avv. Simonetta Pietrasanta in Milano, piazza S. Ambrogio, 14;
Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso la sede legale della ATS della Città Metropolitana di Milano, Corso Italia n. 52;
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Pennasilico e Nicolò Spizzico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, Via Fontana 25;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano e dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano;
Vista la dichiarazione del 4 settembre 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 254/2022 del 25/02/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima);
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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