4F-M - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302600/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una lavoratrice ha presentato istanza di emersione di un rapporto di lavoro irregolare il 9 luglio 2020, in esecuzione di quanto previsto dall'art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 (decreto Rilancio). Tale disposizione normativa, emanata durante l'emergenza pandemica, consentiva ai datori di lavoro di regolarizzare rapporti di lavoro svolti in nero, dietro pagamento di contributi arretrati e sanzioni amministrative ridotte. La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Anisa Rama, ha rivolto la propria istanza al Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura di Milano. A distanza di notevole tempo dalla presentazione della domanda, senza ricevere alcuna comunicazione di esito, la ricorrente ha deciso di impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il silenzio amministrativo formatosi sulla sua istanza, ritenendolo illegittimo.
Il quadro normativo
L'art.103 del D.L. n.34/2020, come convertito in Legge n.77/2020, rappresentava una misura straordinaria e temporanea finalizzata alla regolarizzazione di rapporti di lavoro privi di adeguata documentazione amministrativa e contributiva. La disciplina prevedeva un termine perentorio per l'accesso al beneficio, termine che risultava circoscritto temporalmente data la natura emergenziale della norma stessa. Le istanze di emersione dovevano essere presentate entro il 31 agosto 2020, quindi all'interno di un arco temporale limitato. Il ricorso contro il silenzio amministrativo è strumento processuale ordinario per lamentare l'inerzia della pubblica amministrazione, disciplinato dal codice del processo amministrativo, ed è soggetto alle regole generali in materia di decadenza e ricevibilità delle domande giudiziali.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava la ricevibilità stessa del ricorso, non tanto il merito della pretesa della ricorrente di ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio formatosi sul procedimento di emersione. Il TAR ha dovuto verificare se, al momento della proposizione del ricorso nel 2023, ricorressero ancora i presupposti processuali necessari per accogliere una domanda originariamente rivolta a censurare l'inerzia amministrativa venutasi a creare a seguito di un'istanza presentata nel 2020. La questione rilevante era dunque se, dal lasso di tempo intercorso tra i due momenti temporali, fosse possibile dedurre una decadenza dal diritto di ricorrere ovvero se sussistessero ostacoli procedurali alla ricezione della domanda nel merito.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata nel corso dell'udienza del 9 novembre 2023, ha ritenuto che il ricorso stesso non potesse essere accolto nel merito in quanto carente dei presupposti di ricevibilità richiesti dalle norme del codice del processo amministrativo. L'analisi del collegio giudicante ha probabilmente incentrato sulla verifica del rispetto dei termini ordinatori e perentori per la proposizione del ricorso, nonché sulla valutazione circa la sussistenza di una effettiva e concreta situazione di illegittimità ancora in essere al momento della proposizione della domanda. Il passaggio rilevante di tempo tra la presentazione dell'istanza di emersione nel luglio 2020 e il ricorso nel 2023 ha indotto il tribunale a ritenere che non sussistessero più le condizioni procedurali per proporre validamente il ricorso medesimo. La decisione riflette l'applicazione rigida ma corretta delle regole procedurali in materia di ricorsi amministrativi, secondo le quali la tardività nel ricorrere può costituire causa autonoma di inammissibilità della domanda.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso irricevibile, quindi non accoglibile nemmeno nel merito per carenza di presupposti procedurali. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna ha sostenuto le proprie spese di lite. Il tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della privacy, come richiesto dal Regolamento europeo 2016/679 e dal decreto legislativo 196/2003.
Massima
Il ricorso contro il silenzio amministrativo su istanza di emersione di lavoro irregolare è soggetto alle ordinarie regole di decadenza e ricevibilità, e la tardività nella proposizione della domanda costituisce causa autonoma di irricevibilità quando il termine ordinario per ricorrere è ormai superato in misura sostanziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, di cui all’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020, presentata il 9/7/2020. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 1652 del 2023 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Anisa Rama e 0con domicilio PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Prefettura Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visto l’art. 35, comma 1, lettera a) del c.p.a.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli Avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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