1D - ENTI PUBBLICI - INAIL - RIORGANIZZAZIONE ARTICOLAZIONE FUNZIONALE AVVOCATURA REGIONALE DELL'ENTE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302625/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia origina dalla decisione della Direzione Regionale per la Lombardia dell'INAIL di procedere a una riorganizzazione dell'articolazione funzionale della propria Avvocatura interna, disponendo la chiusura delle sedi territoriali presso le Direzioni INAIL di Como, Lecco, Sondrio e Pavia-Lodi. Come conseguenza di tale riorganizzazione, tutti i legali operanti presso queste sedi sarebbero stati accentrati presso l'Avvocatura regionale di Milano. Il ricorso è stato proposto dall'Associazione Avvocati e Professionisti Tecnici e Sanitari per l'INAIL aderenti alla Flepar, un'associazione che rappresenta gli interessi degli avvocati e dei professionisti che operano all'interno dell'INAIL nelle regioni coperte da questa organizzazione sindacale. L'Associazione ha impugnato tali provvedimenti di chiusura, ritenendo che la riorganizzazione fosse illegittima sotto diversi profili e che violasse i diritti degli avvocati interessati nonché i principi di corretta gestione amministrativa.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della gestione del personale dell'INAIL e dell'organizzazione delle strutture amministrative interne di un ente pubblico assicurativo. L'INAIL, in quanto ente di diritto pubblico, è soggetto ai principi generali del diritto amministrativo circa l'esercizio del potere organizzativo e di riorganizzazione delle proprie strutture. Tale potere è riconosciuto alle amministrazioni pubbliche in virtù del principio di autonomia gestionale, sebbene debba comunque rispettare i vincoli normativi posti dalla legge, i principi costituzionali e gli obblighi contrattuali derivanti dalla contrattazione collettiva applicabile al personale. La legittimità dei provvedimenti di riorganizzazione è subordinata al rispetto della procedura amministrativa e alla possibilità di sindacato giurisdizionale sulla correttezza della motivazione e sulla ragionevolezza della decisione.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimazione dell'Associazione ricorrente a impugnare il provvedimento di chiusura delle Avvocature territoriali e, più in generale, se l'Associazione possedesse l'interesse giuridico qualificato necessario per agire in giudizio. Tale questione si connette al problema della titolarità di diritti soggettivi lesi dal provvedimento e della possibilità che un ente collettivo, anche rappresentativo di categorie professionali, possa far valere in giudizio amministrativo gli interessi dei propri associati. Inoltre, emerge la questione della natura e della configurazione giuridica dei provvedimenti impugnati, considerato che il testo della sentenza li descrive come "di estremi e contenuto allo stato ancora ignoti", circostanza che suggerisce l'assenza di una chiara identificazione del provvedimento stesso.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, pur non riportando nella presente decisione la motivazione estesa, ha ritenuto che il ricorso presentasse un vizio procedurale fondamentale che ne impedisse il proseguimento. La dichiarazione di improcedibilità suggerisce che la causa sia stata estinta per carenza di uno dei presupposti processuali essenziali, verosimilmente la mancanza di legittimazione attiva dell'Associazione a ricorrere ovvero l'impossibilità di individuare con chiarezza e precisione i provvedimenti impugnati. È probabile che il giudice abbia ritenuto che un'associazione, anche se rappresentativa di una categoria professionale, non possedesse in via autonoma la qualità e la capacità giuridica necessaria per agire in giudizio nel caso specifico, oppure che l'Associazione non avesse provato un danno diretto e concreto ai propri associati. Inoltre, la circostanza che gli atti impugnati fossero descritti come "di estremi e contenuto allo stato ancora ignoti" rappresenta un ostacolo oggettivo al proseguimento del giudizio, poiché il ricorso non identifica con sufficiente chiarezza quale sia l'atto amministrativo contestato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, ha dichiarato il ricorso improcedibile, estinguendo così il giudizio senza affrontare il merito della controversia sulla legittimità dei provvedimenti di riorganizzazione dell'INAIL. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, conformemente alla previsione normativa che consente al giudice di ripartire equamente i costi processuali quando il ricorso sia dichiarato inammissibile o improcedibile. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 18 ottobre 2023 dal collegio composto dal Presidente Antonio Vinciguerra, dalla Consigliera Estensore Valentina Santina Mameli e dal Referendario Luca Iera.
Massima
La legittimazione attiva in giudizio amministrativo richiede che il ricorrente sia titolare di una situazione giuridica soggettiva direttamente lesa dal provvedimento impugnato, e tale requisito non è automaticamente soddisfatto dalla sola qualità di associazione rappresentativa di una categoria professionale. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento dei provvedimenti di estremi e contenuto allo stato ancora ignoti con cui la Direzione Regionale per la Lombardia dell'INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in pretesa riorganizzazione dell'articolazione funzionale dell'Avvocatura regionale, ha disposto la chiusura delle Avvocature di sede presso le Direzioni Territoriali INAIL di Como, Lecco, Sondrio e Pavia-Lodi, con contestuale accentramento di tutti i legali delle predette sedi presso l'Avvocatura regionale di Milano sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2020, proposto da Associazione Avvocati e Professionisti Tecnici e Sanitari per l'INAIL aderenti alla Flepar, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia INAIL - Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Amato, Vito Zammataro e Renata Tomba, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia Visti il ricorso e i relativi allegati, Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INAIL, Visti gli atti della causa, Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati come in epigrafe
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento - dei provvedimenti di estremi e contenuto allo stato ancora ignoti con cui la Direzione Regionale per la Lombardia dell'INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in pretesa riorganizzazione dell'articolazione funzionale dell'Avvocatura regionale, ha disposto la chiusura delle Avvocature di sede presso le Direzioni Territoriali INAIL di Como, Lecco, Sondrio e Pavia-Lodi, con contestuale accentramento di tutti i legali delle predette sedi presso l'Avvocatura regionale di Milano; sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2020, proposto da Associazione Avvocati e Professionisti Tecnici e Sanitari per l'INAIL aderenti alla Flepar, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; INAIL - Istituto Nazionale per Assicurazione contro Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Amato, Vito Zammataro e Renata Tomba, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INAIL; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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