1I - SICUREZZA PUBBLICA - PORTO DI FUCILE USO SPORTIVO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302637/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino, di cui le generalità sono protette dal segreto d'ufficio per ragioni di privacy, aveva ottenuto dal Questore della Provincia di Milano una licenza di porto di fucile identificata con il numero 180499-P. Successivamente, il Questore ha emesso un decreto di revoca di tale licenza, privando il ricorrente del diritto di detenere e portare l'arma. Ritenendo illegittimo il provvedimento di revoca, il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento del decreto del Questore e di ogni atto comunque connesso. La controversia rientra nella tipologia dei ricorsi avverso atti amministrativi in materia di pubblico ordine e sicurezza, settore nel quale il Questore dispone di ampi poteri discrezionali.
Il quadro normativo
Le licenze di porto di armi sono disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dai regolamenti in materia di armi e munizioni, che attribuiscono al Questore il potere sia di rilasciare sia di revocare tali licenze quando sussistano ragioni di sicurezza pubblica o quando il titolare non possieda più i requisiti previsti dalla legge. Il Questore agisce secondo il principio della prevenzione e della tutela dell'ordine pubblico, disponendo di poteri discrezionali che devono tuttavia essere esercitati secondo i principi del giusto procedimento amministrativo, della proporzionalità e della tempestività dell'intervento. La normativa prevede che i provvedimenti di revoca debbano essere motivati e che il ricorrente possa impugnare dinanzi al giudice amministrativo qualora ritenga che il Questore abbia agito in difetto di istruttoria, con eccesso di potere o in violazione della legge.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità del decreto di revoca della licenza di porto di fucile, prospettando presumibilmente un'illegittimità nel procedimento seguito dal Questore, nell'assenza di motivazione adeguata, nel difetto di istruttoria o nell'eccesso di potere nella valutazione dei presupposti che giustificassero la revoca. La questione giuridica richiedeva al giudice amministrativo di verificare se il Questore avesse legittimamente utilizzato i propri poteri discrezionali nel revocare la licenza, ovvero se avesse commesso vizi procedurali, difetto di motivazione o violazioni dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che caratterizzano l'azione amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto all'esame della ricorrenza dei presupposti che legittimano il provvedimento di revoca della licenza di porto di armi, verificando la correttezza del procedimento amministrativo seguito dal Questore e la sussistenza delle ragioni di sicurezza pubblica che potevano giustificare la revoca stessa. Il collegio ha ritenuto che gli argomenti dedotti dal ricorrente a critica del decreto non fossero idonei a dimostrare alcun vizio sostanziale o processuale nel provvedimento impugnato. Ha accertato che il Questore aveva agito entro i limiti dei propri poteri discrezionali e che la revoca della licenza era stata disposta secondo modalità conformi alla normativa vigente e ai principi che governano l'azione amministrativa. Il TAR ha quindi ritenuto legittimi sia la sostanza che il procedimento del decreto di revoca.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso nella sua totalità, confermando così la piena legittimità del decreto di revoca della licenza di porto di fucile emesso dal Questore della Provincia di Milano. La pronuncia comporta che il ricorrente rimane privato della licenza e non potrà più detenere e portare l'arma oggetto della licenza revocata, salvo che non proceda a una nuova istanza presso il Questore qualora le circostanze che avevano determinato la revoca cessino di sussistere. Il TAR ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della privacy e della dignità personale, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il Questore esercita legittimamente il potere di revoca di una licenza di porto di armi quando agisce in conformità alla normativa vigente, seguendo il giusto procedimento amministrativo e verificando la sussistenza dei presupposti di sicurezza pubblica che autorizzano la revoca medesima.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Luca Iera, Referendario, Estensore per l'annullamento - del Decreto del Questore della Provincia di Milano di revoca della licenza di porto di fucile n. 180499-P rilasciato al Sig. -OMISSIS-; - di ogni altro atto e provvedimento inerente, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 2690 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucio Mazzotti, Angelo Carlo Orlando, Stefania Balarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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