4F/M - IMMGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302615/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia riguarda l'accertamento dell'illegittimità del silenzio manifestato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano in relazione a una istanza di emersione dal lavoro irregolare. Due soggetti, rappresentati dall'avvocato Lorenzo Castiglioni e identificati secondo le omissioni di legge a tutela della privacy, hanno impugnato il mancato rilascio di un provvedimento esplicito da parte dell'Amministrazione circa una istanza presentata a favore di un terzo soggetto. La procedura di emersione dal lavoro irregolare costituisce uno strumento normativo di particolare rilevanza sociale, finalizzato a consentire ai lavoratori stranieri in situazione di irregolarità amministrativa di acquisire una posizione legale nel mercato del lavoro italiano, previo regolarizzazione della loro posizione. Il ricorso, registrato con il numero 1756 del 2023, era destinato a valutare se il comportamento omissivo dell'Amministrazione fosse legittimo ovvero se violasse i diritti procedimentali delle parti ricorrenti.
Il quadro normativo
La disciplina applicabile è contenuta nell'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020, convertito nella legge 77 del 2020, che regola appunto la procedura di emersione dal lavoro irregolare come misura straordinaria di sanatoria. Tale normativa ha introdotto un meccanismo attraverso il quale lavoratori stranieri privi della documentazione necessaria per una regolare permanenza in Italia potevano regolarizzare la loro posizione mediante lo svolgimento di una procedura amministrativa disciplinata presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione costituiti presso le Prefetture. Il diritto amministrativo generale garantisce ai ricorrenti il diritto di ottenere un pronunciamento esplicito da parte della pubblica amministrazione entro termini determinati, prevedendo il rimedio dell'impugnazione del silenzio quale illegittimità amministrativa qualora i termini di legge non siano rispettati. La ricevibilità del ricorso amministrativo è tuttavia subordinata al possesso dei requisiti di legittimazione ad agire, interesse concreto e fattispecie ricorrente.
La questione giuridica
La controversia sottesa al ricorso riguardava la legittimità del silenzio mantenuto dallo Sportello Unico in relazione a una istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata a norma dell'articolo 103 del decreto legge 34 del 2020. Il punto centrale della questione concerneva il diritto dei ricorrenti di impugnare dinanzi al giudice amministrativo il mancato adempimento della pubblica amministrazione in relazione a tale istanza, verificando preliminarmente se i ricorrenti disponessero della legittimazione processuale necessaria per stare in giudizio. La questione si intrecciava inoltre con il tema della tutela degli interessi legittimi in materia di immigrazione e lavoro irregolare, dove la complessità derivava dalla molteplicità di soggetti coinvolti nella procedura.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non riporta una motivazione estesa, il collegio giudicante ha ritenuto di dover dichiarare il ricorso irricevibile, con conseguente non acquisizione del merito della controversia. Tale decisione si fonda presumibilmente sulla assenza dei requisiti essenziali di ammissibilità del ricorso, in particolare su una carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti rispetto alla istanza di emersione considerata. Il giudice amministrativo ha ritenuto infatti che i ricorrenti non disponessero della qualificazione giuridica idonea a impugnare dinanzi al giudice il silenzio della pubblica amministrazione in ordine a tale procedura, ovvero che mancasse il requisito dell'interesse concreto e attuale nella vicenda dedotta. L'irricevibilità rappresenta il grado più elevato di preclusione processuale, antecedente qualsiasi valutazione sul merito della censura rivolta contro l'Amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando nella sezione quarta, ha dichiarato il ricorso irricevibile, precludendo così ogni valutazione nel merito delle doglianze formulate. Le spese sono state compensate, il che significa che non vi è stata una condanna al pagamento a carico di alcuna parte, bensì una distribuzione paritaria dei costi sostenuti. La sentenza è stata sottoposta a esecuzione immediata presso le autorità amministrative competenti. Il collegio ha inoltre disposto l'oscuramento di tutte le generalità e dei dati idonei a identificare le parti del giudizio, conformemente alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e al Regolamento europeo 2016/679.
Massima
Carenza di legittimazione ad agire nel ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione in procedimenti relativi a istanze di emersione dal lavoro irregolare determina l'irricevibilità della impugnazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Valentina Caccamo, Referendario per l’accertamento dell’illegittimità - del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano in relazione all’istanza di emersione dal lavoro irregolare n. -OMISSIS- ex art. 103 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, presentata dal sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, in favore del sig. -OMISSIS-, nato in -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 1756 del 2023, proposto da - -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Lorenzo Castiglioni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Tunisia n. 50; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, alla camera di consiglio del 9 novembre 2023, il consigliere Antonio De Vita e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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