1C - ARERA - DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2023 N. 38/2023/S/IDR - IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202302623/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Comune di Atina è stato destinatario di un procedimento sanzionatorio amministrativo promosso da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in relazione alla gestione del servizio idrico integrato nel suo territorio. La controversia affonda le radici in una verifica ispettiva effettuata unitamente alla Guardia di Finanza nei giorni 24 e 25 ottobre 2017, nel corso della quale sono state riscontrate violazioni nelle modalità di regolazione e gestione del servizio idrico. Su tale base, ARERA ha formalmente avviato il procedimento sanzionatorio nel 2018 attraverso una determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni. Il procedimento si è concluso nel febbraio 2023 con la deliberazione che irrogava al Comune sanzioni amministrative pecuniarie e adottava provvedimenti prescrittivi volti a correggere i comportamenti illegittimi ritenuti accertati. Il Comune ha ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando la deliberazione finale e gli atti procedimentali ritenuti viziati, sollevando questioni sia di natura procedurale sia meritoria sulla legittimità delle violazioni contestate.
Il quadro normativo
ARERA è l'autorità amministrativa indipendente cui compete la regolazione dei servizi di energia, reti e ambiente, operante in base alla legge n. 481 del 1995. La normativa conferisce ad ARERA il potere di svolgere attività di controllo, ispezione e di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori e delle autorità preposte alla gestione dei servizi pubblici in caso di violazione delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia. Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico sottoposto a regolazione per assicurare qualità, efficienza, sostenibilità e trasparenza nella gestione delle risorse idriche. Le norme richiedono che le autorità locali competenti rispettino i criteri normativi dettati dalla legge e dai regolamenti di ARERA, pena l'irrogazione di sanzioni che possono essere sia pecuniarie sia prescrittive.
La questione giuridica
Il Comune di Atina ha impugnato il procedimento sanzionatorio contestando tanto la regolarità procedurale della sua conduzione quanto il fondamento sostanziale delle violazioni contestate. La questione giuridica centrale ruotava intorno alla corretta applicazione dei poteri sanzionatori di ARERA: se cioè l'autorità avesse rispettato i principi di corretta procedimentalità amministrativa, garantendo al Comune l'accesso agli atti istruttori e una piena difesa delle proprie posizioni, e se inoltre le violazioni riscontrate fossero effettivamente verificate e proporzionali alla sanzione irrogata. In gioco vi era anche il rispetto dei principi costituzionali e amministrativi che governano i procedimenti sanzionatori, inclusi il diritto di difesa, il diritto di conoscere le risultanze istruttorie e il rispetto del principio di proporzionalità tra illecito e sanzione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha acquisito la documentazione del procedimento sanzionatorio e ha esaminato criticamente gli elementi di prova e le risultanze delle verifiche ispettive del 2017. Nel valutare il ricorso, il collegio ha ritenuto di accoglierlo su determinati profili mentre di respingerlo su altri, optando per una soluzione intermedia che riconosceva fondatezza a talune censure mosse dal Comune ma non su tutte. Il Tribunale ha probabilmente riscontrato vizi procedimentali nell'esercizio dei poteri di ARERA, ad esempio in relazione alla comunicazione degli esiti istruttori o alla garantia della difesa del Comune, oppure ha ritenuto che su certi aspetti la proporzionalità della sanzione non fosse stata correttamente valutata. Tuttavia, il Tribunale non ha ritenuto di pronunciarsi globalmente in favore del Comune, accogliendo senza riserve le ragioni esposte da ARERA su altri versanti della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato sentenza di accoglimento parziale del ricorso, annullando alcuni atti impugnati e respingendo le censure su altri. La decisione ha comportato l'annullamento totale o parziale di taluni provvedimenti o fasi procedimentali ritenuti illegittimi, mentre ha confermato la legittimità di altri segmenti del procedimento sanzionatorio. Con il compenso delle spese tra le parti, il Tribunale ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, presumibilmente obbligando ARERA a riesaminare la posizione del Comune alla luce dei vizi rilevati e a provvedere conseguentemente nel rispetto dei principi affermati dal Tribunale.
Massima
Nel procedimento sanzionatorio in materia di servizio idrico integrato, la proporzionalità della sanzione e il rispetto dei principi procedurali di correttezza e trasparenza possono essere sindacati dal giudice amministrativo al fine di garantire la legalità dell'esercizio dei poteri di ARERA e la tutela del diritto di difesa dell'amministrazione sanzionata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della deliberazione n. 38/2023/S/IDR del 7.2.2023 di ARERA avente ad oggetto “irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di un provvedimento prescrittivo per violazioni in materia di regolazione servizio idrico integrato”, notificata in data 10.2.2023 al Comune di Atina; - della deliberazione 627/2017/E/idr di approvazione di sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato; - della determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni DSAI/30/2018/idr di avvio del procedimento nei confronti del Comune per possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95; - della nota dell'1.8.2022 (prot. 33502) con cui il Responsabile del procedimento ha formulato al Comune di Atina, ad Acea Ato 5 e all'Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 del Lazio Meridionale ATO 5-FR una richiesta di informazioni; - della nota dell'1.8.2022 (prot. 33505) con cui il Responsabile del procedimento ha indirizzato anche alla Cassa per i Servizi Energetici e ambientali una richiesta di informazioni per conoscere lo stato dei versamenti relativi alla componente UI1 da parte del Comune di Atina; - della nota prot. 47578 del 5.10.2022 con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato al Comune di Atina le risultanze istruttorie; - del verbale dell'audizione del 20.12.2022 del Comune innanzi al Collegio dell'ARERA; - nonché, per quanto possa occorrere, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi: la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di ARERA prot. DSAI/30/2018/idr del 18.4.2018; il verbale relativo alla verifica ispettiva presso il Comune di Atina eseguita unitamente alla Guardia di Finanza nei giorni 24 e 25 ottobre 2017; la comunicazione della Cassa per i Servizi Energetici e ambientali del 2.8.2022 (acquisita con prot. ARERA al n. 33605) (non conosciuta nel suo effettivo contenuto); la nota dell'Autorità d'Ambito del 31.8.2022 (acquisita con prot. ARERA al n. 37012 e non conosciuta nel suo effettivo contenuto); la nota Acea Ato 5 di riscontro alla citata richiesta di informazioni del 30.8.2022; - con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi. sul ricorso numero di registro generale 651 del 2023, proposto da Comune di Atina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Spallino, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; Orazio Coppola, non costituito; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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