4H - POLIZIA PENITENZIARIA - CONCORSO INTERNO - SEDE DI ASSEGNAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302614/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto avverso le determinazioni assunte dall'Amministrazione della Polizia Penitenziaria in merito allo svolgimento di un concorso interno destinato al personale della categoria in questione. La controversia riguardava specificamente la procedura di assegnazione della sede, fase cruciale di ogni concorso che determina il luogo di effettivo servizio del vincitore. Il ricorrente, partecipe alla procedura selettiva interna, aveva impugnato gli atti amministrativi ritenendo che la gestione della fase di assegnazione fosse stata condotta in difformità da quanto prescritto dalle disposizioni regolamentari e dalle leggi sulla trasparenza amministrativa. Durante il corso del giudizio, tuttavia, si è verificato un mutamento della situazione fattuale tale da incidere direttamente sull'interesse dedotto in giudizio, evento che ha condotto il collegio a pronunciarsi sulla questione preliminare di ammissibilità della azione.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalle norme che regolano i concorsi pubblici e le procedure di selezione del personale delle Forze di Polizia, con particolare riguardo ai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza procedurale sanciti dalla Costituzione e dal Codice del processo amministrativo. Le procedure concorsuali interne, pur costituendo forme di progressione professionale per personale già appartenente all'amministrazione, rimangono sottoposte agli stessi standard di legalità e controllabilità giurisdizionale applicabili alle procedure aperte. Il diritto alla sede di servizio rappresenta un elemento patrimoniale rilevante della posizione giuridica del dipendente pubblico, tutelato sia sul piano della trasparenza procedurale che su quello della legittimità sostanziale delle scelte amministrative.
La questione giuridica
La controversia verte sulla qualificazione della sopravvenuta carenza di interesse quale causa di estinzione del processo amministrativo pendente. Specificamente, occorreva accertare se il mutamento intervenuto nella situazione del ricorrente durante lo svolgimento del giudizio fosse tale da rendere privo di utilità pratica il provvedimento richiesto al giudice, determinando così l'impossibilità di emanare una sentenza nel merito dotata di efficacia modificativa della sfera giuridica del ricorrente. La questione attiene al fondamentale principio per cui l'azione amministrativa, per essere proponibile e mantenibile, deve conservare una concrete utilità nella tutela dell'interesse del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che nel corso del giudizio fosse intervenuto un evento che aveva eliminato l'interesse sostanziale del ricorrente al provvedimento giurisdizionale richiesto. Tale evento, qualificabile come sopravvenuta carenza di interesse, determina l'improcedibilità della domanda secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale il venir meno dello scopo pratico conseguibile mediante la decisione nel merito rende il procedimento privo di effettiva utilità. Giova osservare che l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce una causa di estinzione del processo che prescinde completamente dalla fondatezza nel merito della pretesa avanzata dal ricorrente, rappresentando una questione di ammissibilità della domanda stessa. Il tribunale ha quindi correttamente qualificato la situazione come causa di pronunciamento senza valutazione delle argomentazioni dedotte sugli aspetti sostanziali della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione quarta, ha pronunciato sentenza di improcedibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse, senza affrontare il merito della controversia. La decisione implica che il ricorrente non ha più pratico diritto a conseguire, attraverso il giudizio amministrativo, una tutela effettiva della propria posizione giuridica. Tale pronunciamento, pur concludendo il processo, non fornisce valutazione alcuna sulla legittimità del procedimento concorsuale e della sede di assegnazione contestati, lasciando le questioni sostanziali indecise.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo indipendentemente dal fondamento della domanda nel merito, quando il mutamento della situazione fattuale renda priva di utilità pratica la cognizione giurisdizionale richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento del Ministero della Giustizia -OMISSIS-del 14/12/2022, notificato il 16.12.2022, inerente la prima assegnazione per la sede di -OMISSIS-, emanato al termine del corso di formazione per Sovrintendenti in conseguenza dell'apposito concorso; - della nota del DAP relativa alla riunione con le organizzazioni sindacali e inviata alle medesime, di estremi sconosciuti, che ha disposto la permanenza nella precedente sede dei neo vincitori del concorso dell'aliquota b); - di qualsiasi altro atto presupposto. sul ricorso numero di registro generale 362 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabio Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Premesso che: - il signor -OMISSIS- – appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di -OMISSIS- – ha partecipato al concorso straordinario per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. del 19 dicembre 2017; - con il presente ricorso ha impugnato il decreto del Ministero della Giustizia con cui, all’esito del predetto concorso, è stato assegnato in prima nomina presso la sede ove già prestava servizio, invece di essere assegnato alle sedi di -OMISSIS- o -OMISSIS-, secondo la preferenza espressa nell’interpello espletato per la collocazione del personale a seguito della formazione della graduatoria di merito; - con ordinanza collegiale n. 1539/2023, la Sezione ha chiesto all’amministrazione documentati chiarimenti in merito a una nota, menzionata dall’Avvocatura dello Stato e non presente in atti, nella quale si riferiva del perfezionamento del piano di mobilità costituente soddisfazione della posizione del ricorrente; Considerato che, in adempimento della suddetta ordinanza istruttoria, la difesa erariale ha depositato in data 5.07.2023 la comunicazione prot. -OMISSIS-del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale, nella quale si riferisce che il sig. -OMISSIS- è stato trasferito nella sede di prima scelta, cioè la Casa Circondariale di -OMISSIS-; Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, sia venuto meno in capo al ricorrente l’interesse alla decisione della causa, per cui il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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