1B - CONCESSIONI - AEROPORTO DI BRESSO - SOSPENSIONE ATTIVITÀ E RIMOZIONE VEICOLI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302647/2023 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Aero Club Milano, associazione sportiva dilettantistica che gestisce attività aeronautiche presso l'Aeroporto di Bresso, ha ricorso contro un provvedimento ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) emesso il 14 settembre 2020, identificato con il numero 87219-P. Tale provvedimento disponeva la sospensione di qualunque attività all'interno dell'Hangar n.6 dell'aeroporto, compresa l'attività di ricovero aeromobili, a partire dal 17 settembre 2020, obbligando il riposizionamento o il trasferimento degli aeromobili ivi presenti. Il ricorso è stato proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, che lo ha discusso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023. La controversia riguardava direttamente la questione della titolarità del Certificato Prevenzione Incendi per lo specifico hangar e il potere dell'ENAC di disporre provvedimenti restrittivi sulla base di tale certificazione.
Il quadro normativo
La materia della prevenzione incendi presso le infrastrutture aeroportuali è disciplinata dalle norme in materia di antincendio, in particolare dal decreto legislativo 139/2006 e dalle normative tecniche ad esso collegate, nonché dalle disposizioni che regolano l'accertamento della sicurezza antincendio attraverso il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (CPI). L'ENAC, quale ente gestore della sicurezza dell'aviazione civile, ha compiti di vigilanza e controllo sugli aeroporti e sulle strutture aeronautiche, inclusa la verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza. La questione della titolarità del CPI è questione di diritto amministrativo che incide sulla legittimità dei provvedimenti emanati dalle amministrazioni competenti, i quali devono fondarsi su una corretta individuazione del soggetto e della procedura autorizzativa.
La questione giuridica
Il nucleo controverso della lite riguardava se l'ENAC fosse legittimata a disporre la sospensione delle attività nell'Hangar n.6 sulla base della questione della titolarità del CPI e se il provvedimento del 14 settembre 2020 fosse stato adottato secondo le procedure amministrative corrette e nel rispetto dei diritti del ricorrente. In particolare, era contestato se l'atto gravato si fondasse su presupposti di fatto corretti e se l'ENAC avesse seguito l'iter procedimentale dovuto, inclusa eventualmente l'acquisizione del parere tecnico appropriato e il rispetto dei termini di preavviso alla parte interessata. La questione aveva rilevanza significativa poiché riguardava la legittimità dell'esercizio di un potere amministrativo rilevante per l'attività economica del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti della causa e ascoltati i difensori delle parti, ha ritenuto che il provvedimento ENAC fosse illegittimo sotto uno o più profili. L'accoglimento parziale del ricorso indica che il collegio giudicante ha valutato che l'ENAC non disponesse della titolarità corretta del Certificato Prevenzione Incendi per disporre la sospensione delle attività, oppure che il provvedimento fosse stato adottato senza il rispetto delle procedure amministrative necessarie, o ancora che mancasse il fondamento legittimo per una misura così restrittiva dell'attività del ricorrente. La dichiarazione parziale di cessazione della materia del contendere suggerisce che in parte gli effetti del provvedimento si erano naturalmente esauriti nel corso del procedimento, ma la parte dispositiva ha comunque ritenuto opportuno annullare i provvedimenti per ragioni di principio e per garantire tutela piena ai diritti del ricorrente.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso in parte, dichiarando cessata la materia del contendere per quanto riguarda la parte per cui era sopravvenuta una causa estintiva, e annullando i provvedimenti ENAC-ELM del 14 settembre 2020 rispettivamente contrassegnati con i numeri 87219-P e 84769-P. Ciò significa che la sospensione dell'Hangar n.6 è stata dichiarata illegittima e priva di effetto giuridico. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, ossia ciascuna rimane responsabile delle proprie spese legali. La sentenza è stata ordinata sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che comporta l'obbligo per l'ENAC di conformarsi al pronunciamento del giudice amministrativo.
Massima
L'ENAC non può disporre la sospensione delle attività in una struttura aeroportuale mediante provvedimento relativo alla titolarità del Certificato Prevenzione Incendi qualora il provvedimento sia adottato in assenza della titolarità legittima del certificato stesso o nel mancato rispetto delle procedure amministrative dovute, essendo tale incompetenza causa di illegittimità e conseguente annullabilità dell'atto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento ENAC-ELM 14 settembre 2020, n. 87219-P, avente ad oggetto “Aeroporto di Bresso – Titolarità del Certificato Prevenzione Incendi” che ha disposto “la sospensione di qualunque attività all'interno dell'Hangar n.6, compresa l'attività di ricovero aeromobili, a partire dal giorno 17 settembre p.v.” e che “gli aeromobili in esso presenti dovranno pertanto essere riposizionati sul piazzale previsto per la sosta dei velivoli o trasferiti in altre aree”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la nota ENAC-ELM 14 settembre 2020, 84769-P. sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2020, proposto da Aero Club Milano - Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Griselli e Marco Salina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Griselli in Milano, Piazzale Lavater, 5; Enac – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno e Arianna Ciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e in parte lo accoglie, annullando le note gravate per le ragioni di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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