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Sentenza n. 202302602/2023

Sentenza n. 202302602/2023

3N - SANITÀ - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO E INFERMIERE - QUALIFICA PROFESSIONALE CONSEGUITA ALL'ESTERO - ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE - BANDO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202302602/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti:
- - del decreto n. 1154 in data 31.1.2023 della D.G. Welfare della Lombardia, avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso pubblico “per la presentazione delle domande ai fini dell’esercizio temporaneo della professione sanitaria di medico e infermiere in base a una qualifica professionale conseguita all’’estero regolata da specifiche direttive dell’’Unione Europea ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.”, ed atti connessi.
sul ricorso numero di registro generale 503 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nicole Franca Holmo, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Silvia Ciampoli in Milano, via Marina 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Santagostino, Santina Cucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cristina Beretta, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori Avv. Cappellini - Avv. Santagostino - Avv. Cucco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed individua, ai sensi dell’art. 11 cpa, nel giudice ordinario l’autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della controversia e dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nel rispetto dei termini di legge;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 26 settembre 2023, 24 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:

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