1H - SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - DIVIETO DI SOGGIORNO IN UNO O PIU’ COMUNI - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302648/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia un provvedimento del Questore della Provincia di Brescia, emesso il 12 febbraio 2020 e notificato il 4 giugno 2020, con il quale gli veniva intimato un ordine di rimpatrio al comune di abituale dimora e l'inibizione di fare ritorno presso una determinata località senza la preventiva autorizzazione per la durata di un anno. Si tratta di un provvedimento tipico della polizia amministrativa, mediante il quale l'autorità questore esercita il proprio potere di ordine in materia di pubblica sicurezza, limitando la libertà di circolazione dell'interessato sul territorio nazionale. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Francesco Musacchio, ha ritenuto che tale ordine fosse affetto da vizi procedurali o sostanziali tali da giustificarne l'annullamento, ricorrendo al giudice amministrativo entro il termine previsto dalla legge.
Il quadro normativo
I provvedimenti di ordine del Questore in materia di rimpatrio e di inibizione del territorio rientrano nell'ambito della polizia amministrativa e sono regolati da una pluralità di disposizioni normative che attribuiscono all'autorità di pubblica sicurezza il potere di adottare misure volte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Le decisioni assunte in questa materia sono soggette al controllo del giudice amministrativo, che verifica la legittimità del provvedimento dal punto di vista della corretta applicazione della legge, del rispetto dei principi procedurali e della proporzionalità della misura rispetto agli obiettivi perseguiti. Il Tribunale Amministrativo Regionale è competente a giudicare i ricorsi contro gli atti del Questore, nonché contro i provvedimenti emanati dal Ministero dell'Interno e dai suoi uffici periferici. L'ordinamento amministrativo prevede che tali ricorsi debbano essere esaminati secondo le regole della giustizia amministrativa contenute nel codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
Il ricorrente ha sollevato contestazioni sulla legittimità del provvedimento del Questore, presumibilmente rivendicando l'assenza di presupposti di fatto, l'inosservanza di norme procedurali, l'eccesso di potere o l'irragionevolezza della misura limitativa della circolazione. La controversia ruotava intorno alla valutazione delle circostanze che avevano giustificato l'intervento dell'autorità, alla corretta procedura seguita per l'emanazione del provvedimento, e alla proporzionalità della misura restrittiva adottata rispetto alla finalità di tutela della sicurezza pubblica. Il giudice amministrativo doveva sindacare il provvedimento impugnato verificando se fosse correttamente motivato, legittimamente fondato e conforme ai principi generali dell'azione amministrativa, inclusi il principio di ragionevolezza e il rispetto dei diritti fondamentali del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel giudicare il ricorso proposto dal ricorrente nella seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 12 ottobre 2023, ha valutato tutti gli elementi di fatto e di diritto portati dalle parti, nonché l'intera documentazione amministrativa relativa al provvedimento impugnato. Il collegio, composto dai magistrati Antonio Vinciguerra nella qualità di presidente, Fabrizio Fornataro come consigliere, e Oscar Marongiu come consigliere estensore, ha ritenuto che le contestazioni mosse dal ricorrente non fossero fondate sulla base del quadro normativo e fattuale del caso. Sebbene la sentenza non riporta in forma analitica la motivazione estesa, il fatto che il giudice abbia respinto il ricorso indica che il provvedimento del Questore è stato ritenuto legittimo nei suoi presupposti sostanziali e procedurali, e che le limitazioni della libertà di circolazione imposte erano proporzionate rispetto agli scopi perseguiti dall'amministrazione in materia di ordine e sicurezza pubblica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal ricorrente, rigettando pertanto la richiesta di annullamento dell'ordine di rimpatrio e dell'inibizione territoriale del Questore. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, conformemente a quanto dispone la normativa in materia di giustizia amministrativa, il che significa che ciascuna parte ha sopportato le proprie spese senza condanne reciproche. Il giudice ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo nel testo della sentenza, al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata in conformità al decreto legislativo numero 196 del 2003 e al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione europea.
Massima
La validità di un ordine di rimpatrio e di inibizione territoriale emanato dal Questore rimane soggetta al controllo del giudice amministrativo, il quale ne verifica la legittimità formale e sostanziale, inclusa la proporzionalità della misura rispetto ai presupposti di sicurezza pubblica che l'hanno determinata, e il suo rigetto consegue qualora il ricorrente non riesca a provare la sussistenza di vizi procedurali o materiali del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS-datato 12.2.2020, notificato il 4.6.2020, avente ad oggetto l’ordine di rimpatrio del ricorrente al comune di abituale dimora (-OMISSIS-) e inibizione dal fare ritorno a -OMISSIS- senza la preventiva autorizzazione per anni uno; di ogni altro atto ad esso antecedente, conseguente o, comunque, connesso. sul ricorso numero di registro generale 1547 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Musacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate come da motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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