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Sentenza n. 202302636/2023

Sentenza n. 202302636/2023

4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA CONVERSIONE/RINNOVO - PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302636/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino egiziano, giunto in Italia nel 2014 come minorenne non accompagnato, ha ricevuto un permesso di soggiorno per minore età secondo le procedure previste dalla legge per la protezione dei minori stranieri. Successivamente, al raggiungimento della maggiore età, ha presentato istanza per convertire tale permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, al fine di legalizzare la propria posizione occupazionale e continuare a risiedere regolarmente nel territorio nazionale. Il Questore della Provincia di Milano ha rigettato l'istanza di conversione, adducendo come motivo principale la mancata produzione di una relazione dei servizi sociali attestante la conclusione di un percorso di integrazione sociale e civile della durata almeno biennale e il positivo parere della Direzione delle Politiche di Integrazione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sostenendo che l'amministrazione avesse agito illegittimamente nel pretendere documenti non espressamente previsti dalla legge o comunque sproporzionati alle circostanze del caso concreto.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, e dalle relative istruzioni ministeriali che regolano le procedure di conversione dei permessi per minori non accompagnati. In particolare, per i cittadini stranieri che abbiano ottenuto un permesso per minore età e desiderino convertirlo al raggiungimento della maggiore età, la legge prevede specifiche condizioni di valutazione, tra cui la dimostrazione di una stabile situazione economica e il possesso di requisiti di integrazione nel tessuto sociale italiano. Le norme applicabili richiedono che l'amministrazione valuti con equilibrio e proporzionalità le istanze di conversione, garantendo al ricorrente il diritto di essere sentito e di presentare la documentazione necessaria secondo i principi della legge 241 del 1990 e del codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità delle modalità con cui l'amministrazione pretendeva la documentazione relativa al percorso di integrazione sociale e civile, ovvero se tale richiesta fosse legalmente fondata e proporzionata alle circostanze fattuali del caso. Era specificamente in discussione se la mancata acquisizione d'ufficio di una relazione dei servizi sociali e del parere della Direzione delle Politiche di Integrazione costituisse un motivo legittimo di rigetto oppure se l'amministrazione avesse il dovere di acquisire tali documenti direttamente dalle strutture interessate o di fornire al ricorrente termini congrui per la loro produzione. Era altresì in gioco il diritto fondamentale del ricorrente, che aveva risieduto in Italia fin da minore e ivi percepito assistenza pubblica da vari anni, a vedersi riconosciuta la sua situazione di integrazione de facto nel contesto nazionale. La questione toccava il tema più ampio della tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e della proporz ionalità dei criteri amministrativi nella valutazione delle domande di conversione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito della camera di consiglio del gennaio 2023, ha ordinato al Questore di procedere al riesame dell'istanza, ritenendo che ricorresse il fumus boni iuris, cioè un fondato sospetto della fondatezza delle argomentazioni del ricorrente sul piano della legittimità amministrativa. Tale ordinanza cautelare rappresentava una valutazione preliminare della plausibilità della prospettazione giuridica del ricorrente, la quale tuttavia non vincola la decisione finale dell'amministrazione. Successivamente, l'amministrazione ha confermato il rigetto dell'istanza di conversione mediante decreto del febbraio 2023, facendo venir meno il presupposto della sospensione cautelare. Tuttavia, nel corso del giudizio di merito e in particolare in vista della pubblica udienza, l'Avvocatura dello Stato ha valutato complessivamente la solidità della posizione amministrativa e ha deciso di revocare in autotutela il decreto di rigetto emanato il 24 febbraio 2023, concretizzando la revoca il 12 giugno 2023. Tale revoca rappresenta un riconoscimento implicito della debolezza della posizione amministrativa rispetto alle ragioni giuridiche dedotte dal ricorrente. Il TAR, preso atto della revoca amministrativa, ha ritenuto superfluo proseguire il giudizio fino a una pronuncia di merito, essendo l'interesse sostanziale del ricorrente alla rimozione dell'atto lesivo già stato soddisfatto dalla volontaria ripresa in considerazione da parte dell'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, vale a dire che il giudizio è stato definito non perché il ricorrente abbia vinto o perso nel merito, bensì perché la causa del contendere è venuta meno in seguito alla revoca volontaria del provvedimento impugnato da parte dell'amministrazione. Di conseguenza, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è stata di fatto accordata al ricorrente per effetto della revoca in autotutela del decreto di rigetto. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, attribuendo a ciascuna i propri costi della controversia, in considerazione dell'andamento complessivo della vicenda processuale e del fatto che l'amministrazione, pur avendo ricevuto un ordine cautelare di riesame, ha comunque mantenuto il rigetto prima di ripensarsi.

Massima

Nel procedimento amministrativo di conversione di permessi di soggiorno da minore età a motivi lavorativi, l'amministrazione deve operare secondo principi di legalità e proporzionalità, acquisendo d'ufficio i documenti necessari o concedendo termini congrui al ricorrente, senza pretendere requisiti sproporzionati non espressamente prescritti dalla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento, previa sospensione
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Questore della Provincia di Milano n. 0254574, notificato in data 12.07.2022, con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno I1719468A in permesso per motivi di lavoro subordinato;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/4/2023:
del decreto n. 79564, emesso dalla Questura di Milano in data 24 febbraio 2023 e notificato in pari data a mezzo pec, con cui è stato confermato il rigetto dell'istanza avente n. 061521696274.
sul ricorso numero di registro generale 2872 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Castagnino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Premuda, n. 23;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il presente ricorso il sig. -OMISSIS-, cittadino egiziano giunto in Italia nel 2014 come minorenne non accompagnato, ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Milano, in epigrafe specificato, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno al medesimo rilasciato per minore età in permesso per motivi di lavoro subordinato, stante la mancata produzione, agli atti della pratica, della relazione dei servizi sociali attestante la conclusione di un percorso di integrazione sociale e civile di durata biennale e del positivo parere della Direzione delle Politiche di Integrazione.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso con atto solo formale, depositando documentazione.
3. All’esito della camera di consiglio del 18.01.2023, con ordinanza n. 98/2023 – ravvisatosi il fumus boni iuris del ricorso – è stato ordinato alla Questura di Milano di procedere al riesame dell’istanza del ricorrente.
4. L’amministrazione ha confermato il rigetto dell’istanza di conversione presentata dal ricorrente con il decreto n. 0079564 del 24.02.2023, che è stato impugnato con atto di motivi aggiunti depositato il 28.04.2023.
5. Con ordinanza n. 436/2023, emessa all’esito della camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare formulata nel ricorso per motivi aggiunti, è stata fissata la pubblica udienza al fine della sollecita trattazione del merito della causa.
7. In data 16.06.2023, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in atti il provvedimento nr. 0250121 del 12.06.2023 con cui è stata disposta la revoca in autotutela del decreto n. 0079564 del 24.02.2023.
8. Alla pubblica udienza del 25.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene che il giudizio vada definito dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., essendo stato soddisfatto l’interesse del ricorrente alla rimozione degli effetti dell’atto lesivo, potendosi compensare le spese di giudizio tra le parti in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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