1A - ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTE AUTOSTRADALI - ISTANZA COMPENSAZIONE DA “CARO-MATERIALI” - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302639/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dalla Società intimata sull'istanza di compensazione ex art. 1-septies del D.L. 25.5.2021, n. 73 (convertito dalla L. 23.7.2021, n. 106) presentata dall'Impresa ricorrente in data 25.5.2022; nonché accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso; e condanna della Società rimasta inerte a provvedere alla relativa adozione entro un termine non superiore a trenta giorni; nonché nomina di un commissario ad acta che si sostituisca alla Società resistente in caso di ulteriore inosservanza anche dell'ordine di provvedere. sul ricorso numero di registro generale 1731 del 2023, proposto da Avr S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Giulia Passino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autostrade per L'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Gentile, Giovanna Fersurella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autostrade per L'Italia S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta l’obbligo di Autostrade per l’Italia S.p.a. intimata di concludere il procedimento oggetto dell’istanza del 25.5.2023 presentata da parte ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione e la condanna ad adottare un provvedimento esplicito “ad esito libero”. Nomina, nel caso di ulteriore inottemperanza, quale Commissario ad acta il titolare p.t. dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, che provvederà in via sostitutiva dell’amministrazione entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano nella somma complessiva di Euro 1.500,00, oltre Iva, Cap, spese generali e rimborso del contributo unificato versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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