4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202302597/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto privato ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia avverso un decreto prefettizio emanato dalla Prefettura di Sondrio in data 9 febbraio 2021, il quale aveva rigettato un'istanza di regolarizzazione presentata dal ricorrente. La controversia ha origine dal rifiuto opposto dall'amministrazione prefettizia a concedere la regolarizzazione di una posizione del ricorrente, posizione che richiedeva l'intervento dell'autorità amministrativa competente. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Francesco Egidi, ha inteso contestare il provvedimento ritenendolo illegittimo e lesivo dei propri diritti, ricorrendo ai rimedi giurisdizionali amministrativi competenti per materia. Nel procedimento si è costituito il Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, mentre la Prefettura non ha comparso in giudizio per difendere il provvedimento impugnato.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nella cornice della giustizia amministrativa italiana, disciplinata dal codice del processo amministrativo e dalle relative norme sulla ricorribilità dei provvedimenti della pubblica amministrazione. Il decreto prefettizio costituisce un atto amministrativo impositivo che legittima il ricorrente a chiederne l'annullamento davanti al giudice amministrativo competente, secondo le disposizioni ordinarie in materia di ricorsi amministrativi. La sentenza applica inoltre le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, specificamente l'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e le norme del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), per quanto riguarda l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei documenti pubblici. Il procedimento è stato sottoposto a trattazione ordinaria, con depositazione di memorie e discussione orale in udienza pubblica del 9 novembre 2023.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale della controversia riguarda la legittimità del rigetto dell'istanza di regolarizzazione operato dalla Prefettura di Sondrio e formalizzato nel decreto prefettizio del 9 febbraio 2021. Il ricorrente contestava il diniego sostenendo che sussistevano i presupposti normativi per ottenere la regolarizzazione, oppure che il provvedimento era affetto da vizi procedurali o motivazionali che ne comportavano l'illegittimità. La questione assumeva rilievo sia dal punto di vista della corretta applicazione della normativa che disciplina le istanze di regolarizzazione, sia dal punto di vista della correttezza procedimentale e della completezza motivazionale dell'atto amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dalla Consigliera Silvia Cattaneo e dal Referendario Valentina Caccamo, ha proceduto ad una valutazione approfondita della ricorribilità, mediante la ricezione della relazione del dott. Nunziata e l'audizione dell'Avvocato dello Stato in udienza pubblica. Nella sua analisi, il Tribunale ha esaminato tutti gli atti della causa, compresa la documentazione depositata nel corso del procedimento, giungendo alla conclusione che le ragioni addotte dal ricorrente non trovavano accoglimento nella normativa applicabile e nella giurisprudenza consolidata in materia. Il giudice amministrativo ha ritenuto che il rigetto dell'istanza di regolarizzazione era stato correttamente motivato e che non sussistevano vizi di legittimità che potessero giustificare l'annullamento del decreto prefettizio. Il percorso argomentativo del collegio ha condotto quindi all'affermazione della legittimità del provvedimento impugnato e al conseguente rigetto delle istanze del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la validità e la legittimità del decreto prefettizio del 9 febbraio 2021 di rigetto dell'istanza di regolarizzazione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio di equità processuale, non potendosi assegnare il pagamento delle spese a uno dei contendenti. Inoltre, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente nei documenti pubblici, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e ai principi sanciti dal GDPR, al fine di tutelare la dignità e i diritti della parte interessata.
Massima
L'istanza di regolarizzazione respinta da decreto prefettizio non può essere annullata dal giudice amministrativo se la motivazione del rifiuto è legittima e fondata sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia, e il ricorrente non provi l'esistenza di vizi procedimentali o sostanziali tali da inficiare la legittimità dell'atto amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prefettizio del 9/2/2021 di rigetto dell’istanza di regolarizzazione. sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Egidi e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Prefettura di Sondrio in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1185 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione; Vista la documentazione depositata da parte ricorrente, Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’Udienza pubblica del 9 novembre 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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