4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302598/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una signora straniera ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro un provvedimento del Questore di Milano del 16 agosto 2021. Il Questore aveva decretato il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentato dalla ricorrente per motivi di lavoro subordinato, intimandole contemporaneamente di lasciare volontariamente il territorio italiano entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento. Il medesimo atto amministrativo conteneva inoltre l'avvertimento che, qualora la signora non avesse ottemperato spontaneamente all'ordine di allontanamento, sarebbe stata adottata a suo carico la procedura di espulsione secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 286 del 1998 in materia di immigrazione. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva e successivamente la riforma totale, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno e il riconoscimento di tutti gli atti connessi e conseguenziali al provvedimento che riteneva lesivo dei suoi diritti e interessi.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto del diritto dell'immigrazione e del diritto dei stranieri regolato dal Decreto Legislativo 286 del 1998, il quale disciplina le condizioni di ingresso, soggiorno e allontanamento degli stranieri dal territorio nazionale. La normativa prevede procedure specifiche per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi di soggiorno, attribuendo rilevanti poteri discrezionali ai Questori quale autorità amministrativa competente in materia di immigrazione. La giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale in merito ai ricorsi contro i provvedimenti in materia di stranieri è stabilita dal Codice del Processo Amministrativo, il quale tuttavia pone anche presupposti di ricevibilità e procedibilità che devono essere rispettati affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito della controversia.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia riguardava il diritto della ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e il corretto esercizio del potere amministrativo da parte del Questore nella valutazione della relativa istanza. La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento di rifiuto, ritenendo che il Questore non avesse correttamente valutato i presupposti legali per il rinnovo e che il provvedimento fosse adottato in violazione dei diritti fondamentali della persona. La questione, sebbene riguardasse il diritto dello straniero al permanere in Italia per motivi di lavoro, non è stata esaminata dal Tribunale nel merito della controversia amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella sua Sezione Quarta composta dai giudici Gabriele Nunziata quale estensore, Silvia Cattaneo e Valentina Caccamo quale referendario, ha ritenuto di non poter accogliere il ricorso sulla base di valutazioni relative all'ammissibilità e alla procedibilità dello stesso. Sebbene il testo della sentenza non espliciti in dettaglio le ragioni tecniche dell'improcedibilità, il Tribunale ha valutato che il ricorso presentato non soddisfaceva i presupposti procedurali necessari per una decisione nel merito. Questo giudizio si desume anche dall'ordinanza precedente numero 1187 del 2021 con cui il Tribunale aveva già rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, segnale di una valutazione preliminare critica sulla fondatezza della causa. Il Tribunale ha inoltre mantenuto fermo il precedente diniego di ammissione al gratuito patrocinio, confermando così che le spese sarebbero rimaste a carico della ricorrente in misura compensata.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, privando così la ricorrente della possibilità di ottenere una valutazione nel merito della controversia. Di conseguenza, il provvedimento del Questore di Milano del 16 agosto 2021 rimane in pieno vigore, mantenendo la sua efficacia esecutiva e l'ordine di allontanamento dal territorio italiano con le relative conseguenze di espulsione qualora la signora non abbia ottemperato spontaneamente. Le spese della controversia sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa. Il Tribunale ha inoltre ordinato alla Segreteria del procedimento l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo alla sua identificazione, a tutela dei diritti e della dignità della parte, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'improcedibilità del ricorso amministrativo avverso provvedimenti in materia di permessi di soggiorno comporta l'insussistenza dei presupposti procedurali per una decisione nel merito della controversia e il mantenimento in piena efficacia del provvedimento impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Prot. -OMISSIS-, emesso in data 16 agosto 2021 dal Questore di Milano e notificato in data 17 agosto 2021, con il quale è stato decretato il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e contestualmente si invitava la Sig.ra -OMISSIS-, entro 15 giorni dalla notifica di detto provvedimento, a lasciare spontaneamente il Territorio Nazionale con l'avvertimento che, in caso di inosservanza, sarebbe stato adottato nei suoi confronti il provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche e per la totale riforma di detto provvedimento, con conseguente accoglimento dell'istanza di rilascio, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali in quanto lesivi dell'interesse della ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2021 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zofrea e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto il decreto di questo Tribunale n.179 del 2021 di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1187 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione; Vista l’ulteriore memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visto l’art. 35, co.1, lett.c) cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’Udienza pubblica del 9 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Conferma il diniego di ammissione al gratuito patrocinio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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