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Sentenza n. 202302609/2023

Sentenza n. 202302609/2023

1B/O/4F - BENI PATRIMONIALI/EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - PIANO DI ALIENAZIONE IMMOBILIARE - CONFERMA INDIVIDUAZIONE IMMOBILE DA ALIENARE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202302609/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un gruppo di ricorrenti, composto da residenti dello stabile milanese di piazza Mirabello n. 5, da imprese presenti nell'edificio e dall'Associazione Conduttori dello Stabile, ha presentato ricorso al TAR Lombardia contro l'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per contrastare la procedura di alienazione di detto immobile. I ricorrenti hanno impugnato sia la Delibera Consiliare n. 4/2 del 17 aprile 2023, con cui l'Azienda ha confermato l'individuazione dell'immobile quale bene da alienare, sia il successivo bando di alienazione pubblicato il 24 aprile 2023. Contestualmente, hanno depositato un'istanza di accesso agli atti amministrativi ai sensi dell'articolo 116 comma 2 del codice del processo amministrativo, richiedendo al contempo l'adozione di misure cautelari per ottenere la sospensione dei provvedimenti impugnati. Lo stabile in questione rappresentava un bene immobiliare di interesse per i ricorrenti in quanto residenti e operatori economici insediati nell'edificio, i quali si ritenevano lesi dai provvedimenti di alienazione. La controversia pone l'accento sulla trasparenza amministrativa e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi come strumento di controllo dei provvedimenti di dismissione del patrimonio pubblico.

Il quadro normativo

La fattispecie si inscrive nell'ambito della disciplina degli accessi agli atti amministrativi, regolata dal codice del processo amministrativo, e delle procedure di alienazione dei beni pubblici. L'articolo 116 comma 2 del codice del processo amministrativo consente ai ricorrenti di impugnare il silenzio della pubblica amministrazione quando essa non risponde a una richiesta di accesso ai documenti amministrativi entro i termini previsti dalla legge. La materia è altresì disciplinata dalla legge sulla trasparenza amministrativa, che riconosce il diritto dei cittadini di accedere ai documenti delle pubbliche amministrazioni per assicurare la correttezza e la leale amministrazione. Nel contesto specifico, l'Azienda di Servizi alla Persona, quale ente pubblico strumentale, è soggetta alle medesime obbligazioni di trasparenza e corretta gestione del patrimonio. La procedura di alienazione dei beni pubblici deve rispettare i principi di legalità, economicità e trasparenza, garantendo altresì l'accesso alle informazioni rilevanti per coloro che possono essere interessati al provvedimento.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguarda il diritto d'accesso ai documenti amministrativi funzionali alla valutazione della legittimità dei provvedimenti di alienazione dell'immobile, nonché il regime processuale dell'impugnazione del silenzio amministrativo. I ricorrenti miravano a ottenere la documentazione relativa alle motivazioni, alle valutazioni tecniche e alle decisioni sottese alla scelta di alienare il bene al fine di verificare la conformità dei provvedimenti alle norme che disciplinano la gestione del patrimonio pubblico. La questione giuridica principale riguarda se il difetto di risposta dell'Azienda alle istanze di accesso agli atti integrasse una violazione del diritto alla trasparenza amministrativa e se, conseguentemente, i ricorrenti avessero diritto di ottenere i documenti richiesti attraverso l'intervento del giudice amministrativo. Centrale è altresì il tema della rilevanza dell'interesse dei ricorrenti nel corso del giudizio e delle condizioni di procedibilità dell'istanza di accesso agli atti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha fondato la propria decisione su una considerazione processuale di carattere generale: in data 6 ottobre 2023, i ricorrenti hanno dichiarato formalmente che era venuto meno l'interesse alla decisione della controversia relativa all'istanza di accesso agli atti. Questa dichiarazione è stata ritenuta dal collegio giudicante come una manifestazione sopravvenuta di carenza di interesse, elemento essenziale per la procedibilità di qualsiasi causa dinanzi al giudice amministrativo. Il tribunale ha applicato il principio secondo cui un giudizio diviene improcedibile quando, pur essendo stato regolarmente instaurato, viene a mancare, nel corso della causa, una delle condizioni di procedibilità, come appunto l'interesse della parte agire in giudizio. La sentenza riflette l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui la parte deve conservare, fino alla decisione finale, l'interesse a ottenere la pronuncia giurisdizionale, pena l'improcedibilità della domanda. Il tribunale ha ritenuto che tale interesse era venuto oggettivamente meno sulla base della dichiarazione resa dai ricorrenti stessi, precludendo così la necessità di pronunciarsi nel merito sulla fondatezza dell'istanza di accesso agli atti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha dichiarato improcedibile l'istanza ex articolo 116 comma 2 del codice del processo amministrativo per sopravvenuto difetto di interesse. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, principio secondo cui ciascuna parte sostiene i propri costi processuali quando la causa viene risolta non nel merito ma per motivi di carattere processuale. La sentenza ordina che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa, dando così effettività alla decisione. Tuttavia, la sentenza non si pronuncia nel merito sui vizi allegati dei provvedimenti di alienazione dell'immobile, né sulle ragioni sostanziali che avrebbero potuto legittimare l'accesso ai documenti richiesti, rimettendo implicitamente tali questioni alla disponibilità delle parti qualora l'interesse venisse successivamente reintegrato.

Massima

Cessa la procedibilità dell'istanza di annullamento dei provvedimenti amministrativi quando il ricorrente dichiari sopraggiunto difetto di interesse alla decisione della causa, comportando conseguente compensazione integrale delle spese di giudizio e precludendo al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere
Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione e/o concessione di idonee misure cautelari,
- della Delibera Consiliare dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio n.4=2 del 17 aprile 2023 con cui è stato deciso di “confermare l'individuazione dell'immobile sito in Milano, Piazza Mirabello, n.5... quale bene oggetto di alienazione”;
- del “Bando per l'alienazione di uno stabile cielo – terra sito nel Comune di Milano, p.za Mirabello n. 5, di proprietà dell'Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, pubblicato in data 24 aprile 2023;
-di ogni atto presupposto e consequenziale;
e altresì per l’annullamento ex art, 116, comma 2, c.p.a. del silenzio-diniego dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 3 maggio 2023;
nonché per l’accertamento del diritto di accesso dei ricorrenti alla documentazione richiesta e non ostesa e per la conseguente condanna dell’ente all’esibizione in favore degli stessi, ai sensi dell’art.116, c.p.a., di tutta la documentazione indicata nella predetta istanza di accesso entro congruo termine, se del caso disponendo sin d’ora la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art.34, comma 1, lett.e), c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2023, proposto da
Silva Rosella Annovazzi, Alberto Boccalatte, Achille Saletti Boccali, Carla Boeris, Fouryou S.r.l., Gi&Gi S.r.l., Impresa Nicola Daloiso S.r.l., Kilpatrick S.r.l., Lauria Matteo, Casa & Lusso S.r.l., Paolo Mojoli, Sergio Enrico Orefice, Alessandro Pasi, Francesca Pasini, Giulia Teresa Polloni, Riga Foods S.r.l., Marco Rubino, Alberto Sala, Associazione Conduttori dello Stabile di piazza Carlo Mirabello n. 5 Milano, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Cerami e Carola Ragni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, Galleria San Babila, n.4/A;
Azienda di Servizi Alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Amici e Rocco Mangia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, corso Magenta, n. 45;
Comune di Milano, Regione Lombardia, Maria Villa ed Erna Giovanna Villa, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda di Servizi Alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio;
Vista l’istanza depositata ex art. 116, comma 2, c.p.a.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, in data 19.06.2023, i ricorrenti hanno depositato istanza ex art. 116, comma 2 c.p.a. nel ricorso in epigrafe specificato, chiedendo l’annullamento del silenzio-diniego dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, formatosi in relazione all’istanza di accesso dagli atti dagli stessi presentata in data 3 maggio 2023, nonché l’accertamento del loro diritto di accesso alla documentazione ivi indicata e la condanna dell’ente all’ostensione della stessa;
Premesso, altresì, che la trattazione della predetta istanza veniva calendarizzata all’odierna camera di consiglio del 9.11.2023;
Visto l’atto depositato in data 6.10.2023, con cui i ricorrenti hanno dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della predetta istanza;
Ritenuto che l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2 c.p.a. vada conseguentemente dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese di giudizio possano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando dichiara improcedibile l’istanza ex art. 116, comma 2 c.p.a., come in epigrafe specificata, per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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