2B - AGRICOLTURA - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ AGRITURISTICHE - PREAVVISO DI DECADENZA CONTRIBUTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302624/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Azienda Agricola Ilaria Mantero ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il decreto n. 7714 del 8 giugno 2021 emesso dalla Direzione generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia. Il provvedimento contestato riguardava la decadenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ossia la perdita dello status speciale che riconosce determinate qualifiche e diritti a chi esercita attività agricola secondo criteri legge stabiliti. La qualifica, precedentemente riconosciuta alla ricorrente, era stata conferita originariamente sotto condizione, conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 99/2004 e 101/2005, e la Regione aveva deciso di dichiararla decaduta. La ricorrente ha contestato la legittimità di tale decisione amministrativa, ritenendo che il procedimento relativo alla decadenza fosse affetto da vizi sostanziali o procedurali che ne determinavano l'illegittimità.
Il quadro normativo
La materia della qualifica di imprenditore agricolo professionale è disciplinata principalmente dai Decreti Legislativi 99/2004 e 101/2005, che stabiliscono i criteri per il riconoscimento e il mantenimento di tale qualifica, nonché le cause e le procedure per la sua decadenza. La Regione Lombardia ha inoltre emanato la Deliberazione della Giunta Regionale XI/4416 del 17 marzo 2021 che definisce ulteriormente le modalità di applicazione di queste norme nel territorio regionale. Tali disposizioni prevedono condizioni specifiche che l'imprenditore agricolo deve rispettare per conservare lo status di professionista del settore agricolo e disciplinano gli effetti della perdita di tale qualifica nel complesso dei diritti e degli obblighi connessi all'attività agricola. La decadenza rappresenta una conseguenza amministrativa seria poiché comporta la perdita di vantaggi fiscali, agevolazioni creditizie e altre prerogative riconosciute agli imprenditori agricoli professionali.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del decreto di decadenza emesso dalla Regione Lombardia nei confronti della ricorrente. La ricorrente ha contestato la correttezza del procedimento amministrativo seguito e la corretta applicazione della normativa sostantiva in materia di decadenza della qualifica IAP. La sentenza doveva verificare se il provvedimento impugnato fosse stato adottato secondo le procedure stabilite dalla legge, se fossero stati rispettati i diritti di difesa della parte interessata e se la decisione fosse coerente con l'interpretazione corretta della normativa sui requisiti necessari per mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo l'udienza pubblica del 18 ottobre 2023 e l'esame della documentazione prodotta dalle parti, ha ritenuto che il decreto impugnato fosse affetto da profili di illegittimità sostanziale o procedimentale che non potevano essere superati. Pur non disponendo di una motivazione dettagliata nel testo estratto, l'accoglimento del ricorso indica che il collegio giudicante ha riscontrato vizi significativi nell'atto di decadenza emesso dalla Regione, presumibilmente relativi all'istruttoria condotta, alla comunicazione con la parte interessata, all'applicazione scorretta dei criteri normativi per la decadenza oppure alla violazione dei principi di correttezza e trasparenza nel procedimento amministrativo. Il giudice amministrativo ha evidentemente concluso che la Regione non aveva correttamente fondato il suo provvedimento sulla normativa vigente e sui principi di buona amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Azienda Agricola Ilaria Mantero e ha annullato il decreto n. 7714 del 8 giugno 2021 della Direzione generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia. Di conseguenza, la decadenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale è stata cassata, il che comporta il ripristino della posizione giuridica della ricorrente nelle condizioni anteriori all'emissione del provvedimento illegittimo. La sentenza ha inoltre disposto che le spese di lite fossero compensate tra le parti e che la Regione Lombardia rimborsasse il contributo unificato versato dalla ricorrente, riconoscendole così un ristoro economico parziale dei costi sostenuti nel giudizio.
Massima
La decadenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale deve essere adottata con pieno rispetto dei procedimenti amministrativi stabiliti dalla legge e delle garanzie sostanziali previste dalla normativa applicabile, pena l'annullabilità del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento del decreto n. 7714 del 8 giugno 2021 della Direzione generale “Agricoltura alimentazione e sistemi verdi” della Regione Lombardia, avente ad oggetto “Mantero Ilaria. Decadenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) sotto condizione, ai sensi del d.lgs. 99/2004 e 101/2005 (D.G.R. XI/4416 del 17/03/2021)”. sul ricorso numero di registro generale 1567 del 2021, proposto da Azienda Agricola Ilaria Mantero, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Latorraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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