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Sentenza n. 202302613/2023

Sentenza n. 202302613/2023

4A - AFFIDAMENTI - PROCEDURA DI GARA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINI A LAGO - ESCLUSIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302613/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Helios Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. ha partecipato a una procedura negoziata senza bando indetta dal Comune di Como per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione dei Giardini a Lago", procedura del valore complessivo di circa 2.195.194 euro, indetta ai sensi dell'articolo 63 del Decreto Legislativo numero 50 del 2016 e dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge numero 76 del 2020. In data 19 giugno 2023, la stazione appaltante ha emesso una determinazione con la quale ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura, motivando il provvedimento con la sopravvenuta carenza della qualificazione tecnica nella categoria OS24, classifica III, requisito ritenuto indispensabile dai documenti di gara per la partecipazione. Tale esclusione è stata anticipata con una comunicazione del 7 giugno 2023 e successivamente confermata con una nota del 13 giugno 2023 firmata dal direttore dell'Area Amministrativa. Contro tali provvedimenti di esclusione, il consorzio ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti, la declaratoria di aggiudicazione della procedura a suo favore e il risarcimento del danno per l'illegittima esclusione dalla gara. Tuttavia, durante il corso del procedimento amministrativo, la situazione fattuale si è modificata sostanzialmente.

Il quadro normativo

La controversia verte su questioni relative alle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici, disciplinate dal Decreto Legislativo numero 50 del 2016, il quale stabilisce i principi e le regole per la corretta conduzione delle procedure di valutazione dei requisiti tecnici e della qualificazione dei partecipanti. In particolare, il riferimento è alle disposizioni sulla verificazione della sussistenza dei requisiti di qualificazione tecnica e professionale richiesti nei documenti di gara, verifiche che devono essere condotte nel momento della presentazione delle domande di partecipazione ovvero, successivamente, in caso di sopravvenute carenze documentali. Il procedimento amministrativo e il ricorso sono stati governati dal Decreto Legislativo numero 104 del 2010, il quale disciplina il processo amministrativo e gli strumenti di tutela dei ricorrenti, inclusi i rimedi risarcitori per i danni derivanti dall'adozione di provvedimenti illegittimi. La fattispecie evidenzia altresì l'importanza dell'istituto dell'autotutela amministrativa, mediante il quale l'amministrazione può revocare o annullare i propri provvedimenti illegittimi.

La questione giuridica

Il nodo controverso affrontato dal ricorso era se la stazione appaltante avesse legittimamente escluso la ricorrente dalla procedura di gara per carenza della qualificazione tecnica nella categoria OS24, oppure se tale esclusione fosse stata adottata in violazione dei principi di trasparenza e di corretta valutazione dei requisiti richiesti dal Codice dei Contratti Pubblici. Il ricorrente riteneva di possedere i requisiti di qualificazione necessari, oppure che comunque l'esclusione fosse stata adottata con modalità proceduralmente illegittime, e chiedeva pertanto non solo l'annullamento del provvedimento di esclusione, ma anche l'aggiudicazione della gara e il risarcimento dei danni economici subiti a causa dell'illegittima esclusione. La controversia sollevava quindi questioni di rilevante importanza in materia di diritto degli appalti pubblici, riguardanti la corretta applicazione della lex specialis e la tutela dei diritti dei partecipanti alle procedure di gara.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha proceduto all'esame della causa fino al momento in cui, depositato il 18 ottobre 2023, la difesa del ricorrente ha comunicato che la stazione appaltante aveva disposto l'annullamento in autotutela della determinazione di esclusione e, contestualmente, aveva aggiudicato la procedura di gara in favore dello stesso consorzio ricorrente. Tale scelta della stazione appaltante rappresentava sostanzialmente il riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione e il conseguente accoglimento, almeno materialmente, di tutte le pretese dedotte nel ricorso, in quanto il consorzio ricorrente otteneva sia l'annullamento della determinazione di esclusione sia l'aggiudicazione della gara, realizzando integralmente l'oggetto della controversia. La difesa della stazione appaltante si è successivamente associata all'istanza della ricorrente di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, proponendo la compensazione delle spese di lite. Il collegio giudicante, valutando la situazione, ha ritenuto congruo accogliere l'accordo tra le parti e dichiarare il ricorso improcedibile, in quanto venuto meno l'interesse giuridicamente rilevante del ricorrente a che il giudice si pronunciasse sulla questione, essendo stata praticamente accolta la richiesta.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della causa, ritenendo che l'annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione e la contestuale aggiudicazione della gara in favore della ricorrente avessero eliminato l'oggetto della controversia, realizzando integralmente il contenuto della domanda giudiziale. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, in considerazione dell'accordo raggiunto. Il tribunale ha ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, confermando il provvedimento di aggiudicazione già adottato dalla stazione appaltante.

Massima

Quando la pubblica amministrazione annulla in autotutela un proprio provvedimento illegittimo e adotta un provvedimento favorevole al ricorrente che realizza integralmente le pretese articolate nel ricorso, quest'ultimo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente compensazione delle spese di lite tra le parti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
1) della determinazione del Settore 13 Ambiente – Parchi e Giardini – Servizio: Verde – Parchi e Giardini, registro di settore n. 32 e registro generale n. 1422 del 19.06.2023, comunicata all'odierna ricorrente in data 20.06.2023, con la quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente Helios Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. dalla procedura negoziata indetta dal Comune di Como per i lavori di “Riqualificazione dei Giardini a Lago” (CIG 9508937F09 – CUP J14E16000280004), e il conseguente scorrimento della graduatoria stante la “sopravvenuta carenza della qualificazione per la categoria OS24, classifica III, richiesta nei documenti di gara ai fini della partecipazione alla procedura”;
2) della comunicazione prot. n. 68691 del 13.06.2023, a firma del direttore dell'Area Amministrativa – Settore 2 Organizzazione e Risorse Umane – Centrale Affidamenti, con la quale veniva confermata la necessità di procedere all'esclusione del Consorzio ricorrente e al successivo scorrimento della graduatoria;
3) della comunicazione prot. n. 66731 del 07.06.2023, inviata a mezzo pec in data 08.06.2023, con la quale è stata anticipata alla ricorrente l'emanazione del successivo provvedimento di esclusione per sopravvenuta carenza della qualificazione per la categoria OS24, classifica III;
4) di ogni eventuale successiva determinazione assunta dalla Stazione appaltante in conseguenza della predetta valutazione e di ogni altro atto connesso, presupposto, preordinato e consequenziale, anche non conosciuto e non comunicato, che possa comunque incidere sui diritti e/o interessi legittimi dell'odierna ricorrente;
e per la declaratoria
dell'aggiudicazione della procedura di gara in favore di Helios Consorzio Stabile Società Consortile a r.l., ovvero, in ogni caso, per la declaratoria dell’inefficacia dell’eventuale aggiudicazione nelle more adottata in favore di altro operatore economico e dell'eventuale contratto, ove medio tempore stipulato, con il conseguente subentro del Consorzio odierno ricorrente, ricorrendone i presupposti di cui agli artt. 121 e ss. del D.Lgs. n. 104/2010;
nonché per la condanna
delle amministrazioni resistenti, ai sensi degli artt. 30 e 124 del D. Lgs. n. 104/2010, al risarcimento del danno in favore dell'odierna ricorrente per il pregiudizio dalla stessa subito a causa dell’illegittima esclusione, da liquidarsi in forma specifica, attraverso l'aggiudicazione del servizio a Helios Consorzio Stabile Società Consortile a r.l., ovvero, in subordine, attraverso la condanna al pagamento dell'equivalente pecuniario o, ancora, della somma che verrà quantificata in conformità ai criteri da fissarsi giudizialmente.
sul ricorso numero di registro generale 1383 del 2023, proposto da
Helios Consorzio Stabile Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Messina e Manuela Loiacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in relazione alla procedura CIG 9508937F09;
Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso e Antonio Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Settore Reti Strade Mobilità - Verde - Parchi e Giardini del Comune di Como, non costituito in giudizio;
Impresa Edile Stradale Letizia Raffaele, I.Cos. Italia S.r.l., non costituite in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- Helios Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. ha partecipato alla procedura negoziata senza bando, indetta dal Comune di Como ai sensi degli artt. art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione dei Giardini a Lago”, del valore complessivo a base d’asta di euro 2.195.194,88;
- con il presente ricorso è stata impugnata la determinazione emessa dalla stazione appaltante in data 19.06.2023, in epigrafe specificata, con la quale è stata disposta l’esclusione dalla procedura della predetta società per sopravvenuta carenza della qualificazione per la categoria OS24, classifica III, richiesta dalla lex specialis ai fini della partecipazione alla procedura;
Rilevato che, con atto depositato il 18.10.2023, la difesa di Helios Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa, avendo la stazione appaltante disposto l’annullamento in autotutela dell’impugnata determinazione e la contestuale aggiudicazione della procedura di gara in favore della ricorrente, per l’effetto chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
Vista la nota versata in atti il 19.10.2023 con cui la difesa della stazione appaltante si è associata all’istanza di improcedibilità a spese compensate presentata dalla ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, potendosi compensare le spese di lite stante l’accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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