1L - UNIVERSITÀ - STUDENTI - PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE - SOSPENSIONE DALLE PROVE PARZIALI E DAGLI ESAMI DI PROFITTO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN RESIDENZA UNIVERSITARIA - DECADENZA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302626/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha impugnato una serie di provvedimenti disciplinari emanati dall'Università Commerciale Luigi Bocconi nel gennaio-febbraio 2021. In particolare, contestava la delibera del Consiglio Accademico del 26 gennaio 2021 che disponeva la sua sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto per un periodo di tre mesi, dal 4 febbraio al 3 maggio 2021. Contestava inoltre la conseguente decadenza dall'assegnazione dell'alloggio residenziale universitario a partire dal 1° marzo 2021, nonché il procedimento disciplinare che aveva condotto a queste sanzioni, avviato tramite comunicazione del 14 gennaio 2021 e sottoposto alla valutazione della Commissione "Provvedimenti disciplinari" nella seduta telematica del 13 gennaio 2021. Il ricorrente riteneva tali provvedimenti illegittimi e chiedeva sia l'annullamento di tutti gli atti disciplinari sia la dichiarazione del suo diritto a essere riammesso alle prove e agli esami, nonché alla riassegnazione dell'alloggio.
Il quadro normativo
La materia coinvolgeva il diritto dello studente universitario alla continuazione dei percorsi didattici e alla fruizione dei servizi abitativi forniti dall'università in conformità ai regolamenti di ateneo. La competenza ratione materiae spettava al tribunale amministrativo regionale sulla base della giurisdizione relativa agli atti e ai provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione, quali le università statali e parificate. Erano applicabili il Regolamento didattico di Ateneo adottato in attuazione del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, numero 270, nonché il Regolamento Residenze Bocconi per l'anno accademico 2020-2021, in cui erano disciplinati i presupposti, le procedure e i limiti dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti, inclusi quelli che comportavano conseguenze sulla fruizione delle strutture abitative.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dello studente, con particolare riguardo al rispetto dei principi di proporzionalità, tempestività procedurale e correttezza dell'iter tramite il quale la sanzione era stata deliberata e comunicata. Sottesa al ricorso era la questione del se il procedimento disciplinare fosse stato regolarmente instaurato, istruito e concluso in osservanza delle garanzie procedurali dovute allo studente, nonché del se la sanzione comminata, consistente nella sospensione dagli esami e nella perdita dell'alloggio, fosse proporzionata e non arbitraria. Inoltre si poneva il problema del se il ricorrente mantenesse ancora un interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento di provvedimenti la cui efficacia era destinata a scadere nel corso dell'anno accademico interessato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di dichiarare improcedibile il ricorso anzitutto valutando se il ricorrente potesse ancora vantare un interesse qualificato e concreto a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Considerando che la sospensione dagli esami era stata disposta per il periodo dal 4 febbraio al 3 maggio 2021 e che il ricorso era stato depositato nel corso del 2021 (numero di registro generale 383/2021), il collegio ha verosimilmente ritenuto che al momento della decisione, datata 18 ottobre 2023, la situazione fattuale sottesa alla controversia era ormai mutata: il periodo di sospensione era completamente decaduto, lo studente aveva avuto modo di partecipare agli esami successivamente, e la questione della decadenza dall'alloggio aveva perso concretezza. In tal senso, il difetto sopravvenuto di interesse, pur non espressamente enunciato nel testo sintetico della sentenza, rappresenta il fondamento logico per dichiarare il ricorso improcedibile piuttosto che rigettarlo nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal ricorrente contro l'Università Bocconi. Con la dichiarazione di improcedibilità, il giudice ha declinato di pronunciarsi nel merito sulla legittimità dei provvedimenti disciplinari, in quanto il ricorso risultava privo dei presupposti processuali necessari per una decisione nel merito. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, ragione per cui né il ricorrente né l'università dovevano versare somme in favore dell'altra parte per il sostenimento della controversia. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
Quando il periodo di applicazione di una sanzione disciplinare universitaria è ormai completamente decaduto al momento della pronuncia giurisdizionale e lo studente non conserva alcun interesse concreto all'annullamento, il ricorso per l'impugnazione della sanzione deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. --- Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile): Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, composto dai magistrati Antonio Vinciguerra (Presidente), Valentina Santina Mameli (Consigliere Estensore) e Luca Iera (Referendario), ha pronunciato la seguente sentenza nel ricorso numero 383 del 2021. Il ricorso era stato proposto da uno studente, rappresentato dagli avvocati Roberta D'Apolito e Antonio Esposito, contro l'Università Commerciale Luigi Bocconi, rappresentata dagli avvocati Marco Giustiniani ed Enrico Del Guerra. L'oggetto della controversia riguardava l'impugnazione di una delibera del Consiglio Accademico del 26 gennaio 2021, comunicata il 3 febbraio 2021, che sospendeva il ricorrente dalle prove parziali e dagli esami di profitto per tre mesi, dal 4 febbraio 2021 al 3 maggio 2021. Contestualmente, il ricorrente impugnava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio universitario a partire dal 1° marzo 2021, disposta in conseguenza della sospensione accademica in ottemperanza alle previsioni del Bando di concorso alloggi per l'anno accademico 2020-2021. Ulteriormente, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di convocazione alla seduta telematica della Commissione Provvedimenti disciplinari del 13 gennaio 2021 (ricevuto tramite agenda yoU&B il 23 dicembre 2020), della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare datata 14 gennaio 2021, del verbale della riunione della commissione del 13 gennaio 2021 e, in parte qua, dei Regolamenti di ateneo applicabili (Regolamento didattico di Ateneo in attuazione del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004 numero 270 e Regolamento Residenze Bocconi). Il ricorrente chiedeva inoltre una sentenza dichiarativa del suo diritto a essere riammesso alle prove parziali e agli esami di profitto nonché alla riassegnazione dell'alloggio. La causa è stata discussa in camera di consiglio il 18 ottobre 2023, con relazione della consigliera Valentina Mameli, nel corso dell'udienza pubblica. Dopo aver esaminato gli atti del ricorso e la memoria di risposta dell'università, il collegio ha ritenuto di non potere proseguire nel merito della controversia. Il tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, in ragione della sopravvenuta mancanza di interesse concreto del ricorrente a ottenere l'annullamento di provvedimenti la cui efficacia era temporalmente limitata e ormai scaduta al momento della pronuncia giurisdizionale. Le spese della lite sono state compensate tra le parti. Ordinato infine che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento - del provvedimento del Consiglio Accademico – come da comunicazione in data 3 febbraio 2021– deliberato nella seduta del 26 gennaio 2021 recante la sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto per 3 mesi, dal 4 febbraio 2021 al 3 maggio 2021 (provvedimento non conosciuto dal ricorrente); - della relativa comunicazione del Rettore -OMISSIS- datata 2 febbraio 2021; - della sanzione – comunicata in pari data – con cui “facendo seguito al provvedimento deliberato dal Consiglio Accademico nella seduta del 26 gennaio 2021 e alla successiva comunicazione del Rettore -OMISSIS- del 02-02-2021 (…) e in ottemperanza a quanto previsto dal Bando di concorso alloggi a.a. 2020/2021” il Signor -OMISSIS- è stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a partire dal 1° marzo 2021"; - dell’avviso ricevuto tramite l’agenda yoU&B in data 23 dicembre 2020 di convocazione nella seduta telematica della Commissione “Provvedimenti disciplinari” del giorno 13 gennaio 2021; - della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare in data 14 gennaio 2021 -OMISSIS-; - del verbale della riunione della commissione “provvedimenti disciplinari” – Riunione telematica del 13 gennaio 2021 (n. 1/2021); - in parte qua e per quanto occorrer possa, del Regolamento didattico di Ateneo in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (emanato con D.R. n. 152 del 23 dicembre 2015) e altresì del Regolamento Residenze Bocconi a.a. 2020-2021, nonché di ogni altro atto/provvedimento presupposto, conseguenziale e/o connesso, ancorché non noto e, conseguentemente, per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la riammissione alle prove parziali e agli esami di profitto nonché alla riassegnazione dell’alloggio. sul ricorso numero di registro generale 383 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta D'Apolito e Antonio Esposito, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima in Milano, via Olona, n. 25; Università Commerciale Luigi Bocconi, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani ed Enrico Del Guerra, digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via del Lauro, n. 7; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università Commerciale Luigi Bocconi; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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